CNF: ecco i criteri per la nomina dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio

In occasione della seduta amministrativa del 18 novembre 2022, il CNF ha innovato i criteri per la nomina dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio.

Con circolare numero 2/2022, è stato stabilito che con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori di ufficio, gli avvocati che siano iscritti all'Albo ordinario tenuto dal COA del circondario in cui ha sede l'Autorità giudiziaria procedente e che siano inseriti in una o più liste formate e tenute dal medesimo Consiglio per ciò che attiene alla reperibilità, sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che sono inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti, nonché i difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti in caso di trasferimento dell'intero procedimento o di singoli atti procedimentali ad altra Autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex articolo 97, comma 5, c.p.p. la previsione stabilita da tale punto trova applicazione per i difensori di ufficio nel processo minorile nel processo minorile i difensori di ufficio, scelti tra quelli inseriti nelle relative liste, sono scelti in relazione all'appartenenza al circondario nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero attingendo alla lista tenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del distretto in cui risiede l'indagato nel processo penale militare i difensori di ufficio sono scelti tra quelli che sono inseriti nelle relative liste [lista f ] tenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Roma e Verona.   immagine

CNF_Circolare del 28 novembre 2022, numero 2