L’ANAC ha fornito chiarimenti i in ordine alla soggezione o meno degli ordini forensi all’obbligo di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione cd. PIAO , introdotto dall’articolo 6 d.l. numero 80/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113 e s.m.i. .
I dubbi interpretativi nascono dal fatto che la normativa individua gli enti soggetti all'adozione del PIAO tramite il richiamo all'articolo 1, comma 2, Testo unico pubblico impiego. Sul sito dell'Ordine forense di Novara era già stata pubblicata una nota di riscontro in cui ANAC chiarisce definitivamente che gli ordini non sono tenuti alla redazione del PIAO «ove non ricorra una qualificazione normativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. numero 165/2001». In termini simili, peraltro, si è espressa la stessa ANAC nel piano nazionale anticorruzione 2022/2024, approvato ma non ancora pubblicato, nel quale si legge a pag. 24 che gli ordini non sono tenuti alla redazione del PIAO «in assenza di una qualificazione legislativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. numero 165/2001». La conferma è arrivata anche dal TAR Lazio con la sentenza numero 14283 del 2 novembre 2022 «il Giudice amministrativo annulla la circolare con cui nel 2019 la Ragioneria generale dello Stato ha cominciato a chiedere agli ordini di comunicare i costi del personale». La comunicazione del CNF si conclude con una riflessione «la sentenza presenta passaggi assai significativi sul piano sistemico, ribadendo la non afferenza degli ordini al circuito della finanza pubblica, e la necessità che sia la legge, e non l'Amministrazione, con atti che - dice il TAR - violano il principio di legalità, ad imporre eventuali obblighi agli ordini professionali».
CNF, comunicazione ai COA del 23 novembre 2022 Nota ANAC