Il Tribunale accoglie il ricorso di un ristorante, condanna Google al pagamento delle spese processuali e approfondisce la responsabilità degli hosting provider.
La vicenda. Un ristorante di Genova si accorgeva di essere oggetto da aprile 2022 di ripetute e diffamatorie recensioni pubblicate da ignoti su Google. Le recensioni contenevano riferimenti a prodotti non commercializzati dal ristorante e descrittive di località diverse da quelle dove è ubicato il locale. Le sopra citate false recensioni hanno prodotto un grave pregiudizio economico poiché hanno determinato un notevole calo del punteggio attribuito da Google al proprio locale. Il ristorante presentava ricorso cautelare ex articolo 700 c.p.c. Il Giudice emetteva il 6 giugno 2022 un decreto inaudita altera parte con cui ordinava a Google di rendere inaccessibili le recensioni denunciate come false e di ripristinare il punteggio assegnato al ristorante antecedentemente alla pubblicazione di tali commenti. Google provvedeva alla rimozione delle false recensioni, si costituiva ed eccepiva in via preliminare la carenza di interesse di agire del ristorante per cessazione del contendere. ll'udienza il ristorante eccepiva la nullità e/o inesistenza della procura rilasciata da Google. Il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato Google al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate in Euro 6.700 per oneri di difesa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Responsabilità dell'hosting. Il provvedimento del Tribunale è di interesse perché approfondisce la responsabilità dell'hosting. Il giudice richiama sul punto l'orientamento prevalente recente della Cassazione Cass. civ. numero 7708/2019 Cass. civ., sez. I, 16/09/2021, numero 25070 . Secondo i giudici, la responsabilità derivante dallo svolgimento di attività di hosting sussiste in capo al prestatore di servizi di rete che non abbia provveduto all'immediata rimozione dei contenuti illeciti, qualora ricorrano, congiuntamente la conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio la ragionevole possibilità di constatarlo, alla stregua del grado di diligenza richiesto ad un operatore professionale della rete la possibilità di attivarsi utilmente ai fini della rimozione. Il giudice ha approfondito il sopra citato profilo della conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio da parte di Google, conoscenza che è provata dalla segnalazione delle recensioni false e diffamatorie tramite diffida e querela inviata a Google e dall'omessa cancellazione dei contenuti. Secondo il giudice, Google usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto facilmente riconoscere la falsità delle recensioni e avrebbe potuto provvedere quindi autonomamente alla loro eliminazione. Secondo il giudice sarebbe stato facile per Google constatare come le false recensioni facessero riferimento alla collocazione del ristorante in una città diversa Roma da quella in cui è ubicata la sede Genova . Google avrebbe potuto agevolmente cancellare le false recensioni. Secondo la pronuncia il contegno del provider – laddove ha omesso di rimuovere dette recensioni a fronte della richiesta stragiudiziale della ricorrente – si appalesa illegittima e potenzialmente foriera di danni risarcibili. Le spese seguono la soccombenza virtuale della resistente, valore della controversia indeterminabile, complessità media . Osservazioni e precedenti giurisprudenziali. Il caso in esame è di interesse in quanto le false recensioni online costituiscono un fenomeno molto frequente che colpisce molti settori come la ristorazione ed il turismo e ha un forte impatto sull'economia. Di fronte a questi fenomeni le imprese devono rivolgersi a legali di esperienza per richiederne la rimozione alla piattaforma online e per individuare gli strumenti di tutela più adatti dalla denuncia querela contro ignoti per diffamazione aggravata alla polizia postale per ottenere l'IP di connessione ad Internet, al processo penale e alla relativa costituzione di parte civile, alla diffida all'attivazione di un procedimento d'urgenza ex articolo 700 c.p.c , all'attivazione del procedimento di mediazione e alla richiesta di risarcimento dei danni all'immagine. Sulla richiesta di risarcimento abbiamo già alcuni diversi precedenti in Francia e negli ultimi anni anche nel nostro paese Tribunale Catania, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 24/04/2020, numero 1415 Corte d'Appello Brescia, Sez. lavoro, Sent., 27/05/2020, numero 36 . I casi analizzati dai sopra citati Tribunali confermano quanto sia difficile trovare il giusto equilibrio tra il diritto di esprimere il proprio pensiero e il dovere di rispettare la dignità delle persone. Come indicato dal Tribunale di Roma con l'ordinanza 21.09.2020, il limite da rispettare nelle espressioni on line negative consiste «nell'evitare l'invettiva gratuita, la consapevole rappresentazione di circostanze falsate, l'uso di toni o termini apertamente e inutilmente lesivi della dignità altrui». Sarà interessante seguire nei prossimi mesi l'impatto del Digital Service Act su tale materia il nuovo pacchetto normativo è, infatti, finalizzato a garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e si pone una pietra miliare per la sovranità digitale dell'Unione Europea.
Giudice Bianchi Ritenuto - che la società ricorrente K. di E. V. i & C. sas ha avanzato ricorso cautelare ex articolo 700 c.p.comma avverso G. I. Ltd, allegando ▪ che la società ricorrente gestisce il ristorante denominato “H. D.” sito in Genova, il quale risulta censito su G. m. cfr. docomma 4 fascomma ric. ▪ che dal mese di aprile 2022 il locale citato è stato oggetto di ripetute e diffamatorie recensioni pubblicate da soggetti ignoti sul sito di G., recensioni facenti riferimento a prodotti non commercializzati nel ristorante e descrittive di località geografiche diverse da quella in cui è ubicato il locale de quo cfr. docomma 5 fascomma ric. ▪ che tali recensioni hanno quindi prodotto un grave pregiudizio economico alla società ricorrente, avendo quest'ultima subito un notevole calo del punteggio attribuito al proprio locale sul sito di G. - che questo Giudice emetteva in data 06/06/2022 decreto inaudita altera parte con cui si ordinava a G. I. di rendere inaccessibili le recensioni denunciate come false e di ripristinare il punteggio assegnato all'esercizio commerciale antecedentemente alla pubblicazione di tali commenti - che si costituiva G. I. LTD eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire della società ricorrente per cessazione della materia del contendere e resistendo alla domanda - che all'udienza del 13/07/2022 la società ricorrente eccepiva la nullità e/o inesistenza della procura generale rilasciata da G. - che va dichiarata la cessazione della materia del contendere a fronte della avvenuta rimozione cfr. verb. udienza 13.7.22 delle recensioni contestate cfr. docomma 1 fascomma res. e del conseguente ripristino del punteggio già assegnato al locale del ricorrente sul sito G. cfr. docomma 2 fascomma res. - che permane l'interesse a coltivare il presente ricorso quantomeno al fine della regolamentazione delle spese Cassazione civile sez. III, 19/12/2014, numero 26896 - che a tal fine deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale Cass. civ. numero 24234/2016 - che nel merito è noto che, in tema di responsabilità degli hosting provider quale è G. I. la S.C. stabilmente statuisce che “la responsabilità derivante dallo svolgimento di attività di hosting sussiste in capo al prestatore di servizi di rete che non abbia provveduto all'immediata rimozione dei contenuti illeciti, qualora ricorrano, congiuntamente a la conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio b la ragionevole possibilità di constatarlo, alla stregua del grado di diligenza richiesto ad un operatore professionale della rete c la possibilità di attivarsi utilmente ai fini della rimozione” Cass. civ. 7708/2019 nello stesso senso, Cassazione civile, sez. I, 16/09/2021, numero 25070 - che con riferimento al caso di specie ▪ il presupposto sub a risulta integrato − dalla avvenuta segnalazione a G. - per mezzo di diffida e di querela cfr. doccomma 9 e 10 fascomma ric. - della presenza di recensioni palesemente false e diffamatorie riguardanti il locale e − dall'omessa cancellazione di detti contenuti che - alla successiva data del ricorso - erano ancora presenti sul sito G. cfr. docomma 11 fascomma ric. ▪ il presupposto sub b risulta integrato dal contenuto delle recensioni contestate, che facevano riferimento − alla collocazione del locale H. D. in una città Roma diversa da quella in cui lo stesso è ubicato Genova ad esempio quelle a firma di Lesa Oconnel, Gosha Alikin, Hoai Nguyen, Mayra Villasana e Steve Rodey, cfr. docomma 5 fascomma ric. − a prodotti non commercializzati nel ristorante es. pizza cosicché il resistente, usando l'ordinaria diligenza, ne avrebbe potuto facilmente riconoscere la falsità, provvedendo quindi autonomamente alla loro eliminazione ▪ il presupposto sub c risulta integrato dalla circostanza per cui G. poteva evidentemente eliminare dalla propria piattaforma i citati contenuti - che conseguentemente il contegno di G. – laddove ha omesso di rimuovere dette recensioni a fronte della richiesta stragiudiziale della ricorrente – si appalesa illegittima e potenzialmente foriera di danni risarcibili - che quindi le spese seguono la soccombenza virtuale della resistente, come da dispositivo valore della controversia indeterminabile, complessità media - che le ulteriori eccezioni avanzate dal ricorrente inerenti alla validità del mandato conferito da G. ai propri difensori risultano assorbite P.Q.M. Il Giudice, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando, così provvede 1. dichiara cessata la materia del contendere 2. condanna parte resistente G. I. LTD AL pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente K. di E. V. & C. sas, liquidate in Euro 6.700 per oneri di difesa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.