Piccola mancanza del tappetino bituminoso lungo la strada comunale: niente risarcimento all'automobilista danneggiato

Impossibile, secondo i Giudici, parlare di vera e propria buca. Impossibile, quindi, addebitare responsabilità al Comune. Anche perché il conducente ha tenuto una condotta imprudente, essendo la disconnessione ben visibile alla luce dei fari del veicolo.

Se la buca presente sulla strada cittadina è in realtà una semplice mancanza, di pochissima profondità, del tappetino bituminoso, e, per giunta, ben visibile alla luce dei fari, allora va escluso ogni possibile addebito a carico del Comune per il danno riportato dalla vettura, di un privato cittadino, a seguito del passaggio su quella buca. Scenario della vicenda è la provincia siciliana. Ad essere precisi, il luogo del fattaccio, verificatosi all’apertura del 2016, è una strada di un piccolo paese, di neanche 15mila abitanti lì una vettura rimane danneggiata a causa, secondo il proprietario, di una buca presente sull’asfalto, buca attribuibile, a suo dire, alla scarsa attenzione prestata dall’ente locale alla manutenzione della strada. Consequenziale la richiesta risarcitoria avanzata dal proprietario della vettura nei confronti del Comune, consequenziale ma infruttuosa. Per i giudici di merito, difatti, il danno riportato dal veicolo è attribuibile esclusivamente alla scarsa attenzione prestata dal proprietario alla strada mentre era alla guida. Nello specifico, in secondo grado viene sottolineato che dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni rese dai testi è emerso che la buca presente sulla strada comunale era una semplice mancanza, di pochissima profondità, del tappetino bituminoso, e perfettamente visibile alla luce dei fari . Di conseguenza, non vi è dubbio che l’automobilista, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare l’incidente, verificatosi per sua colpa ed imperizia, dal momento che la non meglio definita buca era perfettamente visibile per le dimensioni, trattandosi, tra l’altro, di semplice disconnessione o irregolarità del fondo stradale tale da non poter arrecare alcun danno . Tirando le somme, vista la prevedibilità del pericolo , individuabile con l’uso dell’ordinaria diligenza , è logico escludere la responsabilità del custode , cioè del Comune. Anche perché, viene chiarito ulteriormente, il caso fortuito, dovuto per imprudenza del soggetto danneggiato e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del soggetto danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l’evento dannoso . Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal proprietario del veicolo. Inutile il richiamo al principio secondo cui il danneggiato che agisca per il riconoscimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche della prevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare una situazione di pericolo occulto . Inutile, infine, l’affermare che indipendentemente da qualsivoglia valutazione circa la visibilità o meno dell’ostacolo, e circa la sua entità, il fatto che l’ostacolo abbia comunque determinato il danno e che il custode non abbia fatto alcunché per evitarlo basta a porre sotto accusa il custode stesso, cioè il Comune, in questo caso. Anche per i Giudici di Cassazione, difatti, nessun addebito è possibile nei confronti del Comune. Ciò soprattutto per una ragione quella incontrata dalla vettura era una semplice disconnessione o irregolarità del fondo stradale, tale da non poter arrecare alcun danno al veicolo. Logico, quindi, il convincimento dell’ assenza di un nesso causale tra la cosa in custodia – la strada comunale – ed il lamentato danno al veicolo . Senza dimenticare, poi, la configurabilità del caso fortuito a fronte della condotta imprudente tenuta dall’uomo alla guida della vettura.

Presidente Scoditti – Relatore Iannello Rilevato che il Tribunale di Patti ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria, proposta da M.M. contro il Comune di Patti, per i danni subiti dalla propria autovettura a seguito del sinistro occorso in data Omissis , mentre percorreva una strada comunale, asseritamente a causa di una buca ivi presente ha infatti condiviso - sulla scorta del rinnovato autonomo esame della documentazione fotografica in atti nonché delle dichiarazioni rese dai testi escussi P.C., Ma.Ma., V.T. - la valutazione del primo giudice, riportata testualmente, secondo cui la buca in questione era un semplice ammanco del tappetino bituminoso di pochissima profondità perfettamente visibile alla luce dei fari e, pertanto, non vi è dubbio che l'attore, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare il sinistro verificatosi per sua colpa ed imperizia dal momento che la non meglio definita buca era perfettamente visibile per le dimensioni trattandosi, tra l'altro, di semplice disconnessione o irregolarità del fondo stradale tale da non poter arrecare alcun danno ha in particolare ritenuto congruamente motivata la decisione di primo grado posto che la prevedibilità del pericolo, individuabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell' art. 2051 c.c. ha poi soggiunto che la ricorrenza del caso fortuito si riverbera necessariamente pure sulla dedotta responsabilità ex art. 2043 c.c. , che viene anch'essa elisa in quanto il fortuito , dovuto per imprudenza dello stesso danneggiato e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. avverso tale sentenza M.M. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste l'ente intimato depositando controricorso essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, falsa applicazione dell' art. 2051 c.c. - sotto un primo profilo - omesso esame di un fatto decisivo lamenta che la sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio secondo cui, a norma dell' art. 2051 c.c. , il danneggiato che agisca per il riconoscimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche della prevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare una situazione di pericolo occulto sostiene che indipendentemente da qualsivoglia valutazione circa la visibilità o meno dell'ostacolo, e/o circa l'entità dello stesso, il fatto che questi abbia comunque determinato il danno e che il custode non abbia fatto alcunché per evitarlo basta a determinare la cassazione della sentenza con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, falsa applicazione dell' art. 2051 c.c. - sotto un secondo profilo afferma che la circostanza della visibilità della buca peraltro pacificamente smentita da tutti i testimoni , se può valere ad integrare una sorta di condotta colposa del ricorrente, non potrebbe mai ex se bastare ad integrare il caso fortuito con il terzo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione dell' art. 2051 c.c. - sotto un terzo profilo subordinato art. 360, n. 5 omissione di un fatto decisivo così testualmente nell'intestazione lamenta che la Corte d'appello ha completamente omesso di valutare la concorrente responsabilità del fatto del custode, dedotta in subordine richiama il principio affermato da Cass. n. 26524 del 2020 , secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c. , nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell' art. 1227, art. 10 c.c. , comma 2 , richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno con il quarto motivo il ricorrente denuncia, infine, con riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, falsa applicazione dell' art. 2051 c.c. - omesso esame di un fatto decisivo lamenta che il Tribunale ha omesso di esaminare la deposizione del teste S., limitandosi ad esaminare l'escussione dei tre dipendenti del Comune di Patti in disparte il rilievo della gravemente carente esposizione del fatto, già di per sé motivo di inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c. , n. 3 - omettendo il ricorrente di riferire alcunché in ordine alla dinamica del sinistro, alle sue conseguenze ed al modo in cui le stesse si sarebbero determinate - una valutazione di inammissibilità deve comunque esprimersi con riferimento a tutte e quattro i motivi, per l'assorbente ragione che si va ad esporre e che, trasversalmente riguardandoli, ne consente un esame congiunto con nessuno di detti motivi è infatti censurata l'autonoma ratio decidendi rappresentata dall'affermazione leggibile a pag. 3 siccome testualmente riportata dalla sentenza di primo grado ed implicitamente confermata nelle successive cinque righe di fine pag. 3 e inizio pag. 4 secondo cui si è nella specie trattato di semplice disconnessione o irregolarità del fondo stradale tale da non poter arrecare alcun danno enfasi aggiunta tale inciso esprime evidentemente il convincimento della insussistenza di nesso causale tra la cosa in custodia ed il lamentato danno al mezzo le censure svolte nei motivi trascurano tale passaggio motivazionale di per sé dirimente e, postulando senza fondamento un contrario accertamento sul punto, si concentrano sui diversi e ultronei argomenti, pur diffusamente svolti in sentenza, relativi alla ritenuta configurabilità di caso fortuito nella condotta imprudente del danneggiato la memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 2, non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell'esposto vaglio dei motivi il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.