Adita nell’ambito dell’illecito di guida con patente sospesa, la Corte di Cassazione ha escluso la necessità che l’irrogazione della sanzione principale e di quella accessoria sia fatta mediante un unico provvedimento.
Nel caso recentemente giunto fino ai tavoli della Cassazione, il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l'opposizione di un uomo avverso due distinti provvedimenti prefettizi, uno dei quali aveva ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 128 c.d.s. mentre l'altro riguardava la revoca della patente di guida. Entrambi traevano origine dalla condotta dell'uomo consistente nell'aver circolato con patente di guida sospesa. Il primo giudice aveva annullato la revoca ritenendo che entrambe le sanzioni dovessero applicarsi con un unico provvedimento, ma la sentenza fu in secondo grado riformata e i due provvedimenti distinti furono ritenuti validi sul rilievo che nell'ordinanza applicativa della sanzione principale, la sanzione accessoria della revoca era già stata preannunciata. L'automatismo nell'applicazione della seconda rendeva a detta del giudice irrilevante che non fossero state entrambe adottate con un unico provvedimento. Il ricorso per cassazione denunciava la violazione degli articolo 210,218 c.d.s. e articolo 20 l. numero 689/1981 e sosteneva che con l'ordinanza-ingiunzione resa all'esito del ricorso amministrativo, il Prefetto era tenuto ad applicare sia la sanzione pecuniaria principale che quella accessoria della revoca. La Corte di Cassazione non ritiene tuttavia ammissibile il ricorso, trovando anzitutto non pertinente il richiamo all'articolo 20 l. numero 689/1981, che non contiene alcun presunto dovere dell'amministrazione di ricorrere a un unico provvedimento. Nessuna previsione di contestualità è poi contenuta nell'articolo 210 c.d.s. né nell'art 204 c.d.s. L'articolo 128 c.d.s. prevede che la circolazione durante il periodo di sospensione della patente di guida sia soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione accessoria della revoca di cui all'articolo 219 c.d.s., norma, quest'ultima, che contempla un autonomo iter di applicazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca può intervenire nel termine dei 5 anni dalla violazione, ovverosia nel rispetto del termine di prescrizione, non essendo previsti termini di decadenza previsti invece per l'applicazione della sanzione principale , anche nel caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato della patente da parte dell'organo accertatore si vedano, da ultime, Cass. civ. numero 15694/2020 e Cass. civ. numero 7026/2019 . Conclude la Suprema Corte chiarendo che tale «disciplina non pregiudica il diritto di difesa la parte può sempre impugnare il provvedimento irrogativo della sanzione principale ed ottenere l'automatica caducazione anche di quella accessoria, o contestare solo quest'ultima per vizi propri, la quale discende automaticamente dalla legge in caso di accertata violazione del precetto principale e ne segue la sorte Corte cost. 247/2005 ». Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, non trovandosi alcun obbligo di adottare entrambe le sanzioni con lo stesso provvedimento.
Presidente Lombardo – Relatore Fortunato Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con sentenza numero 798/2020 il Tribunale di Torino, in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione di D.M. avverso due distinti provvedimenti prefettizi, l'uno avente ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 128, comma 2, CDS per aver l'opponente circolato con patente di guida sospesa , l'altro con cui era stata revocata la patente guida. Il primo giudice aveva annullato la misura della revoca, ritenendo che l'amministrazione dovesse applicare entrambe le sanzioni con un unico provvedimento. Il Tribunale, in accoglimento delle contrarie deduzioni difensive della Prefettura, ha invece posto in rilievo che già nell'ordinanza applicativa della sanzione pecuniaria era stata preannunciata la revoca della patente, che, peraltro, era conseguenza legale della prima violazione, ormai divenuta irrevocabile. L'automatismo dell'applicazione della sanzione accessoria, necessariamente conseguente a quella principale, rendeva irrilevante che non fossero state entrambe adottate con un unico provvedimento il fatto che l'interessato non si fosse avveduto delle conseguenze della violazione non era imputabile ad un deficit di trasparenza dell'amministrazione, ma all'operatività di una norma che la parte era tenuta a conoscere. Per la cassazione della sentenza D.M. propone ricorso affidato ad un unico motivo. La Prefettura di Torino non ha sviluppato difese. Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 5 e il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. L'unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 210, 218 CDS e 20 L. numero 689 del 1981, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, sostenendo che, con l'ordinanza ingiunzione resa all'esito del ricorso amministrativo, il Prefetto era tenuto ad applicare sia la sanzione principale pecuniaria, che quella accessoria della revoca della patente, essendo imposta una contestualità dei provvedimenti per effetto delle stretta interdipendenza tra le due misure, anche per evitare che una loro eventuale impugnazione separata possa determinare decisioni contrastanti. Il motivo è inammissibile. Non pertinente è il richiamo al L. numero 689 del 1981 articolo 20 comma 1. La norma, nel prevedere che l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione, o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti per le singole violazioni come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, non ha alcuna attinenza ad un presunto dovere dell'amministrazione di adottare con un unico provvedimento le sanzioni accessorie e principali, limitandosi a intervenire su talune delle pene accessorie, trasponendole nell'ambito delle sanzioni amministrative accessorie a violazioni divenute oggetto di depenalizzazione. Una tale contestualità non è imposta dall'articolo 210, comma 1, CDS, che si limita a prescrivere che quando le norme del codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto , nè dall'articolo 204, comma 1, CDS, che menziona la sola irrogazione da parte del Prefetto della sanzione pecuniaria, ove decida, in senso sfavorevole per l'interessato, sul ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione applicativa di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 204, comma 1, CDS è - per giunta - solo eventuale, venendo a dipendere dalla scelta del sanzionato di impugnare il verbale con ricorso amministrativo al Prefetto, in luogo che con ricorso giurisdizionale al giudice di pace. Peraltro, l'articolo 128 CDS dispone, al comma 2, che chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 168 a Euro 678 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Quest'ultima norma contempla un autonomo iter per l'applicazione della misura, volendo, con la previsione del comma 2, che nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria, l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Questa Corte ha peraltro da tempo stabilito che la revoca può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione - non essendo imposti termini di decadenza previsti invece per l'applicazione della sanzione principale , e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori Cass. 15694/2020 Cass. 7026/2019 Cass. 10373/2006 Cass. 3832/2001 . La disciplina non pregiudica il diritto di difesa la parte può sempre impugnare il provvedimento irrogativo della sanzione principale ed ottenere l'automatica caducazione anche di quella accessoria, o contestare solo quest'ultima per vizi propri, la quale discende automaticamente dalla legge in caso di accertata violazione del precetto principale e ne segue la sorte Corte Cost. 247/2005 . Il ricorso è pertanto inammissibile. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002 articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.