Il tragitto panoramico inchioda il tassista abusivo

Confermata la sanzione amministrativa decisa dalla Prefettura. Irrilevanti la presunta conoscenza e la connazionalità tra l’uomo alla guida e i passeggeri presenti nel veicolo. Esclusa, quindi, l’ipotesi di un semplice passaggio dato per cortesia ad alcuni conoscenti.

Il tragitto panoramico percorso dalla vettura, evitando il percorso più rapido in autostrada, inchioda il conducente, e legittima la sanzione decisa dalla Prefettura che gli ha contestato l’ esercizio abusivo del servizio taxi . Concordi i giudici di merito legittima la sanzione amministrativa decisa da una Prefettura nei confronti di un uomo ritenuto colpevole di aver adibito una vettura a servizio taxi’ in difetto della prescritta licenza . In Cassazione il legale che rappresenta l’uomo sostiene sia stato erroneamente ritenuto provato lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento di persone, in difetto di prova certa , e in questa ottica egli pone in evidenza anche la presunta conoscenza e la connazionalità tra l’uomo e i passeggeri presenti nel veicolo. Per i giudici di terzo grado, però, le obiezioni proposte dalla difesa sono assai fragili. Solida, invece, la ricostruzione compiuta in secondo grado. In particolare, è provata la natura del trasporto alla luce delle dichiarazioni rese dall’autista, che inizialmente aveva dichiarato di trasportare il fratello con la famiglia e, solo dopo la richiesta degli operanti di fornire le generalità del fratello, aveva riconosciuto di trasportare, in realtà, turisti , lungo un itinerario che da La Spezia li avrebbe dovuti portare a Genova, transitando per le cosiddette Cinque Terre’ . Da tali dichiarazioni è logico ricavare, da una parte, la consapevolezza della illiceità della condotta realizzata e, dall’altro, la prova dell’elemento materiale, alla luce del fatto che il percorso scelto, molto più lungo di quello naturale lungo l’autostrada che collega le due città, mal si concilia con un semplice passaggio concesso a conoscenti per ragioni di cortesia . Nessun dubbio, quindi, sulla prova presuntiva dell’illecito contestato al conducente della vettura. Irrilevanti gli elementi messi sul tavolo dalla difesa. A questo proposito, i giudici osservano che la provenienza dalla stessa nazione e dalla medesima area non può dimostrare la preventiva conoscenza tra autista e trasportati e aggiungono che la circostanza che il veicolo non avesse alcuna insegna rappresentativa del servizio di taxi in corso di svolgimento non depone a favore della linea difensiva, posto che il soggetto che svolge abusivamente una attività di trasporto tende a dissimularla . Per chiudere il cerchio, infine, viene definito privo di valore il fatto che il conducente svolgesse attività lavorativa alle dipendenze di una ditta, trattandosi di circostanza compatibile con lo svolgimento, nel tempo libero, della sanzionata attività come tassista abusivo .

Presidente Lombardo Relatore Oliva Fatti di causa Con la sentenza impugnata il Tribunale di La Spezia rigettava l'appello proposto da L.C. e L.H. avverso la decisione di prime cure, con la quale il Giudice di Pace di La Spezia aveva a sua volta rigettato l'opposizione proposta, dagli odierni ricorrenti, avverso la sanzione amministrativa a loro contestata per aver adibito una vettura a servizio taxi in difetto della prescritta licenza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione L.C. e L.H., affidandosi a due motivi. La Prefettura di La Spezia, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di La Spezia rigettava l'appello proposto da L.C. e L.H. avverso la decisione di prime cure, con la quale il Giudice di Pace di La Spezia aveva a sua volta rigettato l'opposizione proposta, dagli odierni ricorrenti, avverso la sanzione amministrativa a loro contestata per aver adibito una vettura a servizio taxi in difetto della prescritta licenza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione L.C. e L.H., affidandosi a due motivi. La Prefettura di La Spezia, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981 artt. 13 e 23, artt. 530 e 533 c.p.p. , con riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato lo svolgimento di attività di trasporto di persone a pagamento, in difetto di prova certa sul punto. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c. c. , 115 e 116 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, perché il giudice di merito avrebbe fatto riferimento non già a massime esperienziali, bensì a mere congetture. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto provata la natura del trasporto alla luce delle dichiarazioni rese dall'autista L.H., che inizialmente aveva dichiarato di trasportare il fratello con la famiglia e, solo dopo la richiesta degli operanti di fornire le generalità del fratello, aveva riconosciuto di trasportare, in realtà, turisti, lungo un itinerario che, da omissis , li avrebbe dovuti portare a [ ], transitando per le cosiddette omissis cfr. pag. 3 della sentenza impugnata . Da tali dichiarazioni, non smentite dai ricorrenti, il giudice di merito ha ricavato, da una parte, la consapevolezza della illiceità della condotta realizzata, e, dall'altro, la prova dell'elemento materiale, alla luce del fatto che il percorso scelto, molto più lungo di quello naturale lungo l'autostrada che collega le due città, mal si concilia con un semplice passaggio concesso a conoscenti per ragioni di cortesia cfr. ancora pag. 4 . Tale motivazione, certamente idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale, esprime un giudizio di fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità e chiarisce che il giudice spezzino abbia, nel caso di specie, ritenuto configurata la prova presuntiva dell'illecito contestato. Il Tribunale, in tal senso, ha anche esaminato gli argomenti forniti, a contrario, dalla difesa degli odierni ricorrenti, ritenendoli irrilevanti in particolare, ha considerato che la provenienza dalla stessa nazione e dalla medesima area non dimostrasse la preventiva conoscenza tra autista e trasportati che la circostanza che il veicolo non avesse alcuna insegna rappresentativa del servizio di taxi in corso di svolgimento non deponesse a favore degli odierni ricorrenti, posto che il soggetto che svolge una attività di trasporto abusivamente tende a dissimulare la stessa ed infine, che le dichiarazioni rese dai passeggeri fossero contraddittorie con quanto riconosciuto da L.H. nell'immediatezza della contestazione, fossero -almeno in parteprecompilate con i medesimi errori di battitura e fossero, comunque, prive di valenza probatoria, in difetto di loro conferma in sede di audizione testimoniale cfr. pag. 4 della sentenza . Inoltre, il Tribunale ha anche esaminato l'ulteriore argomento difensivo opposto dagli odierni ricorrenti, relativo al malfunzionamento del contachilometri dell'auto, ritenendolo irrilevante, e ha dato atto che, del pari, era irrilevante il fatto che il conducente svolgesse attività lavorativa alle dipendenze di una ditta in [ ], trattandosi di circostanza compatibile con lo svolgimento dell'attività sanzionata nel tempo libero cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata . Si segnala infine che pende dinanzi questa medesima sezione identico ricorso, tra i medesimi soggetti, distinto dal numero 1385/2022, per il quale è stata proposta analoga proposta di decisione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. . Il Collegio condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell'adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi ivi esposti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, comma 1-quater, - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.