Telecamere in un bar: in mancanza del cartello e dell’informativa l’accordo sindacale non salva dalla multa

L’esercente che installa telecamere negli ambienti di servizio deve sempre valutare l’interferenza dei dispositivi di videosorveglianza con la tutela dei lavoratori posizionando cartelli informativi e valorizzando il corretto trattamento dei dati. Per non incorrere in sanzioni però non basta l’accordo sindacale comunicato a tutti i dipendenti ma serve anche il segnale in prossimità di ogni telecamera.

Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione n. 321 del 6 ottobre 2022. Un cittadino ha segnalato all'Autorità la presenza di numerose telecamere all'interno di un pubblico esercizio in assenza di cartelli e di accordi . Il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza ha quindi effettuato un'ispezione verificando l'intervenuto accordo sindacale e la mancanza di cartelli e informative. L'impianto, specifica il provvedimento, è stato installato per tutelare la sicurezza e il patrimonio aziendale. Non è munito di monitor e le immagini sono visibili solo al legale rappresentante e cancellate entro 24 ore, senza registrazione dell'audio. A seguito della sottoscrizione dell' accordo sindacale tutto il personale è stato informato della presenza di telecamere di videosorveglianza ma questa attività non limita l'obbligo di posizionare e i cartelli informativi in tutto il locale, anche a favore dei clienti . L'art. 13 del regolamento europeo, specifica infatti il provvedimento centrale, in esecuzione del principio di trasparenza, prevede, in capo al titolare del trattamento, l'obbligo di fornire preventivamente all'interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento. In particolare, per quanto riguarda l'installazione di un impianto di videosorveglianza il Garante ha indicato le condizioni di liceità dei trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza con il provvedimento di carattere generale dell'8 aprile 2010. Nell'ambito del rapporto di lavoro l'obbligo di informare il dipendente è, altresì, espressione del principio generale di correttezza. Dagli elementi acquisiti nel corso dell'attività istruttoria è emerso, in particolare, che la Società ha utilizzato un sistema di videosorveglianza, funzionante da luglio 2019, in assenza di idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. In particolare, la Società, pur avendo conformemente alla procedura di garanzia di cui all' art. 4 della l. 300 del 1970 , stipulato un accordo con le rappresentanze aziendali in merito al sistema di videosorveglianza attraverso il quale viene ripresa anche l'attività lavorativa dei lavoratori della società, non ha fornito le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento, neanche mediante cartellonistica , né ai dipendenti né ai clienti del locale, soggetti interessati rispetto al trattamento mediante videosorveglianza . Non aver fornito un' adeguata informativa agli interessati costituisce una condotta illecita che viene sanzionata dal GDPR . Ma siccome il legale rappresentante dell'impresa è stato particolarmente collaborativo con l'Autorità di controllo, conclude il provvedimento, la sanzione applicata risulta in concreto particolarmente moderata.

Garante Privacy, ordinanza ingiunzione 6 ottobre 2022