La Cassazione mette ordine sul tema della ripartizione dell’onere della prova in caso di richiesta di risarcimento da parte del lavoratore per i danni subiti a causa del c.d. “superlavoro”.
Ambiente di lavoro e infarto. Un lavoratore adibito presso l'Ufficio automezzi di Stato della Direzione Affari Civili subiva un infarto dovuto alle condizioni di c.d. “superlavoro” in cui versava ritmi di lavoro insostenibili a causa della carenza di personale, mancanza di qualsiasi pianificazione e distribuzione dei carichi di lavoro, svolgimento di mansioni inferiori e superiori, ambiente disagiato. Il lavoratore chiedeva dunque al Ministero il risarcimento del danno biologico subito per violazione dell'articolo 2087 c.c., oltre ai danni alla professionalità e l'accertamento della patologica da causa di servizio con conseguente pagamento del c.d. equo indennizzo. Il Tribunale ha accolto solo quest'ultima domanda, ritenendo per il resto carente la prova delle violazioni imputabili al Ministero. La decisione è stata confermata anche in appello. Il lavoratore ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Cosa si intende per “superlavoro”? Fermo restando che siamo nel campo della responsabilità contrattuale, l'assetto dell'onere probatorio è quello previsto dall'articolo 2087 c.c. che va però calibrato rispetto alle particolarità del caso. Nella vicenda in esame si tratta del c.d. “superlavoro” «in cui la nocività addotta consiste nello svolgimento stesso della prestazione infatti, lo svolgimento di un lavoro che non sia in sé vietato dalla legge rende fisiologico – e quindi non imputabile a responsabilità datoriale – un certo grado di usura o pregiudizio, variabile sotto il profilo fisio-psichico a seconda del tipo di attività Cass. 29 gennaio 2013, numero 3028 le conseguenze negative che il lavoratore subisce per effetto di un'attività consentita, ma pregiudizievole per la salute sono coperte in via indennitaria dalla sola assicurazione pubblica, per la cui attivazione è sufficiente, come è noto, il mero ricorrere di una “occasione” di lavoro se tuttavia il lavoratore assuma che un'attività in sé legittima qui, l'impiego in un ufficio pubblico si sia in concreto svolta secondo modalità devianti da quelle ordinariamente proprie di essa e che proprio da ciò sia derivato a lui un danno, egli persegue un risarcimento del danno dalla sua controparte». In tal caso, viene dedotto un inadempimento datoriale all'obbligo di garantire che lo svolgimento dell'attività non causi un pregiudizio indebito, eccedente all'usura fisiologica connaturata a quell'attività. L'onere della prova. La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che nel caso del “superlavoro” si assiste ad un intreccio indissolubile dei fattori del “fare” e del “non fare” che caratterizzano l'obbligazione di sicurezza ascrivibile al datore di lavoro Cass. 8 maggio 2014, numero 9945 . Resta ovviamente fermo che «il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole , spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile» Sez. Unite 13533/2001 . In conclusione, la Corte di Cassazione cristallizza il principio di diritto secondo cui « in tema di azione per risarcimento, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., per danni cagionati dalla richiesta o accettazione di un'attività lavorativa eccedente rispetto alla ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive ed a provare il nesso causale tra il lavoro così svolto e il danno, mentre spetta al datore di lavoro, stante il suo dovere di assicurare che l'attività di lavoro sia condotta senza che essa risulti in sé pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, dimostrare che viceversa la prestazione si è svolta, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili per l'integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore». La pronuncia viene dunque cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
Presidente Tria – Relatore Bellè Rilevato in fatto che 1. T.O. ha agito presso il Tribunale di Roma nei confronti del Ministero della Giustizia esponendo di avere lavorato dapprima presso l'Amministrazione penitenziaria e poi, dal 1981, presso l'Ufficio automezzi di Stato della Direzione Affari Civili, ove il personale era carente, al punto che i ritmi di lavoro cui egli era stato sottoposto risultavano insostenibili, mancando qualsiasi pianificazione e distribuzione dei carichi e dovendosi svolgere, in ambiente disagiato, mansioni inferiori e superiori ed al punto che, a partire dall'anno 2002 aveva maturato sintomi depressivi finendo per essere ritrasferito nel novembre 2000, in esito ad un accentuato malore, all'Amministrazione penitenziaria, patendo poi un infarto nel gennaio del 2001 il T. aveva quindi agito nei confronti del Ministero per il risarcimento del danno biologico subito per violazione dell'articolo 2087 c.c. e delle pertinenti norme del D.Lgs. numero 626 del 1994, oltre ai danni alla professionalità, insistendo in subordine per il riconoscimento dell'ascrivibilità della patologia cardio-vascolare a causa di servizio con accertamento del diritto al pagamento del c.d. equo indennizzo 2. il Tribunale ha riconosciuto solo il diritto all'equo indennizzo, mentre ha rigettato la domanda risarcitoria, con pronuncia poi confermata dalla Corte d'Appello di Roma in assenza di gravame rispetto al tema dell'equo indennizzo, la Corte territoriale riteneva che il ricorrente avesse omesso di contestare la violazione di una specifica norma, nominata o innominata , condividendo la motivazione del giudice di prime cure che aveva constatato la mancanza di un documento attestante il numero dei lavoratori , necessario per apprezzare oggettivamente le condizioni di sottodimensionamento nè la materiale assenza della pianta organica era stata dedotta come violazione in sé ne concludeva quindi per l'assenza di prova delle violazioni che il T. assumeva essere imputabili al Ministero, essendovi necessità di dimostrazioni dell'elemento soggettivo della colpa, non potendosi ipotizzare una responsabilità oggettiva e dovendosi considerare come il nesso etiologico proprio del riconoscimento del c.d. equo indennizzo si basasse su presupposti differenti rispetto a quelli propri del risarcimento del danno ex articolo 2043 c.c., i quali presuppongono anche la dimostrazione dell'elemento soggettivo, rispetto al quale il ricorrente non aveva fornito elementi probatori sufficienti 3. T.O. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero il ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto che 1. il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione articolo 360 c.p.c., numero 3 degli articolo 1218, 2087 e 2697 c.c., nonché degli articolo 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente giudicato rispetto alle norme che regolano la responsabilità contrattuale del datore di lavoro articolo 2087 c.c. ed ai principi che governano il riparto degli oneri probatori in tale materia articolo 2697 c.c., e articolo 115 e 116 c.p.c. , in quanto, avendo il ricorrente denunciato l'evento dannoso come ascrivibile alla condotta datoriale di mancato approntamento delle cautele organizzative necessarie a preservare l'integrità dei lavoratori addetti all'ufficio, spettava al Ministero dimostrare l'avvenuta adozione di tutte le misure, nominate ed innominate, utili a tal fine analoga violazione, sempre ex articolo 360 c.p.c., numero 3, degli articolo 2087 e 2697 c.c., è altresì addotta con il secondo motivo sul presupposto che, una volta dimostrata la sussistenza dell'inadempimento e del nesso causale tra inadempimento e danno, non occorre che il lavoratore dimostri anche la colpa in concreto del datore di lavoro, spettando a quest'ultimo la prova della non imputabilità dell'inadempimento infine, il terzo motivo denuncia ancora la violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 c.p.c., numero 3 con riferimento agli articolo 2043 e 2697 c.c., ed agli articolo 115 e 116 c.p.c., sostenendo che anche a voler riportare l'ipotesi ad una responsabilità aquiliana, vi sarebbe comunque prova concreta della colpa datoriale 2. i motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, sono complessivamente fondati nei termini di cui si va a dire 3. è indubbio che l'azione dispiegata dal ricorrente si riporti ad una fattispecie di responsabilità contrattuale, con essa essendosi inteso denunciare l'inadempimento datoriale rispetto all'assicurazione di condizioni di lavoro idonee a preservare la salute degli addetti, sicché il richiamo della Corte territoriale all'articolo 2043 c.c. è in sé errato v., per i criteri distintivi nella presente materia, Cass., S.U. 8 luglio 2008, numero 18623 4. l'assetto degli oneri di allegazione e prova in ambito di responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 2087 c.c., è consolidato nella ricorrente massima di questa S.C. secondo cui il lavoratore che agisca ai sensi dell'articolo 2087 c.c. ha l'onere di provare l'esistenza del danno subito, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro 4.1 tale assetto va peraltro calibrato rispetto ai casi, come quello di specie riguardante il verificarsi di un c.d. superlavoro ed in cui la nocività addotta consiste nello svolgimento stesso della prestazione infatti, lo svolgimento di un lavoro che non sia in sé vietato dalla legge rende fisiologico - e quindi non imputabile a responsabilità datoriale - un certo grado di usura o pregiudizio, variabile sotto il profilo fisio-psichico a seconda del tipo di attività Cass. 29 gennaio 2013, numero 3028 le conseguenze negative che il lavoratore subisce per effetto di un'attività consentita, ma pregiudizievole per la salute sono coperte in via indennitaria dalla sola assicurazione pubblica, per la cui attivazione è sufficiente, come è noto, il mero ricorrere di una occasione di lavoro se tuttavia il lavoratore assuma che un'attività in sé legittima qui, l'impiego in un ufficio pubblico si sia in concreto svolta secondo modalità devianti da quelle ordinariamente proprie di essa e che proprio da ciò sia derivato a lui un danno, egli persegue un risarcimento del danno dalla sua controparte non può poi esservi dubbio che, quando si persegue un siffatto risarcimento quale conseguenza non di fattori esogeni , ma proprio per effetto in sé dell'attività lavorativa, quello che viene addotto è l'inadempimento datoriale all'obbligo di garantire che lo svolgimento del lavoro non sia fonte di pregiudizio indebito, nel senso di eccedente l'usura psicofisica connaturata all'esecuzione di quell'attività 4.2 d'altra parte, in tema di demansionamento, che appunto consiste in un'attribuzione di mansioni inadeguate rispetto a quelle contrattualmente dovute, si è consolidato l'indirizzo, mutuato dall'originario e generale impianto di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, numero 13533, per cui il lavoratore allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'articolo 1218 c.c., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Cass. 6 marzo 2006, numero 4766, e più di recente Cass. 20 aprile 2018, numero 9901 Cass. 18 gennaio 2018, numero 1169 Cass. 3 marzo 2016, numero 4211 è ben vero che, secondo Cass., S.U., 13533/2001, cit., un tale assetto probatorio vale solo per le obbligazioni di fare , mentre rispetto a quelle di non fare l'onere di provare l'inadempimento grava sul creditore peraltro, l'articolo 2087 c.c., stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad adottare , nell'esercizio dell'impresa , vale a dire dell'attività rispetto alla quale egli dirige e controlla le prestazioni del lavoratore, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e le tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore è poi evidente che il potere direttivo, in cui si manifesta l'esercizio dell'impresa o la diversa attività considerata qui, il lavoro in un pubblico ufficio si esprime, rispetto agli obblighi di sicurezza, sia con componenti positive, nel senso che il datore può dover positivamente intervenire con forme di prevenzione o impedimento di situazioni dannose, sia attraverso componenti lato sensu negative, vale a dire che il datore di lavoro deve evitare di richiedere l'esecuzione della prestazione con modalità improprie in realtà l'obbligazione di sicurezza si materializza in un intreccio indissolubile di fattori di fare e di non fare , ma essa va colta nella sua unitarietà come dovere di garantire che lo svolgimento del lavoro non sia fonte di pregiudizio per il lavoratore e quindi come obbligazione di fare consistente nell'obbligo di attribuire, pretendere e ricevere dal lavoratore una qualità e quantità di prestazione che sia coerente con la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica , in modo che non derivi pregiudizio alli integrità fisica ed alla personalità morale del lavoratore così, esplicitamente, proprio l'articolo 2087 c.c. il caso del superlavoro , che viene qui in evidenza e che è stato più volte affrontato da questa S.C. fin dall'originaria Cass. 14 febbraio 1997, numero 8267, manifesta in modo evidente tale intreccio, in quanto esso può intercettare profili violativi di obblighi di astensione dal richiedere prestazioni eccessive , ma anche di obblighi positivi non avere impedito lo svolgimento del lavoro con quelle modalità ed averne anzi ricevuto - v. Cass. 8 maggio 2014, numero 9945 - gli effetti produttivi utili, di rilievo specie in organizzazioni complesse in cui la scala gerarchica sia plurima ed il potere di impartire direttive ai lavoratori di un certo preposto conviva con quello di chi si collochi ancora al disopra e sia tenuto ad impedire che siano pretese eventuali lavorazioni incongrue da ciò deriva pianamente, secondo i principi di cui a Cass., S.U., 13533/2001 cit., che il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole, spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile 5. nel caso di specie, la Corte territoriale, asserendo che mancherebbe la prova delle violazioni che il ricorrente assume essere imputabili al Ministero, lo fa con affermazioni non del tutto univoche, ma che appaiono riconducibili, per un verso, alla mancata indicazione di una specifica norma, nominata o innominata a fondamento dell'inadempimento si tratta tuttavia di affermazione errata, in quanto oltre a non potersi imporre al lavoratore di individuare la violazione di una specifica norma prevenzionistica Cass. 25 luglio 2022, numero 23187 , ancor meno ciò può essere richiesto quando, adducendo la ricorrenza di prestazioni oltre la tollerabilità, è in sé dedotto un inesatto adempimento all'obbligo di sicurezza, indubbiamente onnicomprensivo e che non necessita di altre specificazioni, pur traducendosi poi esso anche in violazione di disposizioni antinfortunistiche al tempo, D.Lgs. numero 626/194, articolo 3 lett. f, poi trasfuso nel D.Lgs. numero 81 del 2008, articolo 15, lett. e, in ordine al rispetto dei principi ergonomici nella definizione dei metodi di lavoro e produzione articolo 4, comma 5, lett. c, poi articolo 18, lett. c, D.Lgs. numero 81 del 2008, secondo cui nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza per altro verso, come si evince dal richiamo alla mancanza di documenti sul numero di lavoratori e sulla esistenza o meno di una pianta organica, la Corte d'Appello ragiona e definisce la causa imputando tali carenze al lavoratore, mentre tali profili attengono in realtà alla prova liberatoria cui è tenuto il datore in ordine all'organizzazione adeguata del lavoro non diversamente, anche rispetto all'attribuzione di mansioni inferiori Cass. 4766/2006, cit. e rispetto alla deduzione per cui il T. doveva fare tutto, sia al di sopra che al di sotto del suo livello di inquadramento, era il datore di lavoro a dover dimostrare, secondo i principi sopra ampiamente richiamati, di avere osservato le regole proprie che governano l'attribuzione dei compiti al dipendente e non era dunque il ricorrente a doverne fornire la prova ed a sottostare agli effetti dell'eventuale mancato assolvimento del corrispondente onere articolo 2697 c.c. 5.1 il nesso eziologico tra l'infarto e l'attività lavorativa in concreto svolta è poi pacifico ed attestato dal riconoscimento ormai incontestato dell'equo indennizzo per causa di servizio è infatti evidente che, allorquando il danno derivi dalla denuncia di un superlavoro , il nesso causale riconosciuto per la causa di servizio non può che essere identico a quello per l'azione di danno, quando le due pretese riguardino la medesima attività che risulti così svolta v. anche Cass. 23187/2022, cit. , spettando al datore liberarsi dalle istanze risarcitorie attraverso la dimostrazione dell'inesistenza di un suo inadempimento 6. le ragioni di cui sopra portano de plano a disattendere le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal Ministero, non ricorrendo nè l'incoerenza dei motivi rispetto alla giurisprudenza di questa S.C., nè il risalire delle censure ad una pretesa di riesame del merito, fondandosi esse invece principalmente sull'inosservanza delle norme sul riparto degli oneri probatori 7. con la cassazione della sentenza il giudizio sulla responsabilità datoriale dovrà quindi essere svolto ex novo, tenendo conto dell'assetto degli oneri probatori quale sopra delineato 8. può anche definirsi il seguente principio in tema di azione per risarcimento, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., per danni cagionati dalla richiesta o accettazione di un'attività lavorativa eccedente rispetto alla ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive ed a provare il nesso causale tra il lavoro così svolto e il danno, mentre spetta al datore di lavoro, stante il suo dovere di assicurare che l'attività di lavoro sia condotta senza che essa risulti in sé pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, dimostrare che viceversa la prestazione si è svolta, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili per l'integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.