Laddove una prima istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata rigettata o dichiarata inammissibile per un fatto imputabile al richiedente, l’accoglimento della successiva istanza, in difetto di impugnativa del diniego, non può retroagire alla precedente.
La CTP di Napoli accoglieva il ricorso presentato avverso l'atto di irrogazione della sanzione di 2520 euro per il mancato pagamento del contributo unificato relativo ad alcuni giudizi di impugnazione di cartelle esattoriali. Il ricorrente era infatti stato ammesso al patrocinio a spese delle Stato e, sebbene la domanda fosse stata accolta dopo una prima dichiarazione di inammissibilità, gli effetti dell'ammissione devono retroagire alla data della prima istanza. La CTR ha confermato la decisione e la questione è dunque giunta dinanzi ai Giudici di legittimità su ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze . Nell'accogliere il ricorso, la Cassazione ricorda che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 109 dalla data in cui l' istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato , o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi, in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa Delib. di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte della Commissione o dell'ordine professionale preposti Cass. 24729/2011 Cass. 20710/2017 Cass. 4695/2020 di recente, cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3050 del 09/02/2021 . Nel caso in cui la prima istanza di ammissione venga rigettata e l'interessato presenti una seconda istanza basata sulle medesime ragioni, dati e dichiarazioni, l'accoglimento di quest'ultima da parte del giudice ha effetto a partire della data di presentazione dell' istanza medesima all'ordine professionale così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine Sez. 2, Ordinanza n. 20710 del 04/09/2017 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4695 del 21/02/2020 . Da tale affermazione è possibile dedurre che qualora una prima istanza di ammissione sia stata rigettata o dichiarata inammissibile per un fatto imputabile al richiedente come nel caso di specie, essendo il diniego dipeso, dapprima, dalla mancata allegazione del documento d'identità e, poi, dalla carenza della documentazione fiscale attestante la situazione reddituale del ricorrente , l'accoglimento della successiva istanza, in difetto di impugnativa del diniego, non può retroagire alla precedente . In conclusione, il ricorso viene accolto con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa viene decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.
Presidente Napolitano Relatore Penta Ritenuto in fatto 1. P.S. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l'atto di irrogazione di sanzione dell'importo di Euro 2.520,00 per il mancato pagamento del contributo unificato con riferimento ad un giudizio di impugnativa di una serie di cartelle aventi ad oggetto debiti tributari. 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. 3. Sull'appello del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Commissione Tributaria Regionale Campania rigettava il gravame, evidenziando che, per quanto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata in data 25.1.2017, fosse stata dichiarata inizialmente inammissibile per l'impossibilità di individuare i presupposti sostanziali previsti e fosse stata accolta solo con ordinanza n. 112/2018 del 27.4.2018, gli effetti dell'ammissione dovessero retroagire alla data della prima istanza e, quindi, al primo grado di giudizio. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di due motivi. P.S. non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99, 139 e 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per non aver la CTR considerato che, facendo retroagire gli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva di fatto introdotto un nuovo metodo di impugnazione del diniego che in realtà era divenuto definitivo, perché non oggetto di ricorso ex art. 99 cit. nella forma prevista dall'art. 170 cit 1.1. Il motivo è fondato. Gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109 dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato , o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi, in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa Delib. di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte della Commissione o dell'ordine professionale preposti Cass. 24729/2011 Cass. 20710/2017 Cass. 4695/2020 di recente, cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3050 del 09/02/2021 . Qualora l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già rigettata o dichiarata inammissibile, sia successivamente riproposta, con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine Sez. 2, Ordinanza n. 20710 del 04/09/2017 conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4695 del 21/02/2020 . Da ciò si desume che, qualora una prima istanza di ammissione sia stata rigettata o dichiarata inammissibile per un fatto imputabile al richiedente come nel caso di specie, essendo il diniego dipeso, dapprima, dalla mancata allegazione del documento d'identità e, poi, dalla carenza della documentazione fiscale attestante la situazione reddituale del ricorrente , l'accoglimento della successiva istanza, in difetto di impugnativa del diniego, non può retroagire alla precedente. Del resto, mentre ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126 se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza ritenendo che non ricorrano le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata o se le pretese che l'interessato intende far valere appaiano manifestamente infondate , questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 139 dello stesso decreto, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce un atto impugnabile con ricorso ex art. 99, da proporre al Presidente della Commissione tributaria provinciale ora Corte di giustizia tributaria di primo grado del luogo dove ha sede la Commissione Patrocinio a spese dello Stato adita dal contribuente con la relativa istanza. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per non aver la CTR considerato che la mancata impugnazione del diniego sulla prima istanza di ammissione da parte del ricorrente aveva precluso allo stesso la possibilità di una rivalutazione dell'ammissione con riferimento al primo grado di giudizio. 2.1. Il motivo resta assorbito nell'accoglimento del precedente. 3. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese relative al presente giudizio seguono la soccombenza, laddove quelle relative ai gradi di merito possono essere compensate, essendosi consolidato l'orientamento di questa Corte sulla questione principale tra il 2017 e il 2020. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna l'intimato al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.