Il mancato riconoscimento della filiazione con i genitori gay viola la privacy del minore nato da maternità surrogata

La totale impossibilità di un genitore sociale di veder riconosciuto il legame di filiazione col figlio biologico del partner, per l’assenza di procedure dovute a carenze normative interne e perché frutto di una maternità surrogata vietata in patria, non rientra nel supremo interesse del minore di cui è lesa la vita privata e la serenità familiare. Le autorità svizzere non potevano rifiutare di riconoscere una sentenza straniera che acclarava il rapporto di filiazione in capo ad entrambi i padri, uniti in un’unione civile registrata è questa la peculiarità rispetto ad analoghi precedenti della CEDU.

È quanto deciso dalla CEDU D.B. ed altri c. Svizzera ric.58817/15 del 22 novembre. Due cittadini svizzeri, uniti in unione civile registrata , hanno avuto un figlio negli USA tramite utero in affitto un gamete era di uno dei due e l'ovulo donato da una terza donna . Un Tribunale della California , una volta confermata la gravidanza, aveva riconosciuto il legame di filiazione del minore con entrambi i partner. In Svizzera, ove l'utero in affitto è vietato , non è stata riconosciuta questa sentenza e non si è proceduto né a trascrivere l'atto di nascita né a riconoscere il legame di filiazione col genitore d'intenzione avvalorato solo quello col padre biologico ogni forma di riconoscimento di una filiazione dovuta a maternità surrogata era considerata in frode alla legge . Il padre d'intenzione, al contrario delle coppie etero sposate, non poteva ricorrere all'adozione del figlio del coniuge, ciò sino al 2018 ove questa facoltà fu estesa alle coppie unite in unione civile registrata, riconoscendo de facto la stepchild adoption . Vani i ricorsi per ottenere l'integrale riconoscimento della sentenza americana e della filiazione con entrambi i genitori ciò ha comportato una grave ingerenza nella vita privata e serenità del bambino che ha potuto ottenere il riconoscimento di questo legame solo quando aveva quasi otto anni. Assorbite dalla violazione dell'articolo 8 le censure sulla discriminazione dei tre ricorrenti per i motivi sopra esplicati. Riconoscimento della filiazione nelle coppie arcobaleno prassi di CEDU e CGUE. Entrambe le Corti concordano che debba essere rimessa alla discrezionalità degli Stati , ma laddove uno Stato membro dell'UE ha acclarato il legame di filiazione questo non può essere messo in discussione da un altro paese. Questo riconoscimento secondo la CGUE non lede il concetto tradizionale di famiglia solo quella composta da genitori etero e figli e quindi l'identità nazionale di alcuni membri. In tale recente precedente della CGUE è stato stigmatizzato il rifiuto di riconoscere un passaporto rilasciato da un altro Stato in cui si attestava la filiazione tra un minore e le due madri omosessuali unite in matrimonio EU C 2021 1008 nel quotidiano del 14/12/21 . Per la CEDU, poi, il diritto al rispetto della vita privata del minore ai sensi dell'articolo 8 Cedu non richiede che questo riconoscimento venga fatto tramite la trascrizione sui registri di stato civile dell'atto di nascita legalmente stabilita all'estero può essere fatto con altri mezzi , come ad esempio l'adozione del bambino da parte della madre dell'intenzione, purchè le condizioni previste dalla legge nazionale ne garantiscano l'efficacia e la rapidità di attuazione , in conformità col superiore interesse del bambino neretto, nda . In breve tale legame tra figlio biologico di un partner e l'altro genitore sociale deve essere riconosciuto tramite adozione od altra procedura assimilabile Parere consultivo sul riconoscimento nel diritto nazionale di una relazione di filiazione tra un bambino nato in maternità surrogata praticata all'estero e la madre dell'intenzione, P16-2018-001 nel quotidiano dell'11/04/19 . Tutela dei diritti del minore e della sua serenità familiare. La CEDU rimarca l'eccezionalità di questo caso rispetto agli altri della sua prassi sopra citata che riguardavano coppie etero sposate che erano ricorse all'utero in affitto all'estero per poter diventare genitori. Le autorità svizzere hanno compiuto una grave ingerenza nella privacy e nella serenità familiare del minore che si è trovato in una situazione di incertezza giuridica, gravemente lesiva del suo benessere, stante l'assenza di soluzioni previste dall'ordinamento interno per acclarare la paternità anche del genitore sociale. Infatti solo quando aveva quasi 8 anni è stata approvata una riforma del codice civile e del diritto di famiglia che consentiva anche al partner registrato di un'unione tra persone dello stesso sesso di poter adottare il figlio biologico dell'altro, facoltà sino ad allora riconosciuta alle coppie etero sposate. Solo allora il genitore d'intenzione ha potuto vedere riconosciuto il proprio rapporto di filiazione col minore. Questa carenza normativa, colmata solo dopo molti anni, ha comportato che la Svizzera ha oltrepassato il margine discrezionale riconosciuto in materia dall'articolo 8. Infine la CEDU non ha riconosciuto alcuna violazione della serenità familiare e della privacy dei padri del minore, seppure pronta ad ammetterla, perché erano consapevoli che la loro scelta violava la legge interna il mancato riconoscimento del legame di filiazione tra il figlio ed il genitore d'intenzione, pur avendo creato difficoltà, non ha influito significativamente sulla serenità di questa famiglia e non ha travalicato i limiti imposti dall'articolo 8 Cedu.

CEDU, sentenza 22 novembre 2022, D.B. ed altri comma Svizzera ricomma 58817/15