Ladro incastrato dalla videosorveglianza della stazione: riconosciuta l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

I Giudici sottolineano che all’interno dello scalo ferroviario vi è sì un sistema di sorveglianza, ma esso consente un controllo saltuario, non emergendo alcuna modalità di controllo continuativo ed ininterrotto.

Il sistema di videosorveglianza non basta per ritenere che il ladro abbia agito mentre era tenuto costantemente sotto controllo. Possibile, quindi, riconoscere l’aggravante della cosiddetta esposizione alla pubblica fede a fronte del furto tentato all’interno di una stazione ferroviaria e mirato a portar via circa cinquanta chilogrammi di rame. Ricostruito, grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza, l’episodio verificatosi in una stazione ferroviaria in Sicilia, i giudici di merito ritengono sacrosanta la condanna dell’uomo sotto processo, considerato colpevole di tentato furto di ben 50 chilogrammi di rame, con l’aggravante prevista della esposizione alla pubblica fede della merce destinata ad essere il bottino del colpo. In Cassazione il legale che rappresenta l’uomo contesta il riferimento, utilizzato sia in primo che in secondo grado, alle immagini fornite dal sistema di videosorveglianza presente all’interno della stazione ferroviaria e, in questa ottica, aggiunge che proprio perché la condotta tenuta dal suo cliente si è verificata all’interno di locali della stazione sottoposti a costante monitoraggio va esclusa l’aggravante della esposizione alla pubblica fede . I Giudici di terzo grado annotano che l’uomo sotto processo è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza mentre si aggirava nell’area dove i cavi di rame sono stati rinvenuti, tenendo una cesoia in mano, mentre il complice è stato ripreso mentre sfilava il rame dalle canaline . Questi sono elementi che palesano una evidente chiarezza delle immagini e una palese leggibilità dei fotogrammi . Nessun dubbio, quindi, sulla identificazione dell’uomo finito sotto accusa per il furto tentato all’interno della stazione. Per quanto concerne l’elemento centrale del ricorso proposto dal legale, cioè l’esposizione del rame alla pubblica fede, i Giudici sottolineano che, tra primo e secondo grado, si è appurato che i controlli relativi all’area interessata dalla sottrazione dei cavi di rame erano svolti in maniera saltuaria dal personale di sorveglianza , e aggiungono poi che lo scalo ferroviario è costituito da un insieme di strutture ed attrezzature funzionali al traffico ferroviario, inclusi tutti i beni a ciò preposti ed ivi allocati , e quindi emerge chiaramente come l’area che ha fatto da scenario alla condotta delittuosa è costituita da una zona aperta, all’interno dello scalo ferroviario , come tale accessibile da chiunque . Logico, quindi, riconoscere l’aggravante della esposizione alla pubblica fede , aggravante che può essere esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione di beni , posto che, invece, la sorveglianza saltuaria costituisce un semplice strumento di ausilio per la successiva individuazione dei ladri . Ebbene, nel corso del processo è emerso che sì all’interno dello scalo ferroviario vi è un sistema di sorveglianza , ma esso, precisano i Giudici, consente un controllo saltuario, non emergendo alcuna modalità di controllo continuativo ed ininterrotto , con conseguente accertamento della circostanza aggravante prevista per l’esposizione dei beni alla pubblica fede .

Presidente Pezzullo - Relatore Catena Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in composizione monocratica in data 20/05/2020, con cui N.S. era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 7 e 7-bis c.p., in omissis . 2. N.S. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to A. B., in data 18/06/2021, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all' art. 173 c.p.p. , comma 1, disp. att. 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 56, 624, 625 c.p. , ai sensi dell' art. 606 c.p.p. lett. b , in quanto la condotta dell'imputato non può essere considerata idonea, ai fini del tentativo, posto che il soggetto agente non avrebbe mai potuto sollevare 50 kg. di rame, portandoli in spalla al di fuori dell'area ferroviaria sottoposta a costante controllo del personale addetto 2.2 inosservanza di norme previste a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza e violazione di legge, in riferimento agli artt. 56, 624, 625 c.p. , 192 c.p.p., ai sensi dell' art. 606, c.p.p. , lett b e c , in quanto l'unico elemento posto a fondamento della sentenza è costituito dalla videoripresa tratta dal sistema di sorveglianza, di per sé insufficiente per l'impossibilità di identificare la persona ripresa con certezza, tenuto altresì conto della distanza tra la videocamera ed il luogo in cui sono ubicate le canaline contenenti i fili di rame 2.3 violazione di legge, in riferimento all' art. 625 n. 7 c.p. , ai sensi dell'art. 606 lett. b , c.p.p., in quanto la condotta si sarebbe verificata all'interno di locali della stazione, peraltro sottoposti a costante monitoraggio, con conseguente inconfigurabilità della circostanza aggravante. Considerato in diritto Il ricorso di N.S. è inammissibile. Il primo motivo di ricorso appare palesemente versato in fatto, atteso che la sentenza impugnata ha evidenziato come, all'atto dell'arrivo della Polizia Ferroviaria all'interno della stazione di […], i cavi erano stati già accatastati per essere asportati, rilevando come i due imputati avrebbero ben potuto caricare il rame su qualche mezzo reperito in loco, approfittando dei momenti di assenza dei controlli. Tale motivazione appare immune da censure logiche, operando la difesa una critica relativa alla ricostruzione della condotta degli autori successiva all'impossessamento dei cavi, pacificamente già intervenuta al momento dell'arrivo della Polizia Ferroviaria. Medesima connotazione deve essere attribuita al secondo motivo di ricorso, posto che la Corte di merito ha rilevato come il N. fosse stato ripreso dal sistema di videosorveglianza mentre si aggirava nell'area dove i cavi sono stati rinvenuti, tenendo una cesoia in mano, mentre il complice era stato ripreso mentre sfilava il rame dalle canaline, elementi che palesano una evidente chiarezza delle immagini, come si evince anche dalla motivazione della sentenza di primo grado, che si riferisce espressamente ai fotogrammi, la cui leggibilità, peraltro, è messa in dubbio dalla difesa in maniera del tutto ipotetica. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince come i controlli relativi all'area interessata dalla sottrazione dei cavi di rame fossero svolti in maniera saltuaria dal personale di sorveglianza inoltre, lo scalo ferroviario è costituito da un insieme di strutture ed attrezzature funzionali al traffico ferroviario, inclusi tutti ú beni a ciò preposti ed ivi allocati, emergendo chiaramente come l'area interessata dalla condotta delittuosa fosse costituita da una zona aperta, all'interno dello scalo ferroviario, come tale accessibile da chiunque. Da ciò discende che, come più volte ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione, posto che la sorveglianza saltuaria - come nel caso in esame - costituisce un semplice strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, E. R., Rv. 280493 Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, S. A., Rv. 280157 . Nel caso in esame, quindi, emerge pacificamente la sussistenza, all'interno dello scalo ferroviario, di un sistema di sorveglianza che consentiva un controllo saltuario, non emergendo alcuna modalità di controllo continuativo ed ininterrotto, con conseguente sussistenza della contestata circostanza aggravante. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.