Chiamata a pronunciarsi in tema di condizioni di procedibilità per il reato di lesioni personali, la Corte di Cassazione ha negato che, durante il periodo di differimento disposto dal d.l. 162/2022, la riforma del processo penale possa trovare applicazione.
Con la recente sentenza numero 45104, depositata il 28 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'applicabilità della Riforma Cartabia nel periodo per il quale è stato disposto il suo differimento al 30 dicembre 2022. L'imputato protagonista della vicenda veniva condannato con sentenza confermata in secondo grado per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e per lesioni personali aggravate dal nesso teleologico. A mezzo difensore, ricorreva quindi per la cassazione della sentenza della Corte d'appello. Medio tempore interveniva la remissione della querela da parte della persona offesa e pertanto, con la requisitoria scritta, il sostituto Procuratore chiedeva l'annullamento della sentenza limitatamente al capo di imputazione di cui all'articolo 393 c.p. Per ciò che attiene alle lesioni personali, delitto novellato dal d.lgs. numero 150/2022, con specifico riferimento alla condizione di procedibilità, il difensore chiedeva inizialmente l'applicazione delle norme previste dalla suddetta riforma tuttavia dopo il differimento dell'entrata in vigore della stessa al 30 dicembre 2022 ad opera del d.l. numero 162/2022, domandava l'annullamento della sentenza impugnata, la remissione in termini ai fini della trattazione orale in presenza delle novità legislative e, in subordine, il rinvio dell'udienza a data successiva all'entrata in vigore della citata riforma del processo. La nuova disciplina introdotta dal d.lgs. numero 150/2022 rende il reato di cui all'art 582 c.p. procedibile d'ufficio anche per le lesioni a cui consegue una malattia superiore ai 20 giorni e, pertanto, l'intervenuta rimessione della querela porterebbe ad una dichiarazione di estinzione del reato. Si poneva, quindi il problema se la norma della Riforma Cartabia modificativa della condizione di procedibilità di suddetto delitto fosse applicabile nel periodo in cui la sua entrata in vigore è stata differita. La Suprema Corte ha espresso a tal proposito parere negativo, riferendosi anzitutto alla disciplina della vacatio legis che prevede la non obbligatorietà della legge prima del decorso del termine della stessa successivamente ha rilevato però che la fattispecie in esame non chiama tanto in causa la problematica della vacatio legis – che per il d. lgs. si è esaurita il 1° novembre 2022 -, quanto piuttosto che l'inapplicabilità della Riforma discende da dall'intervento legislativo del d.l. numero 162/2022, sicché il riferimento alle ratio di garanzia sottese alla previsione della vacatio è del tutto privo di relazione rispetto al differimento disposto dal decreto-legge. In altre parole, la Riforma non si applica in quanto rimandata e non perché ci troviamo ancora nel periodo di vacatio legis. La Corte di Cassazione è quindi ferma nel ritenere non applicabile la Riforma Cartabia a seguito del suo differimento al 30 dicembre 2022. La sentenza viene tuttavia annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di lesioni personali aggravate e per l'estinzione del reato di esercizio arbitrario a seguito di remissione della querela. Fonte ius.giuffre.it
Presidente Sabeone – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 14/04/2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 08/04/2019 con la quale il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato C.G.P. responsabile dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e di lesioni volontarie aggravate dal nesso teleologico, commessi il Omissis ai danni di G.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione C.G.P., attraverso il difensore Avv. A.G., articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione, in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa e alla carenza di riscontri al suo racconto, essendo la Corte di appello incorsa in un travisamento della prova, avendo considerato una prova inesistente secondo cui l'imputato ha aggredito la persona offesa e omesso di valutare le dichiarazioni del teste Go., il quale ha riferito di non aver visto alcuna aggressione da parte dell'imputato, laddove doveva essere riconosciuto che questo ha agito per legittima difesa. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione, in relazione al diniego dell'applicazione dell'attenuante della provocazione, alla luce delle incessanti offese e aggressioni verbali, riferite dal teste Go., cui la persona offesa ha sottoposto l'imputato e alla mancata esclusione della circostanza aggravante, non avendo la sentenza impugnata motivato circa l'accertamento della volontà di C. di conseguire il prodotto, il profitto o il prezzo. Medio tempore, è intervenuta la remissione della querela con il risarcimento di tutti i danni a favore della persona offesa, sicché dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'articolo 131 bis c.p., in quanto erroneamente la Corte di appello ha considerato solo la gravità del fatto, trascurando gli altri criteri di cui all'articolo 133 c.p 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. La difesa del ricorrente ha proposto motivi nuovi, deducendo inosservanza della legge e vizi di motivazione, in relazione alla mancata statuizione di non doversi procedere per estinzione del reato per condotte riparatorie, nonché una memoria. 3. Con requisitoria scritta D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, ex articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione Luigi Birritteri ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'articolo 393 c.p., perché estinto per remissione di querela, con rideterminazione della pena e declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso per il ricorrente, l'Avv. A.G. ha presentato, in due occasioni motivi nuovi, chiedendo, in prima battuta, l'applicazione del D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, e, dopo il differimento ex lege dello stesso, l'annullamento della sentenza impugnata, la remissione in termini ai fini della trattazione orale in presenza delle novelle legislative e, in subordine, il rinvio dell'udienza a data successiva all'entrata in vigore del citato D.Lgs Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Con riferimento all'imputazione di ragion fattasi, il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela, mentre le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato. Risultando inoltre che il querelante ha dato atto dell'integrale risarcimento del danno sotto ogni profilo a seguito dell'accordo intervenuto, in termini definitivi, tra imputato e persona offesa, che, nel verbale del 09/08/2021, si è dichiarato appunto in toto risarcito , devono essere revocate le statuizioni civili. 3. Quanto all'imputazione di lesioni volontarie, la remissione di querela non esplica effetti estintivi, preclusi dalla circostanza aggravante di cui all'articolo 61 c.p., comma 1, numero 2 , Sez. 5, numero 13546 del 10/02/2015, Porcella, Rv. 263083 . Devono allora essere esaminate preliminarmente la questioni di diritto transitorio poste da ultimo dal ricorrente. 3.1. La disciplina dettata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, articolo 2, comma 1, lett. b , evocata dal ricorrente, escluderebbe la procedibilità d'ufficio della fattispecie in esame e consentirebbe il dispiegarsi dell'intervenuta remissione e della relativa accettazione. Il D.Lgs. numero 150 del 2022, ha visto la propria vacatio legis esaurirsi in data 01/11/2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il D.L. 31 ottobre 2022, numero 162 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data , che, all'articolo 6, ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. numero 150 del 2022, l'articolo 99 bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo entrerà in vigore il 30 dicembre 2022. Ne consegue che alla data della deliberazione della presente sentenza le disposizioni del D.Lgs. numero 150 del 2022, non sono entrate in vigore. 3.2. Al riguardo, però, è necessario esaminare l'indirizzo espresso da alcune sentenze di questa Corte richiamate dal ricorrente. Secondo tali sentenza, in tema di aboliti criminis, è legittima la sentenza d'appello che non confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis ai sensi dell'articolo 10 preleggi e dell'articolo 73 Cost., comma 3, in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida Sez. 1, numero 53602 del 18/05/2017, Care, Rv. 271639 conf. Sez. 1, numero 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949 . 3.3. Il Collegio non condivide l'indirizzo espresso dalle due citate sentenze, per plurime ragioni. In primo luogo, il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la non obbligatorietà della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo la formula di cui all'articolo 10 preleggi, comma 1, ovvero, la più puntuale dizione dell'articolo 73, comma 3, Cost., in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. L'univoco tenore dell'articolo 10 preleggi, e quello, ancor più perspicuo, dell'articolo 73 Cost., comma 3, rendono ragione dell'autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore. Del resto, non è dubbio che, durante la vacatio legis, il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma ancora non entrata in vigore. E' la vicenda di recente verificatasi in materia di sicurezza alimentare. Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, numero 27, articolo 18, aveva stabilito l'abrogazione di una serie di reati, ma, prima della sua entrata in vigore il 26 marzo 2021 , il D.L. 22 marzo 2021, numero 42, articolo 1, ha ripristinato alcuni dei reati previsti dall'articolo 18, come destinati all'abrogazione. Si tratta di una vicenda analoga a quella in esame e, rispetto a essa, la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi, sostenendo, infatti, che la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene la L. 30 aprile 1962, numero 283, articolo 5, lett. b , sia stato abrogato dal D.Lgs. numero 27 del 2021, articolo 18, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il D.L. numero 42 del 2021, che ha modificato l'articolo 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni della L. numero 282 del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto articolo 5 Sez. 3, numero 34395 del 16/06/2021, Dragotti, Rv. 282365 . 3.4. Decisivo, comunque, è il rilievo che il caso in esame, a ben vedere, non chiama in causa la problematica della vacatio legis, esauritasi, per il D.Lgs. numero 150 del 2022, lo scorso 01/11/2022. L'inapplicabilità di tale D.Lgs., discende infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui al D.L. numero 162 del 2022, articolo 7 è la voluntas legis espressa da quest'ultimo decreto-legge ad aver determinato il differimento dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 150 cit., sicché il riferimento alla ratio di garanzia sottesa alla previsione del termine della vacatio volto a permettere la conoscenza della nuova norma - ratio su cui si fonda l'orientamento espresso dalle citate sentenze Care' e Addis sopra richiamate - è del tutto inconferente rispetto al differimento sancito dal D.L. numero 162 del 2022. Qui è il legislatore che ha statuito un differimento temporale dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 150 cit., sulla base di una norma che il giudice non può certo disapplicare. 4. Le questioni ora esaminate escludono che il ricorso, con riguardo al capo relativo alle lesioni volontarie, possa essere ritenuto inammissibile. Rileva allora il Collegio che l'insussistenza dell'inammissibilità del ricorso impone di rilevare il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione, perfezionatosi - anni 7 e mesi 6 dal Omissis 06/10/2021, con l'aggiunta di 196 giorni di sospensione del corso della prescrizione dal 26/11/2018 al 11/01/2019 giorni 46 dal 11/01/2019 al 22/02/2019 giorni 42 dal 22/02/2019 al 29/03/2019 giorni 35 dal 29/03/2019 al 08/04/2019 giorni 10 dal 11/12/2020 al 14/04/2021 giorni 60 - in data 17/04/2022. Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex articolo 129 c.p.p., comma 2, il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione , ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento Sez. U, numero 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 . Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risulterebbero in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva Sez. U, numero 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 . 5. All'estinzione del reato per prescrizione, cui si si affianca, per le ragioni sopra indicate, la revoca delle statuizioni civili, consegue, per un verso, la superfluità del rinvio chiesto dal ricorrente e, per altro verso, l'irrilevanza dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata, irrilevanza collegata alla necessità di dar corso alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al capo A esercizio arbitrario delle proprie ragioni , perché estinto per remissione di querela, e relativamente al capo B lesioni volontarie , perché estinto per prescrizione. Devono essere revocate le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato limitatamente al reato estinto per remissione di querela cfr. Sez. 5, numero 4253 del 16/11/2012, dep. 2013, Salerno . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'articolo 393 c.p., è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali per tale reato. Annulla senza rinvio la medesima sentenza per il residuo reato di lesioni personali aggravate perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili.