L’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale non implica un suo rigetto

La Suprema Corte affronta il tema dell’ammissibilità del ricorso che lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale della controparte e che avrebbe potuto portare a un più favorevole regolamento delle spese.

Pronunciandosi su una vertenza avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali di un difensore, la sentenza di primo grado nulla diceva sulla domanda riconvenzionale risarcitoria per inadempimento avanzata da due clienti dell'avvocato. Il professionista in Appello lamentava la mancata compensazione delle spese per la soccombenza delle convenute sulla domanda riconvenzionale risarcitoria. La Corte territoriale rilevava come tale domanda non fosse stata proprio esaminata dal giudice di prime cure e che di tale omessa pronuncia non poteva lamentarsi il professionista, che la riconvenzionale non poteva dirsi implicitamente rigettata e che, perciò la statuizione di condanna alle spese dell'avvocato inferta dal primo Giudice era corretta. In Cassazione il professionista sosteneva che la Corte avrebbe dovuto prendere atto della rinuncia delle clienti alla riconvenzionale , non avendo le stesse impugnato l'omessa pronuncia in primo grado. Nel dichiarare inammissibile il ricorso del professionista, la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte e non riproposta in appello, sotto il profilo che l'eventuale rigetto di essa avrebbe potuto portare ad un possibile diverso e più favorevole regolamento delle spese giudiziali, in quanto tale omessa pronuncia, che non depone per un implicito rigetto, comunque non incide sulla soccombenza dell'attore e non gli arreca alcun concreto pregiudizio, né l'acquiescenza prestata dal convenuto alla sentenza di primo grado può qualificarsi come espressa rinuncia agli effetti di cui all' art. 306, comma 4, c.p.c. .

Presidente Orilia – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1.L'avvocato R.P. propone ricorso articolato in unico motivo, distinto in due sottoparagrafi, avverso la sentenza n. 2042/2021 della Corte d'appello di Bologna. 2. Resistono con controricorso B.A.M. ed G.I. . 3. La Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da R.P. contro la sentenza n. 538/2014 del Tribunale di Parma, la quale aveva rigettato la domanda dello stesso R. per ottenere da G.I. erede di R.F. ed B.A.M. tutrice di L.M. il pagamento del compenso professionale relativo ad una controversia civile nella quale aveva assistito, insieme ad altri due avvocati, il R. e la L. nei confronti di Banca Monte Parma s.p.a. Il Tribunale di Parma con la sentenza n. 538/2014 affermò che le risultanze istruttorie avevano rivelato che i tre avvocati avevano pattuito un unico compenso da suddividere in parti uguali e che il R. non avesse comunque dato prova di aver concordato con i clienti un onorario di importo superiore a quello determinato a carico della soccombente nel giudizio civile dove era stata svolta l'attività difensiva. La sentenza di primo grado non pronunciò invece sulla domanda riconvenzionale risarcitoria per inadempimento, pari ad Euro 22.500,00, avanzata da G.I. ed B.A.M. . L'avvocato R. propose appello sia sul merito della lite sia sulla condanna alle spese subita nella sentenza di primo grado, lamentando la mancata compensazione per la soccombenza delle convenute sulla domanda riconvenzionale risarcitoria di Euro 22.500,00. La Corte d'appello, in punto di spese, ha ritenuto che il Tribunale non avesse proprio esaminato la domanda riconvenzionale delle convenute, che di tale omessa pronuncia non poteva lamentarsi il R. , che la riconvenzionale non poteva dirsi implicitamente rigettata e che perciò la statuizione di condanna alle spese dell'attore adottata dal primo giudice era corretta. L'unico motivo del ricorso dell'avvocato R.P. deduce la violazione, mancata/errata applicazione degli artt. 346, 306, 91 e 92 c.p.c. , in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere atto della rinuncia di G.I. e B.A.M. alla ri-convenzionale, non avendo impugnato l'omessa pronuncia di primo grado al riguardo, oppure avrebbe dovuto intendere la stessa riconvenzionale implicitamente rigettata, in entrambi i casi pervenendo al rilievo della soccombenza reciproca tra le parti e quanto meno alla compensazione delle spese. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all' art. 375 c.p.c. , comma 1, n. 1 , il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. Il motivo di ricorso non supera lo scrutinio ex art. 360 bis c.p.c. , n. 1. Si configura la violazione del precetto di cui all' art. 91 c.p.c. che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione consentiti dal successivo art. 92 c.p.c. - allorché il giudice ponga le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa. È pacifico in giurisprudenza che la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione ex multis, Cass. Sez. Unite, 15 luglio 2005, n. 14989 . È altrettanto consolidato l'orientamento secondo cui la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell' art. 92 c.p.c. , comma 2, rientrano parimenti nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149 Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592 . Pur ad intendersi, dunque, rigettata o rinunciata la domanda ri-convenzionale proposta da G.I. ed B.A.M. , non è sindacabile in sede di legittimità come violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. la decisione del giudice di merito di non procedere alla compensazione tra le parte delle spese di lite per soccombenza reciproca. Ancora nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, il ricorrente evidenzia che il cuore del ricorso è dato dalla violazione degli artt. 346 e 306, comma 4, c.p.c. , ma con ciò incorre nell'evidenziato erroneo presupposto interpretativo in base al quale G.I. e B.A.M. sarebbero state implicitamente soccombenti seppur comunque in relazione di reciprocità con l'avvocato R.P. per il sol fatto che la loro domanda riconvenzionale non era stata esaminata dal Tribunale e le convenute avevano prestato acquiescenza a tale omessa pronuncia. Va così enunciato il seguente principio è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte e non riproposta in appello, sotto il profilo che l'eventuale rigetto di essa avrebbe potuto portare ad un possibile diverso e più favorevole regolamento delle spese giudiziali, in quanto tale omessa pronuncia, che non depone per un implicito rigetto, comunque non incide sulla soccombenza dell'attore e non gli arreca alcun concreto pregiudizio, nè l'acquiescenza prestata dal convenuto alla sentenza di primo grado può qualificarsi come espressa rinuncia agli effetti di cui all' art. 306 c.p.c. , comma 4, Cass. Sez. 2, 18/12/1964, n. 2915 Cass. Sez. 2, 29/12/1971, n. 3768 Cass. Sez. 5, 27/01/2017, n. 2047 . Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.