La Cassazione torna sulle modalità di proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo promosso dall’avvocato per il pagamento dei propri onorari.
La vicenda da cui origina la questione esaminata dalla Suprema Corte riguarda l' opposizione proposta da un uomo contro il decreto ingiuntivo del difensore volto ad ottenere il pagamento dei propri onorari. In particolare, in primo grado il Tribunale aveva rilevato che l'opposizione al decreto ingiuntivo richiesto per compensi giudiziali penali risultava erroneamente introdotta dal cliente con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, dovendo trovare applicazione l' art. 645 c.p.c. , che prevede per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo la forma dell'atto di citazione. Di qui, il ricorso in Cassazione dell'uomo, secondo il quale il giudice di merito avrebbe dovuto riqualificare il ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 quale mero ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 702- bis c.p.c. Il ricorso è fondato. La Suprema Corte, infatti, afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale , non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all' art. 14 d.lgs. n. 150/2011 , può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero , in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702- bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all' art. 641 c.p.c. , nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso , in quanto la scelta delle forme del procedimento monitorio da parte dell'avvocato, creditore di compensi non soggetti al rito di cui all' art. 14 d.lgs. n. 150/2011 , non comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell'opponente optare per il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702- bis e ss. c.p.c. ed applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica . Ne consegue che qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale sia proposta mediante deposito di ricorso, recante l'indicazione sia dell' art. 14 d. lgs. n. 150/2011 che dell'art. 702- bis c.p.c., il giudice adito deve procedere ad una esatta qualificazione dell'azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge e verificando alla stregua di tale rito altresì la tempestività dell'opposizione . La parola, ora, passa al giudice del rinvio.
Presidente Orilia Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione R.L. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l'ordinanza n. 4687/2018 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 9 aprile 2018. Resiste con controricorso l'avvocato Ri.Pa. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell' art. 375 c.p.c. , comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c. Il controricorrente ha presentato memoria. Il Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da R.L. con ricorso ai sensi dell' art. 702 bis c.p.c. , e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, avverso il decreto ingiuntivo n. 1180/2016 emesso il 1 luglio 2016 e notificato il 18 luglio 2016 dall'avvocato Ri.Pa. avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della somma di Euro 5.228,34, oltre accessori, a titolo di compenso professionali per l'attività difensiva espletata in due giudizi penali. Il Tribunale, decidendo in composizione collegiale, ha rilevato che emergeva dall'atto introduttivo che il R. avesse inteso proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1180/2016 secondo il rito previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 che l'ambito di applicazione del procedimento previsto a norma del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, è limitato ai soli compensi per attività professionale svolta in un giudizio civile che l'opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per compensi giudiziali penali risultava perciò erroneamente introdotta dal R. con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, mentre doveva trovare applicazione l' art. 645 c.p.c. , il quale prevede per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo la forma dell'atto di citazione che non poteva operare il mutamento del rito ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, applicandosi tale norma soltanto in ipotesi di instaurazione, mediante forme errate, di una controversia che dovrebbe essere trattata secondo uno dei riti semplificati previsti dal medesimo D.Lgs. che neppure poteva procedersi alla conversione dell'atto nullo, atteso che il ricorso era stato comunque notificato il 7 novembre 2016, ovvero oltre il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo. Il primo motivo del ricorso di R.L. denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 . La censura contesta la inapplicabilità del procedimento di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, al caso di specie, ovvero in relazione a compensi professionali per attività giudiziali svolte in un processo penale. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702 bis e 645 c.p.c. , e dell'art. 1367 c.c., ed evidenzia che la decisione impugnata è altresì viziata nella parte in cui ha inteso dare prevalenza alla forma del ricorso, la cui intestazione deponeva per il procedimento sommario speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, con ciò disapplicando il principio secondo cui la qualificazione giuridica spetta sempre al giudice. Il Tribunale di Rimini avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, riqualificare il ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, quale mero ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 702 bis c.p.c. Da ultimo, il ricorso espone il merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quanto alla prova delle prestazioni effettivamente eseguite, alla negligenza dell'avvocato Ri. ed all'incongruità dei compensi richiesti. I riferimenti normativi che seguono riguardano la formulazione applicabile ratione temporis e non tengono perciò conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 . Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, applicabile alle sole controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. , innanzi al tribunale in composizione monocratica Cass. Sez. 6 - 2, 11 marzo 2021, n. 6817 Cass. Sez. 2, 27 settembre 2016, n. 19025 . Nel caso in esame decreto ingiuntivo richiesto dall'avvocato per compensi in materia penale non trovava perciò applicazione il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, che è norma sulla competenza relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali. Tale norma è stata, invero, introdotta da un decreto delegato emanato in forza di una legge di delegazione riguardante la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54 . Le controversie oggetto del disposto normativo della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, cui si riferisce il D.Lgs. n. 150 del 2011, citato art. 14, vanno perciò individuate, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando la domanda con cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale e amministrativa o davanti a giudici speciali Cass. Sez. Unite 23 febbraio 2018, n. 4485 Cass. Sez. Unite 16 ottobre 2018, n. 25938 . Il secondo motivo di ricorso è invece fondato nei sensi di seguito chiariti in motivazione. L'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex art. 163 c.p.c. e ss., ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. , innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all' art. 641 c.p.c. , nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso. La scelta delle forme del procedimento monitorio, da parte dell'avvocato creditore di compensi non soggetti al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non comporta, infatti, che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell'opponente optare per il procedimento sommario, previsto dall' art. 702 bis c.p.c. e segg., introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 51 ed applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica. Invero, come chiarito dalla sentenza n. 4485 del 2018, ancorché il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, menzioni la opposizione proposta a norma dell' art. 645 c.p.c. , contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali , e benché l'art. 645, richiamato faccia riferimento alla forma dell'atto di citazione peraltro aggiungendo che i n seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito , l'atto introduttivo del giudizio di opposizione si deve intendere regolato dall' art. 702 bis c.p.c. . Allorquando la domanda monitoria per i compensi di avvocato esuli dall'ambito della L. n. 794 del 1942, art. 28, riferendosi, ad esempio, come nella specie, ad attività professionale svolta nel processo penale , sarebbe contraddittorio che dalla scelta del legale di avvalersi di un procedimento che esprime comunque una forma di tutela differenziata e privilegiata discenda il necessario svolgimento del giudizio di opposizione secondo il rito ordinario, privando l'opponente della alternativa di avvalersi del rito sommario per una controversia comunque non esclusa dall'ambito di operatività dell' art. 702 bis c.p.c. Pur a fronte dell'errore in cui R.L. era incorso nell'indicare il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, oltre che l' art. 702 bis c.p.c. a base del proprio atto di opposizione non trattandosi, peraltro, di errore sulla forma dell'atto introduttivo, identico essendo il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , ed il ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 , il Tribunale di Rimini, dunque, avrebbe dovuto procedere ad una esatta qualificazione dell'azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge, ovvero, nella specie, di quello, alternativamente esperibile, costituito dal procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. , verificando alla stregua di tale rito altresì la tempestività dell'opposizione. Non costituisce un precedente nel senso auspicato nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. , depositata dal controricorrente la richiamata Cass., Sez. 6-2, 30/08/2022, n. 25516, per mancanza di eadem ratio, dovendosi individuare la ragione giustificatrice di tale pronuncia e cogliere il nesso fra caso giudicato e norme applicate. In tale decisione questa Corte ha riaffermato soltanto i principi contenuti nelle sentenze delle Sezioni Unite n. 758 e n. 927 del 2022, pronunciando con riguardo ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ma introdotto con citazione. Si enunciano i seguenti principi di diritto, ai sensi dell' art. 384 c.p.c. , comma 1 L'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex art. 163 c.p.c. e ss., ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. , innanzi al tribunale in composizione monocratica avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all' art. 641 c.p.c. , nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso , in quanto la scelta delle forme del procedimento monitorio da parte dell'avvocato, creditore di compensi non soggetti al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell'opponente optare per il procedimento sommario, previsto dall' art. 702 bis c.p.c. e segg., ed applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica. Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale sia proposta mediante deposito di ricorso, recante l'indicazione sia della D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, che dell' art. 702 bis c.p.c. , il giudice adito deve procedere ad una esatta qualificazione dell'azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge e verificando alla stregua di tale rito altresì la tempestività dell'opposizione. Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo motivo, va cassata l'ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rimessa al Tribunale di Rimini in composizione monocratica, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa l'ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Rimini in composizione monocratica.