Emissione e ricezione e-fatture: regole tecniche (anche per gli avvocati)

Con il provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022, l'AE ha definito le misure per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite sistema di interscambio e quelle per l'invio telematico dei dati delle operazioni transfrontaliere.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022 , ha definito le regole tecniche per l' emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il sistema di interscambio , nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere. Con questo provvedimento, sono superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente Provv. AE 30 aprile 2018 n. 89757 , per recepire le disposizioni relative all'utilizzo dei file delle fatture elettroniche di cui all' art. 14 DL 124/2019 e le previsioni contenute nel parere del 22 dicembre 2021 n. 454 del Garante per la protezione dei dati personali relativamente agli aspetti critici della memorizzazione integrale delle fatture elettroniche. Attività istruttoria. Tra le regole del provvedimento, è stabilito che l'Agenzia delle entrate memorizza e utilizza con la Guardia di finanza i file XML per le sole attività istruttorie puntuali. I file delle fatture e delle note di variazione riferiti solo ai periodi di attività istruttoria, previa richiesta della documentazione, sono, infatti, consultabili e acquisibili. Essi sono, inoltre, acquisibili in caso di indagini penali o su richiesta dell'autorità giudiziaria. Restano invariate le disposizioni sulle sanzioni in caso di rifiuto del soggetto sottoposto al controllo di esibire i documenti richiesti. Fatture per servizi legali. Con particolare riguardo alle fatture emesse nell’ambito del settore legale, il provvedimento specifica che, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata. Il Coordinatore dell'OCF, Mario Scialla , ha così commentato questo provvedimento riserva la giusta attenzione e un corretto rispetto per la privacy degli assistiti degli Avvocati che possono trarre nocumento dal far trapelare all’esterno, ad esempio, l’esistenza di un processo penale a loro carico. Interventi di questo tipo vanno lodati in quanto consentono concretamente il rispetto del dovere di riservatezza dell’Avvocato e di salvaguardia degli interessi del proprio assistito Fonte quotidianopiu.it

Provvedimento dell'AdE del 24 novembre 2022, n. 433608