Non pochi i dubbi sollevati dal Consiglio direttivo dell’AIPDP che definisce la fattispecie di nuova introduzione come frutto di «una tecnica legislativa davvero approssimativa e lacunosa».
Il Consiglio direttivo dell'associazione ritiene particolarmente problematica la fattispecie di cui al nuovo articolo 434-bis c.p. sotto il duplice profilo della sua legittimità costituzionale e convenzionale. La nuova figura delittuosa, osserva il Consiglio, porta a una sfera applicativa difficilmente individuabile a priori in ragione soprattutto del fatto che la norma di per sé non individua quali siano i casi in cui è messo in pericolo l'ordine pubblico. La scelta politico-criminale e la reale necessità di introduzione della nuova fattispecie è messa in dubbio dalla presenza nel codice del reato di occupazione abusiva di terreni o edifici e dalla specifica aggravante prevista nei casi in cui i fatti siano posti in essere da un numero di persone sopra il cinque. Le maglie della fattispecie, sempre secondo AIPDP, sarebbero troppo larghe e potrebbero finire per catturare anche comportamenti solo ipoteticamente e indirettamente pericolosi. La valutazione sulla tipicità dei comportamenti è quindi rimessa ex post al giudice e hic et nunc alle forze dell'ordine questa discrezionalità, denunciano i professori, rischia di tradursi in una forma di arbitrio. L'arbitrarietà dell'occupazione degli spazi pubblici, generalmente fruibili da chiunque, viene di fatto ricondotta a una mera mancanza di preventiva autorizzazione amministrativa della riunione o manifestazione in più occasione a tal proposito la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto sproporzionate previsioni simili, eccessivamente ingerenti e non necessarie in una società democratica. Risultano, quindi, particolarmente serie le critiche mosse alla fattispecie introdotta, ma l'Associazione osserva una serie di criticità anche nelle ulteriori disposizioni introdotte dal d.l. numero 162/2022.
Osservazioni sul d.l. numero 162/2022 dell'AIPDP