La Suprema Corte, pronunciandosi in tema di bancarotta semplice documentale, coordina l’obbligo di conservazione delle scritture contabili con la possibilità che le stesse vengano tenute su un supporto informatico. Ma cosa succede se il supporto è malfunzionante e non consente il recupero di tali dati?
La Corte d'appello confermava la sentenza di condanna dell'amministratore di un Società a responsabilità limitata, fallita nel 2013, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale. Avverso tale sentenza lo stesso proponeva ricorso in Cassazione, articolando nei cinque motivi di ricorso diverse censure in ordine ad entrambi i capi di imputazione. Con riferimento alla bancarotta documentale, l'amministratore lamentava come la propria responsabilità fosse stata affermata nonostante i libri contabili asseritamente non tenuti erano invece stati conservati in formato digitale in maniera pienamente accessibili da parte del curatore fallimentare. Gli stessi si trovavano in un hard disk che tuttavia risultava malfunzionante, difetto tuttavia non attribuibile, a suo stesso dire, all'imputato. La Suprema Corte, a definizione della vertenza, cita il consolidato orientamento secondo il quale la possibilità di tenere libri, repertori, scritture e documentazione con strumenti informatici, facoltà consentita dall'articolo 2215-bis c.c., non solleva l'organo amministrativo dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, del loro puntuale aggiornamento e della loro conservazione che consenta in qualunque momento la consultazione. La mancata osservazione di questi obblighi comporta l'integrazione del reato di cui all'articolo 217, comma 2, l. fall. si veda anche Cass penumero numero 12724/2020 . A ciò consegue l'obbligo dell'amministratore di prevenire il malfunzionamento del dispositivo sul quale sono conservati o comunque di reagire tempestivamente a tale malfunzionamento e procedere al recupero dei dati. Nel caso di specie, la condanna dell'amministratore è stata conseguenza del non aver, lo stesso, predisposto modalità surrogatorie di conservazione dei libri contabili nonché perché non provvedeva a recuperare i documenti contabili in seguito al malfunzionamento al fine di metterli a disposizione degli organi fallimentari. Per tale motivo, i motivi di ricorso volti a contestare i presupposti per la sussistenza del reato di bancarotta documentale semplice sono stati ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione.
Presidente Sabeone – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di M.G. per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale semplice commessi nella sua qualità di amministratore della Omissis s.r.l., fallita nel corso del 2013. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con i primi due deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale. In proposito lamenta come non sussista prova alcuna della disponibilità da parte della fallita di beni strumentali non rinvenuti dagli organi fallimentari, mentre quelli in precedenza ceduti ad un terzo ed utilizzati in comodato non potrebbero considerarsi parte del patrimonio sociale in quanto detenuti sulla base di un titolo precario e comunque la condanna per la loro distrazione sarebbe stata disposta in violazione del principio di correlazione. Meramente congetturale sarebbe poi l'ipotesi formulata dai giudici del merito circa la mera natura simulata della cessione di tali ultimi beni, peraltro mai fatta valere dalla curatela. Quanto poi all'evocato disinteresse dimostrato dal proprietario dei beni, lo stesso sarebbe stato illogicamente valorizzato per prospettare un inesistente diritto del curatore ad impossessarsi clandestinamente dei suddetti beni. In definitiva al più potrebbe contestarsi all'imputato il reato di appropriazione indebita in danno del proprietario, peraltro improcedibile per difetto di querela. Qualora dovesse poi intendersi, invece, che oggetto di distrazione sia stato il ricavato della originaria vendita dei beni, alcuna contestazione potrebbe rivolgersi all'imputato, posto che all'epoca egli non era l'amministratore della fallita. 2.2 Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta semplice documentale. In tal senso il ricorrente evidenzia come i libri contabili asseritamente non tenuti erano invece conservati in formato digitale e pienamente accessibili alla curatela. Ne' il malfunzionamento dell'hard disk che contiene i dati sarebbe addebitabile alla negligenza dell'imputato, tanto più che è stato accertato come gli stessi dati possano essere recuperati, operazione che ben poteva essere espletata dal curatore o dall'autorità giudiziaria. Ancora vizi di motivazione vengono dedotti con il quarto motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 3, nonostante il valore contenuto dei beni asseritamente distratti. Con il quinto motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla mancata rideterminazione delle pene accessorie di cui alla L. Fall., articolo 216, u.c., alla luce del disposto della sentenza numero 222 del 2018 della Corte Costituzionale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. In particolare sono parzialmente fondati i primi due motivi. Va infatti ricordato che secondo l'insegnamento di questa Corte, poiché nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano fatto ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, non possono essere oggetto delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale i beni sui quali il fallito ha un possesso solo precario e il proprietario vanta un diritto alla restituzione, come nel caso di beni ricevuti in locazione, deposito o comodato Sez. 5, Sentenza numero 13556 del 27/02/2015, Arlati, Rv. 262899 . Il pregresso possesso dei beni strumentali acquisiti in comodato non è dunque di per sé presupposto idoneo per la qualificazione della condotta contestata all'imputato in termini di distrazione. Dalla motivazione della sentenza non si comprende invece se la Corte territoriale abbia ritenuto oggetto della contestata distrazione l'eventuale somma incassata dalla vendita dei suddetti beni, poi per l'appunto dati in comodato dall'acquirente ovvero se abbia considerato tale vendita ed anche dunque il successivo comodato meramente simulato. Ne' ha chiarito la sentenza se il giudice di merito abbia invece ritenuto che oggetto della distrazione rectius in questo caso della distruzione sia stato il diritto di godimento acquisito dalla fallita a seguito della concessione del comodato - certamente annoverabile in astratto nel patrimonio della medesima -, diritto evaporato in conseguenza della sottrazione della res che ne costituisce il termine oggettivo. Eventualità che richiedeva però un previo confronto con l'effettivo contenuto dell'imputazione, al fine di verificarne la compatibilità, nonché la verifica dell'effettivo valore di tale diritto al momento del trasferimento dei beni. 3. Il terzo motivo è invece manifestamente infondato. Dalla sentenza emerge che i libri contabili di cui la curatela non è entrata in possesso erano conservati su supporto informatico, divenuto inaccessibile per un malfunzionamento del dispositivo. In proposito va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la possibilità consentita dall'articolo 2215 bis c.c. introdotto dalla L. numero 2 del 2009, e che ha recepito la disciplina originariamente configurata dalla L. numero 489 del 1994, articolo 7, comma 4 ter di tenere i libri, i repertori, le scritture e la documentazione con strumenti informatici non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione in qualunque momento degli stessi, come previsto dal comma 2 dell'articolo citato, rimanendo integrato altrimenti il reato di cui alla L. Fall., articolo 217, comma 2 Sez. 5, Sentenza numero 12724 del 12/12/2019, dep. 2020, Conticello, Rv. 279019 Sez. 5, Sentenza numero 20061 del 06/11/2014, dep. 2015, Senatore, Rv. 264071 Sez. 5, Sentenza numero 35886 del 20/07/2009, Corsano, Rv. 244921 . E' dunque compito dell'amministratore prevenire l'eventuale malfunzionamento del dispositivo nel quale vengono tenuti i libri contabili predisponendo anche modalità alternative o concorrenti di conservazione stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc. e comunque reagire tempestivamente a tale malfunzionamento provvedendo, qualora possibile, al recupero dei dati. Correttamente la Corte ha ritenuto sussistente il reato di bancarotta semplice documentale, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo, posto che l'imputato non ha predisposto modalità surrogatorie di conservazione dei libri contabili, né ha provveduto al recupero dei dati contabili, possibile nel caso di specie come sottolineato nello stesso ricorso, mettendoli a disposizione degli organi fallimentari. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rimanendo conseguentemente assorbiti il quarto ed il quinto motivo - il quale ultimo è peraltro fondato alla luce della sentenza numero 222 del 2018 della Corte Costituzionale - spettando al giudice del rinvio esaminarli alla luce della decisione assunta in merito al capo per cui è stato disposto l'annullamento. Nel resto il ricorso del M. deve invece essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.