Siamo giunti al termine del nostro viaggio il tour attraverso i sentieri, a volte tutt'altro che rettilinei, della riforma Cartabia finisce qui. L'ultima tappa, seguendo il tracciato impostoci dal codice di rito, non poteva che essere quella della fase esecutiva, che del processo penale è per l'appunto l'epilogo naturale nel caso in cui esso termini con una sentenza di condanna, si capisce .
Rispetto a tutti gli altri Libri che compongono il codice, quello che disciplina la fase dell'esecuzione è il meno stravolto vediamo subito i ritocchi che vi sono stati apportati per armonizzarlo alle tante novità che abbiamo illustrato nelle nostre “uscite” precedenti. Apre le danze il nuovo inciso che compare nel tessuto dell' articolo 656 c.p.p. nell' ordine di esecuzione – triste documento che contemporaneamente segna la fine del processo e l'inizio della fase esecutiva – si prevede che dovrà darsi avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa . Tra gli avvisi compare anche quello che informa il condannato della sua facoltà, da esercitarsi entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, di chiedere – ricorrendone i presupposti, primo tra tutti la celebrazione del processo in sua assenza – la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'esecuzione delle pene pecuniarie. Il punto di partenza per comprendere il senso della modifica che interessa l' articolo 660 c.p.p. - interamente riscritto – è che il legislatore ha voluto irrobustire e rendere più effettivo il recupero delle somme dovute allo Stato a titolo di sanzione pecuniaria penale. Si prevede adesso che, per le pene pecuniarie, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione ingiugendo al condannato il pagamento della somma inflittagli. Il pagamento, continua la norma, potrà avvenire in unica soluzione o – un po' come avviene per banche e finanziarie – a rate mensili supponiamo comode, come quelle definite tali dalle tante rèclame televisive così come dispone l'articolo 133- ter c.p Per pagare saranno assegnati 90 giorni. In difetto del pagamento la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva . L'istanza di pagamento rateale può depositarsi entro venti giorni nella segreteria del pubblico ministero. In caso di mancato pagamento, il pubblico ministero invierà tutti gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione della somma non corrisposta in una delle sanzioni penali sostitutive sopra indicate. Quest'ultimo, dal canto proprio, dovrà anche accertare l'eventuale insolvibilità del condannato, eventualmente svolgendo indagini finanziarie per verificare se egli possiede “beni o cespiti di reddito”. In ultima istanza, il condannato insolvibile può chiedere al magistrato di sorveglianza una moratoria non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta la norma non dice per quanto tempo, sicchè desumiamo per ulteriori sei mesi se lo stato di insolvibilità dovesse perdurare. L'incidente di esecuzione. Anche l' articolo 666 c.p.p. – diabolica numerazione assegnata alla disciplina del procedimento di esecuzione – subisce un piccolo lifting per armonizzarlo alla disciplina del processo penale da remoto. Dopo aver disposto che l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero è tradizionalmente previsto che l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. Così, infatti, inizia il comma 4. Il passaggio successivo, invece, è del tutto nuovo e in esso si dice che è consentito procedere a distanza con videocollegamento sia quando lo prevede una specifica disposizione di legge, sia quando l'interessato vi consente. Se egli è detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice e non consente al collegamento da remoto sarà sentito dal magistrato di sorveglianza territorialmente competente, a meno che il giudice non ritenga di disporne la traduzione. E adesso aspettiamo il 30 dicembre. In disparte i piccoli ritocchi nell'undicesimo e ultimo libro del codice di rito – dedicato ai rapporti con le autorità giurisdizionali straniere – tutti nel segno di facultizzare gli interrogatori da remoto, non resta adesso che attendere la fatidica data del 30 dicembre, fissata, per volontà di un decreto legge già tacciato di incostituzionalità, per l'entrata in vigore dell'intera macchina processuale e sostanziale riformata. E' difficile, allo stato, fare previsioni. Praticamente impossibile indovinarne – o meglio provare a indovinarne – gli effetti che si produrranno nella vita giudiziaria quotidiana. Una cosa è certa. Non si può pretendere che un sistema del tutto nuovo specialmente nei segmenti processuali principali indagini, udienza preliminare, impugnazioni, eccetera possa andare a regime dall'oggi al domani. Il periodo d'assestamento sarà necessariamente lungo e, al termine di esso, vedremo quale sarà il vero volto del codice riformato talvolta i connotati di una riforma, tra interventi last minute, declaratorie di incostituzionalità, interpretazioni adeguatrici e via di questo passo, alla fine appaiono del tutto diversi da come li ha pensati e disegnati il legislatore che l'ha procreata. Per ulteriori approfondimenti. Per saperne di più sulla riforma Cartabia, vai a leggere La riforma della giustizia è legge come cambia il codice penale? Riforma penale e novità processuali elezione di domicilio, notificazioni e indagini preliminari L'eredità della pandemia raccolta dal legislatore le udienze da remoto e il processo penale telematico si innestano nel codice Le modifiche all'udienza preliminare e ai riti alternativi La Riforma Cartabia e la giustizia riparativa Riforma Cartabia e novità processuali il mondo delle impugnazioni