Il Consiglio dell'Ordine di Milano è intervenuto, insieme con gli Ordini degli Avvocati di Roma, Napoli e Palermo, sulla circolare 115 del 31 ottobre 2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni, nella quale è precisato che «è esclusa la possibilità per il richiedente di acquisire, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale, certificati relativi a soggetti terzi».
Alcuni Ordini hanno intrapreso l'iniziativa di consentire un agile accesso alla giustizia tramite apposite convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR per esigenze legali e di giustizia. Sono state in tal senso definite regole comuni applicabili alla fruizione del servizio a disposizione degli avvocati iscritti agli Ordini già prima dell'istituzione dell'ANPR. Come si legge nel comunicato stampa che accompagna la lettera inviata al Ministro dell'Interno, «con tale “accesso privilegiato” per il rilascio di certificati anagrafici in via telematica, gli avvocati possono interrogare il sistema di certificazione per ottenere tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività a tutela dei diritti dei cittadini. Questa procedura tutela la privacy dei cittadini e contemporaneamente velocizza la giustizia e nondimeno aiuta i Comuni e gli Uffici dell'anagrafe, riducendo l'accesso fisico che altrimenti sarebbe necessario. Numeri alla mano parliamo, solo per fare l'esempio di Milano, di più di 555.000 accessi online a questo servizio per favorire la velocità delle attività a tutela dei cittadini attraverso la giustizia». Il problema è però sorto quando con la circolare 115 del 31 ottobre 2022, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni ha precisato che «è esclusa la possibilità per il richiedente di acquisire, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale, certificati relativi a soggetti terz i». A seguito di «questa grave modifica apportata dal Ministero dell'Interno ad un processo di lavoro che favorisce contemporaneamente i cittadini, gli avvocati, la giustizia e i Comuni, i Presidenti dei quattro Ordini più numerosi di Italia Avv. Antonino Galletti, Avv. Vinicio Nardo, Avv. Antonio Tafuri, Avv. Antonio Gabriele Armetta hanno richiesto di rivedere questa scelta con una lettera al Ministro dell'Interno, Dott. Matteo Piantedosi, e al ViceMinistro dell'Interno, Avv. Nicola Molteni». Difatti, «la limitazione che viene posta dalle nuove direttive ostacolerebbe l'efficiente amministrazione della giustizia e rischia di generare un effetto negativo anche sul cittadino che aumenterebbe la sua difficoltà ad accedere agli uffici del Comune, appesantiti da migliaia di accessi fisici degli avvocati». I COA hanno suggerito al Ministero di inserire una semplice FAQ interpretativa all'interno delle pagine del sito dedicate all'ANPR oppure di una circolare, nello stesso senso si richiede di precisare che tra le “convenzioni con enti ed organizzazioni di categoria es. tabaccai, edicole, ecc. ”, cui allude la circolare numero 115/22 del Ministero, non rientrino le convenzioni sottoscritte tra gli Ordini forensi e i Comuni. I Presidente degli Ordini si sono infine resi disponibili ad un incontro diretto con il Ministero «per approfondire in modo costruttivo e risolutivo una questione così apparentemente specifica ma dal grande valore concreto per il funzionamento della giustizia, per la tutela dei diritti dei cittadini e quindi anche per il rilancio del Paese». Sul tema dell'accesso all'Anagrafe Nazionale, vedi anche la news Processo telematico l’OCF chiede una piattaforma unica
Lettera dei COA al Ministro dell’Interno