CNF: ecco i criteri per la nomina dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio

In occasione della seduta amministrativa del 18 novembre 2022, il CNF ha innovato i criteri per la nomina dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio.

Con circolare n. 2/2022, è stato stabilito che con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori di ufficio , gli avvocati che siano iscritti all'Albo ordinario tenuto dal COA del circondario in cui ha sede l'Autorità giudiziaria procedente e che siano inseriti in una o più liste formate e tenute dal medesimo Consiglio per ciò che attiene alla reperibilità , sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che sono inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti, nonché i difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti in caso di trasferimento dell'intero procedimento o di singoli atti procedimentali ad altra Autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97, comma 5, c.p.p. la previsione stabilita da tale punto trova applicazione per i difensori di ufficio nel processo minorile nel processo minorile i difensori di ufficio, scelti tra quelli inseriti nelle relative liste, sono scelti in relazione all'appartenenza al circondario nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero attingendo alla lista tenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del distretto in cui risiede l'indagato nel processo penale militare i difensori di ufficio sono scelti tra quelli che sono inseriti nelle relative liste [lista f ] tenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Roma e Verona. immagine

CNF_Circolare del 28 novembre 2022, n. 2