Balla di fieno in autostrada, il veicolo finisce contro il guard-rail: niente risarcimento

Respinta l’azione giudiziaria proposta dall’automobilista nei confronti dell’ANAS. Decisiva la constatazione che l’ostacolo, cioè una balla di fieno caduta da un camion in transito, non era stato segnalato né da altri utenti della strada, né dagli addetti alla sorveglianza diurna né, infine, dalla Polizia stradale, cui era affidata la vigilanza del tratto autostradale durante le ore notturne.

Niente risarcimento per l’automobilista che, ritrovatosi davanti, all’improvviso, in autostrada, una balla di fieno, ha provato ad evitare l’ostacolo ma, a causa della repentina manovra, ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere violentemente contro il guard-rail. A salvare l’ente – l’ANAS – custode del tratto stradale è la constatazione che l’incidente, viste la dinamica e l’orario, è catalogabile come frutto di un caso fortuito impensabile, quindi, un intervento tempestivo in strada degli operai dell’ANAS. Scenario dell’episodio è il tratto autostradale che da Palermo conduce all’aeroporto Falcone-Borsellino. Lungo la strada, una mattina, verso le 5.30, un automobilista si ritrova davanti, all’improvviso, una balla di fieno , caduta, molto probabilmente, poco prima da un camion in transito. L’uomo reagisce tempestivamente e prova ad evitare l’ostacolo, ma, così facendo, a causa della repentina manovra, perde il controllo del mezzo, che impatta con violenza contro il guard-rail. Inevitabile l’ istanza risarcitoria avanzata dall’automobilista nei confronti dell’ANAS quale custode del tratto autostradale. Per i giudici di merito, però, è impossibile riconoscere un ristoro economico all’automobilista. Ciò perché si è appurato che «l’attività di vigilanza dell’ANAS, sul tratto autostradale ove si era verificato l’incidente, era terminata il giorno prima, alle ore 19.30, ed era ripresa il giorno dell’incidente, alle 7.30». A questo proposito i giudici sottolineano che «per la sorveglianza del tratto autostradale nelle ore notturne era stata stipulata una convenzione tra ANAS e la Polizia stradale, che, perciò, si ritrovava affidata la vigilanza» lungo la strada scenario dell’incidente. In ultima battuta, infine, i giudici osservano che «prima dell’incidente non era stata segnalata la presenza dell’ostacolo che, pertanto, doveva considerarsi un evento non conoscibile e non rimovibile con immediatezza da ANAS». Chiaro il ragionamento dei giudici di merito ad ANAS «non è imputabile la mancata rimozione dell’ostacolo», cioè della balla di fieno apparsa all’improvviso dinanzi alla vettura. E questa posizione è condivisa anche dai Giudici di Cassazione, i quali respingono definitivamente la richiesta di risarcimento avanzata dall’automobilista nei confronti dell’ANAS. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal legale che ha rappresentato l’automobilista. Priva di efficacia la tesi secondo cui «ANAS ha consentito che la balla di fieno rimanesse per tutta la notte sull’autostrada» e quindi è «presunta responsabile del danno» dalla vettura. Secondo il legale, «per andare esente da ogni responsabilità, l’ANAS avrebbe dovuto dimostrare di avere svolto un servizio di vigilanza notturna e non limitarsi ad addurre che non vi era stata alcuna segnalazione da parte degli utenti della strada, poiché il soggetto tenuto alla vigilanza non può rimettere a terze persone la segnalazione delle insidie, ma deve curare in prima persona la vigilanza». A queste obiezioni i magistrati replicano ribadendo che l’incidente verificatosi lungo il tratto autostradale che da Palermo arriva all’aeroporto Falcone-Borsellino è catalogabile come frutto del caso fortuito , che «è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale». In questa ottica «l’imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza all’assenza o meno di colpa del custode» e inoltre «l’imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa — nel caso specifico, la caduta di una balla di fieno da un camion in transito sulla strada – fa perdere, solo col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall’evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva». Tirando le somme, e tornando alla vicenda in esame, i Giudici chiariscono che «proprio il fatto che l’incidente si fosse verificato alle 5.30 del mattino, cioè durante una fascia oraria non coperta dai turni ordinari di sorveglianza, e la circostanza della sua mancata segnalazione da altri utenti della strada, dagli addetti alla sorveglianza diurna e dalla Polizia stradale, cui era affidata la vigilanza del tratto autostradale durante le ore notturne, sono valsi a dimostrare la ricorrenza del caso fortuito», e ciò alla luce del principio secondo cui «l’imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi ed è suscettibile di esaurirsi solo col tempo, sicché il custode risponde esclusivamente delle modifiche della struttura della cosa che divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa». Di conseguenza, «l’imprevedibilità e l’inevitabilità del fatto», attribuibile alla condotta di una terza persona – cioè il conducente di un camion –, rendono poco plausibile ogni addebito a carico dell’ANAS.

Presidente Spirito – Relatore Gorgoni Rilevato che C.S. ricorre per la cassazione della sentenza numero 25952018 della Corte d’Appello di Palermo, resa pubblica in data 21/12/2018, formulando due motivi resiste con controricorso Anas S.p.A. il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che, nel tentativo di evitare un grosso ostacolo, rappresentato da una balla di fieno di consistenti dimensioni, presente sul tratto autostradale che da […] conduce all’aeroporto omissis , mentre era alla guida della propria auto ne perdeva il controllo e andava ad urtare violentemente contro il guard-rail fallito il tentativo di ottenere il risarcimento dei danni stragiudizialmente, C.S. conveniva in giudizio UnipolSai, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, e Anas, quale ente custode del tratto stradale teatro dell’incidente, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per quanto ancora di interesse Anas, costituitasi, invocava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto del terzo rimasto ignoto, cioè di colui che era transitato prima dell’attore e che aveva abbandonato o lasciato cadere la balla di fieno, adduceva che neppure con la più diligente attività di manutenzione avrebbe potuto conoscere, prevedere ed eliminare la situazione di rischio venutasi a determinare UnipolSai eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che la tutela per le vittime della strada era limitata ai danni alla persona e che la responsabilità dell’evento di danno era da addebitarsi alla custode del tratto autostradale il Tribunale di Trapani, con sentenza numero 300/2018, rigettava la domanda dell’attore, ritenendo dimostrato, a seguito dell’attività istruttoria espletata, che l’attività di vigilanza dell’Anas del tratto autostradale ove si era verificato l’incidente era terminata il giorno prima alla ore 19.30 ed era ripresa il giorno dell’incidente alle 7.30, che per la sorveglianza nelle ore notturne - l’incidente si era verificato alle 5.30 del mattino - era stata stipulata una convenzione tra Anas e la Polizia stradale che affidava a quest’ultima la vigilanza, che prima del sinistro occorso a C.S. non era stata segnalata la presenza dell’ostacolo che, pertanto, doveva considerarsi un evento non conoscibile e non e non rimovibile con immediatezza da Anas la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da C.S. , ha rigettato l’appello la decisione impugnata ha ritenuto che, data la sua natura oggettiva, la responsabilità ex articolo 2051 c.c. non richiede la verifica di un comportamento diligente da parte del custode, ma solo del nesso di derivazione causale tra il bene demaniale, oggetto di custodia, e l’evento di danno, che il custode, pur non avendo dimostrato il contenuto della convenzione con la Polizia stradale per il servizio di sorveglianza nelle ore notturne, aveva comunque provato che non gli era imputabile la mancata rimozione dell’ostacolo il teste Ganci, il quale rivestiva la qualifica di capo nucleo del tratto autostradale ove ebbe luogo l’incidente, al quale facevano riferimento i sorveglianti in caso di riscontro di problemi, sia ordinari sia determinati da situazioni di emergenza, aveva confermato il regolare svolgimento dei turni di vigilanza il giorno precedente il teste L.C. aveva riferito che i turni di vigilanza non coprivano l’orario in cui si era verificato il sinistro la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. Considerato che 1 con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ritenuto liberata Anas, perché non le era imputabile la mancata rimozione del sinistro, sebbene avesse consentito che la balla di fieno rimanesse per tutta la notte sull’autostrada secondo il ricorrente, Anas, presunta responsabile del danno, per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto dimostrare di avere svolto un servizio di vigilanza notturna e non limitarsi ad addurre che non vi era stata alcuna segnalazione da parte degli utenti della strada, perché il soggetto tenuto alla vigilanza non può rimettere a terzi la segnalazione delle insidie, ma deve curare in prima persona la vigilanza il motivo muove da una premessa in iure che la giurisprudenza di questa Corte - cfr., da ultimo, Cass., Sez. unumero , 30/06/2022, numero 20943 - non condivide, cioè che l’articolo 2051 c.c. evochi una presunzione di responsabilità a carico del custode la responsabilità ex articolo 2051 c.c. è da ascrivere, invece, al modello tipologico della responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, affinché essa si configuri, come correttamente sostenuto dalla sentenza impugnata, la dimostrazione da parte di chi si assume danneggiato del nesso di causalità materiale tra la cosa custodita e l’evento di danno, mentre sul custode grava l’onere, per andare esente da responsabilità, di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, cioè di un fatto esterno, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato che sia tale da rappresentare una causa autonoma del verificarsi dell’evento di danno tale caso fortuito non ha nulla a che vedere con la dimostrazione da parte del custode di avere avuto un comportamento diligente, come pretenderebbe parte ricorrente, ma consiste in una circostanza estrinseca idonea a immutare l’ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita, concretamente dotata di caratteristiche di non conoscibilità/non prevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, cioè della regolarità causale, la quale spezza la prima serie causale, togliendo di mezzo gli effetti giurici della stessa, e origina un diverso ciclo causale l’unico rilievo della colpa, deducibile, ad esempio dal danneggiato che lamenti omissioni o violazioni di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, o, al contrario, dal convenuto che basi sulla conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza l’esclusione dell’attitudine della cosa a produrre il danno, è quello volto a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode Cass. 1/02/2018, numero 2477 fatte tali premesse, ai fini che qui interessano, mette conto precisare che i il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente ii l’imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza all’assenza o meno di colpa del custode iii l’imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa - nel caso di specie rappresentata dalla caduta da un camion in transito di una balla di fieno - ai fini che qui interessano, fa perdere, solo col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall’evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva deve ritenersi, allora, che la corretta disamina della vicenda oggetto della sentenza impugnata richiedeva di accertare essendo pacifica la derivazione del danno dalla presenza dell’ostacolo sul tratto di autostrada se a lo stato dei luoghi avesse oppure no una potenzialità lesiva autonoma capace di porsi quale causa esclusiva dell’evento b se il fatto del terzo avesse assunto i caratteri dell’abnormità necessari per interrompere il nesso di derivazione causale ovvero se avesse oppure no concorso a cagionare l’evento tali accertamenti avrebbero dovuto essere condotti, dando rilievo, all’interno delle serie causali rilevanti, a quelle risultanti idonee a determinare l’evento, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo rid quod plerumque accidit e, quindi, in base alla regolarità statistica ovvero a una probabilità apprezzabile ex ante ancorché riscontrata con una prognosi postuma - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale sia esso una condotta umana oppure no , che ne costituisce l’antecedente necessario Cass. 13/09/2018, numero 22288 Cass. 1/02/2018, numero 2477 e così è stato proprio il fatto che l’incidente si fosse verificato alle 5.30 del mattino, cioè durante una fascia oraria non coperta dai turni ordinari di sorveglianza, e la sua mancata segnalazione da altri utenti, dagli addetti alla sorveglianza diurna e dalla Polizia stradale, cui era affidata la vigilanza del tratto autostradale durante le ore notturne, sono valsi a dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, sulla scorta del principio già richiamato e pertinente, secondo cui l’imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi ed è suscettibile di esaurirsi solo col tempo, sicché il custode risponde esclusivamente delle modifiche della struttura della cosa che divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa il motivo, dunque, va rigettato 2 con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione degli articolo 2721 c.c., dell’articolo 17 R.D. numero 2440/1923 nonché degli articolo 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c. la tesi rappresentata è che l’esistenza di una convenzione con la Polizia stradale non poteva far ritenere assolta la prova liberatoria del diligente controllo dell’autostrada A29 durante le ore antecedenti il sinistro il ricorrente aggiunge che la ricorrenza della convezione con la Polizia stradale non avrebbe dovuto essere provata per testimoni e che, trattandosi di convenzione intercorrente tra enti pubblici, avrebbe dovuto farsi per iscritto a pena di nullità anche questo motivo va rigettato, perché, essendo stata invocata la responsabilità ex articolo 2051 c.c., Anas non era tenuta a dimostrare di avere diligentemente assolto l’obbligo di custodia, ma solo a provare, ove avesse voluto andare esente da responsablità, la ricorrenza del caso fortuito il ragionamento del ricorrente sarebbe stato corretto, se Anas si fosse difesa in giudizio adducendo che la Polizia stradale era tenuta a custodire, al momento in cui si era verificato l’incidente, il tratto di strada così non è stato il richiamo della convenzione con la Polizia stradale non è stato utilizzato da Anas per negare l’invocabilità nei suoi confronti della responsabilità ex articolo 2051 c.c., ma solo per rimarcare l’imprevedibilità ed inevitabilità del fatto del terzo il che rende del tutto eccentriche le ulteriori censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata in punto di malgoverno dell’onere della prova della convenzione e di validità della medesima 3 ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. 4 seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Unumero , 20/02/2020 numero 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002 articolo 13 comma 1 -quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.