Non si può invocare la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo per vizi di nullità della notifica

L’inefficacia di un decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ. può essere dichiarata nei soli casi di inesistenza della notifica che ricorre oltre che nel caso di totale mancanza dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 33516 depositata il 15 novembre 2022. Il fatto. Una S.r.l. proponeva ricorso per Cassazione nei confronti di un'altra società straniera per la cassazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale territorialmente competente, con la quale quest'ultimo, definitivamente pronunciando sulla richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo emesso dal medesimo ufficio, dichiarato esecutivo ed avanzata dalla S.r.l., accoglieva il ricorso dichiarando l'inefficacia del titolo. In particolare, il decreto ingiuntivo era stato notificato secondo le previsioni contenute nel Regolamento CE n. 1393 del 2007 a mezzo di raccomandata internazionale inviata alla sede della società ingiunta sita in Londra, ed avviso di ricevimento predisposti secondo il format allegati al predetto regolamento. La ricorrente sosteneva che la raccomandata era stata regolarmente ricevuta dalla Royal Courts of Justice Strand London, come risulterebbe dalla ricevuta internazionale di avvenuta notificazione . Al Tribunale notificante veniva inviato l'avviso di ricevimento previsto dall'art. 10 del citato Regolamento europeo. Presa visione del certificato, il Tribunale di Spoleto concedeva l'esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell' art. 647 c.p.c. ed emetteva il certificato di titolo esecutivo europeo. La società creditrice, quindi, iniziava nello Stato straniero una procedura esecutiva nei confronti della debitrice la quale però riusciva ad ottenere nel luogo di esecuzione un provvedimento di sospensione temporanea della stessa, quindi, incardinava in Italia il procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo sostenendo di non aver avuto alcuna conoscenza del titolo esecutivo e, conseguentemente, che la notifica del decreto fosse nulla e la relata di notifica fosse stata manipolata. Il Tribunale adito, dopo aver esaminato le modalità di esecuzione della notifica nel caso di specie, della quale non era neppure messa in dubbio la validità, concludeva dichiarando l'inefficacia del decreto sulla base della considerazione per cui le formalità previste dalla legge straniera, in base alla quale, conformemente a quanto disposto dal Regolamento europeo era stata eseguita la notifica, non davano sufficienti garanzie di conoscenza del provvedimento stesso in quanto la legge straniera riteneva sufficiente, ai fini del completamento del procedimento notificatorio, l'inserimento dell'atto nella casella postale del destinatario senza assicurarne l'effettiva conoscenza o conoscibilità. I Giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il primo motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente e con il quale, questa ultima, denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 644 e 650 c.p.c. , nonché dell' art. 188 disp. att. c.p.c. sostenendo che la procedura prevista da quest'ultimo articolo può essere utilizzata nei casi in cui il decreto ingiuntivo emesso non è stato affatto notificato oppure là dove la notifica è giuridicamente inesistente, quindi, in poche ipotesi eccezionali, non già nei casi di nullità come quello oggetto di giudizio. Nella specie, i giudici di terzo grado, a conferma della tesi della società ricorrente hanno evidenziato che il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c. è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica, non già nelle ipotesi di nullità della notifica stessa, né tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario. Il Collegio di legittimità, aggiunge, inoltre che nel caso di specie, l'inefficacia era stata dichiarata neppure a fronte di un'allegata nullità presupposto quest'ultimo comunque inidoneo e insufficiente, come detto, al fine di giustificare il ricorso al procedimento per declaratoria di efficacia del decreto ma a fronte di una ritenuta mancanza di garanzia di conoscenza da parte del destinatario dell'atto notificato, dovuta al fatto che, in base alla legge straniera applicabile al caso di specie, è sufficiente per il perfezionamento della notifica che l'atto sia inserito nella cassetta postale del destinatario, e di ciò era stato redatto verbale. Inoltre, il Collegio prosegue affermando che il provvedimento impugnato, muovendo da una disamina dei presupposti per l'emettibilità dell'ordinanza ex art. 188 disp. att. c.p.c., dalla quale distingue lo strumento dalla opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, fonda l'accoglimento del ricorso su una premessa ricostruttiva in diritto del tutto errata afferma che l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 188 cit. sollevata dalla società creditrice è infondata in quanto il ricorrente ex art. 188 cit. fa valere un vizio del procedimento notificatorio che avrebbe impedito l'effettiva conoscenza del contenuto del titolo esecutivo per mancata prova in ordine all'effettivo ricevimento del suddetto. Concludendo. I giudici, quindi, concludono affermando di non condividere quanto affermato dal Tribunale di merito perché il procedimento ex art. 188 disp att. c.p.c. è utilizzabile soltanto in riferimento alle ipotesi eccezionali di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e totale passività del creditore che non provvede neppure a notificare il titolo nei termini perentori di legge, quindi, è un procedimento idoneo a rimuovere il titolo emesso nelle sole ipotesi limite di notifica inesistente o mancante. Non può essere viceversa utilizzato per eliminare l'efficacia del provvedimento emesso a fronte di una notifica semplicemente nulla per la quale l'ordinamento prevede il rimedio ordinario dell'opposizione a decreto ingiuntivo eventualmente avvalendosi dell'opposizione tardiva ove si alleghi che la nullità della notifica non ha consentito il rispetto del termine ordinario per proporre opposizione.

Presidente Travaglino Relatore Rubino Fatti di causa 1. Propone ricorso per Cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria la società T. d'ora innanzi, brevemente, T. nei confronti di L. d'ora innanzi, per brevità, L. per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Spoleto emessa il 3 maggio 2019 con la quale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 49/2018 emesso dal medesimo tribunale, dichiarato esecutivo, avanzata dalla L. , il tribunale accoglieva il ricorso dichiarando l'inefficacia del decreto, 2. Resiste la L. con controricorso illustrato da memoria. 3. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. 4. Questi i fatti, per quanto ancora rilevanti in questa sede - la T. chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per circa 18.000 Euro in relazione ad una fornitura di beni mobili e complementi d'arredo nei confronti della L. , società con sede nel omissis - il decreto ingiuntivo era notificato secondo le previsioni contenute nel Regolamento CE n. 1393 del 2007 , con raccomandata internazionale inviata alla sede, in , della società ingiunta, ed avviso di ricevimento, predisposti secondo i format allegati al predetto regolamento la relata di notifica era predisposta dall'ufficio Unep nel modo seguente Chiesto in atti lo sottoscritto funzionario Unep dell'ufficio notifiche tribunale di Spoleto ho inoltrato a mezzo del servizio postale in plico raccomandato due copie conformi del su esteso atto unitamente ai modelli di notificazione all'autorità ricevente designata Royal Courts of Justice affinché ne curi la consegna al destinatario L. con sede in omissis ai sensi del regolamento CE 1393/2007 e ne restituisca una copia munita dell'attestazione dell'avvenuta notifica all'Unep tribunale di Spoleto - sostiene la ricorrente che la raccomandata era regolarmente ricevuta dalla Royal Courts of Justice Strand London, come risulterebbe dalla ricevuta internazionale di avvenuta notificazione Certificate of Service - veniva inviato al Tribunale di Spoleto l'avviso di ricevimento, ovvero il Certificate of Service previsto dall' art. 10 del Regolamento CE n. 1393 del 2007 - presa visione del certificato, il Tribunale di Spoleto concedeva l'esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell' art. 647 c.p.c. ed emetteva il certificato di titolo esecutivo Europeo - la creditrice T. iniziava nel omissis una procedura esecutiva nei confronti della L. questa otteneva nel luogo di esecuzione un provvedimento di sospensione temporanea della stessa, quindi incardinava in Italia il procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, sostenendo di non aver avuto alcuna conoscenza del decreto, che la notifica del decreto fosse nulla e la relata di notifica fosse stata manipolata. 5. Il Tribunale di Spoleto, con il provvedimento qui impugnato, esordisce ricostruendo il limitato ambito di arnmissibilità del procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c. , finalizzato alla eliminazione radicale del decreto ingiuntivo emesso, attraverso la declaratoria di inefficacia, nei casi limite di assoluta inattività del creditore, e quindi di mancanza della notificazione nel termine di legge, o di inesistenza della stessa. Fatta questa premessa, passa ad esaminare le modalità di esecuzione della notifica nel caso di specie, della quale non era neppure messa in dubbio la validità, per concludere dichiarando l'inefficacia del decreto, sulla base della considerazione per cui le formalità previste dalla legge inglese, in base alla quale, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo, era stata eseguita la notifica, non davano sufficienti garanzie di conoscenza del provvedimento stesso, in quanto la legge inglese riteneva sufficiente, ai fini del completamento del procedimento notificatorio, l'inserimento dell'atto nella casella postale del destinatario, senza assicurarne l'effettiva conoscenza o conoscibilità. Ragioni della decisione 6. La ricorrente T. propone due motivi di ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale che ha dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso in suo favore. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 e 650 c.p.c. nonché art. 188 disp. att. c.p.c. ricorda che la predetta procedura può essere utilizzata nei soli casi in cui il decreto ingiuntivo emesso non è stato affatto notificato oppure là dove la notifica è giuridicamente inesistente, quindi in poche ipotesi eccezionali, e non nei casi di nullità della notifica. Osserva che il giudice adito, invece, ha dichiarato l'inefficacia del decreto emesso dallo stesso tribunale sulla base di una ampia interpretazione della utilizzabilità dello strumento ex art. 188 disp. att. c.p.c. , che si colloca al di fuori delle ipotesi di legge, laddove ritiene che esso possa applicarsi anche nelle ipotesi di nullità della notifica di gravità tale da ingenerare una non infondata incertezza in ordine all'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo da parte del debitore ingiunto. Ad avviso della ricorrente, questa ricostruzione estende l'area di utilizzabilità dell'art. 188 disp. att. al di fuori dei limiti di legge, ignorando completamente che l'attestazione di effettuata notifica, nel caso di specie, è stata emessa e consiste nel Certificate of service trasmesso al tribunale. Il decreto quindi risulta notificato regolarmente ai sensi del Regolamento CE n. 1393 del 2007 . Sostiene la società ricorrente che, nelle ipotesi di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, tale difetto può essere fatto valere, per evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, soltanto con l'opposizione tardiva ai sensi dell' art. 650 c.p.c. , fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione. La ricorrente allega che l'interpretazione data dell' art. 188 disp. att. c.p.c. nel provvedimento impugnato implica l'alterazione del testo normativo e lo sconfinamento della interpretazione nel diritto libero, e conclude sostenendo che il provvedimento impugnato è affetto da nullità in quanto pronunciato in un'ipotesi non prevista dal codice di rito. 7. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Regolamento comunitario n. 1393 del 2007 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3. Torna a segnalare che la notifica del decreto ingiuntivo è stata correttamente effettuata nel omissis ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, fonte normativa direttamente efficace nell'ordinamento interno e prevalente sulle disposizioni di quest'ultimo, con conseguente inapplicabilità della normativa nazionale rileva che, ai sensi del predetto Regolamento, la notifica doveva essere effettuata - ed è stata regolarmente eseguita - secondo le regole dettate dallo Stato membro ricevente l'attestato che certifica l'esecuzione della notificazione è stato compilato e redatto utilizzando il modulo standard allegato al Regolamento, così che il decreto ingiuntivo risulta correttamente notificato alla L. LTD come attestato nel Certificate of service emesso dall'Alta Corte di giustizia di Londra. Evidenzia in particolare che il decreto ingiuntivo è stato notificato alla società L. dagli ufficiali giudiziari inglesi attraverso il deposito di esso nella cassetta postale esistente all'indirizzo della società, come previsto e consentito dalla applicabile. Richiama a tal proposito il principio di semplificazione e di reciproco affidamento degli ordinamenti fatto proprio da Cass. n. 11140 del 2015 , in virtù del quale non è richiesto all'ordinamento straniero il rispetto di formalità diverse e maggiori rispetto a quelle previste dalla normativa interna. Sottolinea per contro che il Tribunale di Spoleto ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo perché notificato secondo una serie di regole che non darebbero rilevanza alla effettiva conoscenza dello stesso da parte del destinatario, normativa meno garantista della legge italiana. 8. Resiste con ampio controricorso illustrato da memoria la L. LTD, ed evidenzia come già davanti al Tribunale di Spoleto avesse denunciato la mancata notificazione in quanto la ricevuta di notificazione internazionale risultava manomessa e non era stata mai recapitata nè firmata dalla parte destinataria L. , e quindi che mancasse la prova certa dell'avvenuta consegna. Afferma che l'esecutorietà del decreto era stata concessa dal giudice del Tribunale di Spoleto senza un adeguato esame della documentazione probatoria, in particolar modo senza prendere visione della incompiuta notifica del decreto ingiuntivo, attestata dalla manipolazione della ricevuta di avvenuta notificazione. Intrapresa l'esecuzione nei suoi confronti, la L. proponeva istanza di sospensione davanti al Tribunale di Londra, che disponeva una sospensione dell'esecuzione temporanea affinché nel frattempo il Tribunale di Spoleto potesse provvedere sulla dichiarazione di inefficacia, la cui declaratoria veniva in breve ottenuta. Assume di aver fatto valere un vizio del procedimento notificatorio che ha di fatto impedito l'effettiva conoscenza del contenuto del decreto ingiuntivo per mancata prova in ordine all'effettivo ricevimento del suddetto. 9. Tutto ciò premesso, occorre preliminarmente riaffermare che il provvedimento con il quale il giudice di primo grado, ex art. 188 disp. att. c.p.c. , dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo, è suscettibile di ricorso per cassazione in quanto, come già affermato in precedenza da questa Corte, ha contenuto decisorio ed incide sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore. Pertanto, non essendo altrimenti impugnabile, è ricorribile per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell' art. 111 Cost. Cass. n. 10183 del 2001 Cass. n. 19799 del 2006 Cass. n. 7976 del 2013 in tempi più recenti l'impugnazione è stata ritenuta implicitamente ammissibile dalla ordinanza n. 23903 del 2018 . 10. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è fondato, il secondo rimane assorbito dall'accoglimento del primo. Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 188 disp. att. c.p.c. , è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica, e non nelle ipotesi di nullità della notifica stessa, nè tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario. Come recentemente affermato da Cass. n. 23903 del 2018 , non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c. , l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell' art. 140 c.p.c. , ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità . Peraltro, nel caso di specie l'inefficacia è stata dichiarata neppure a fronte di una allegata nullità - presupposto quest'ultimo comunque inidoneo e insufficiente, come detto, al fine di giustificare il ricorso al procedimento per declaratoria di efficacia del decreto - ma a fronte di una ritenuta mancanza di garanzia di conoscenza da parte del destinatario dell'atto notificato, dovuta al fatto che, in base alla legge britannica applicabile nel caso di specie, è sufficiente per il perfezionamento della notifica che l'atto sia inserito nella cassetta postale del destinatario, e di ciò è verbale. Le affermazioni della controricorrente relative ad una manipolazione del plico, contenute nel controricorso, sono assolutamente generiche, non hanno avuto nessun riscontro neppure nel merito in quanto non risulta dal provvedimento impugnato che siano state prese in considerazione, e non è neppure indicato in che cosa consisterebbe la manipolazione. Il provvedimento impugnato, muovendo da una disamina dei presupposti per l'emettibilità dell'ordinanza ex art. 188 disp. att., dalla quale distingue lo strumento dalla opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, fonda l'accoglimento del ricorso, su una premessa ricostruttiva in diritto del tutto errata afferma, a pag. 4-5 della ordinanza, che l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 188, sollevata dalla creditrice società T., è infondata in quanto il ricorrente ex art. 188 disp. att. fa valere un vizio del procedimento notificatorio che avrebbe impedito l'effettiva conoscenza del contenuto del decreto ingiuntivo per mancata prova in ordine all'effettivo ricevimento del suddetto. Ovvero, ritiene implicitamente ammissibile il ricorso per declaratoria di inefficacia in una ipotesi che non è di inesistenza della notifica del ricorso, nè tanto meno di mancato esperimento del tentativo di notifica, e neppure di nullità della notifica del ricorso, ma in riferimento ad una situazione che non ricade sicuramente nell'ambito di applicazione dell' art. 188 disp. att. c.p.c. Sostiene cioè che la locuzione mancata notifica non si limiti alle sole situazioni in cui il creditore ha manifestato una volontà implicita di rinuncia ad avvalersi del decreto, non procedendo neppure a tentare la notifica di esso nei termini perentori di legge ma anche ai casi in cui la notifica sia stata eseguita con modalità tali da ingenerare una non inconsistente incertezza in ordine all'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo in capo al debitore ingiunto. Riconosce peraltro che anche la normativa nazionale, nella sua interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, non tutela la conoscenza effettiva del contenuto dell'atto da notificare ma la sua semplice conoscibilità da parte del destinatario. Pur considerando che sulla base del Regolamento CE applicabile al caso di specie la notifica doveva essere eseguita non secondo la legge italiana ma secondo la legge inglese, afferma che ciò nonostante la conoscibilità doveva essere assicurata e che, giacché la legge inglese non l'assicura a sufficienza, il titolo esecutivo notificato secondo quella legge deve essere dichiarato inefficace. La ricostruzione in diritto è errata il procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c. è utilizzabile soltanto in riferimento alle ipotesi eccezionali di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e totale passività del creditore, che non provvede neppure a notificare il titolo nei termini perentori di legge, quindi è un procedimento idoneo a rimuovere il titolo emesso nelle sole ipotesi limite di notifica inesistente o mancante. Non può essere viceversa utilizzato per eliminare l'efficacia del provvedimento emesso a fronte di una notifica semplicemente nulla, per la quale l'ordinamento prevede il rimedio ordinario della opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente avvalendosi della opposizione tardiva, ove si alleghi che la nullità della notifica non ha consentito il rispetto del termine ordinario per proporre opposizione. Si aggiunga che, nel caso di specie, la notifica del decreto doveva essere eseguita nel omissis , avendo la società debitrice sede a è stata effettuata seguendo le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1393 del 2007 , che prescrive si seguano le formalità del paese in cui la notifica deve essere eseguita, e che si invii comunque una relazione di avvenuta notifica, su modulo allegato al regolamento stesso, al richiedente sul predetto certificato di avvenuta notifica v. Cass. n. 29716 del 2019 In tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 1393 del 2007 , per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il modulo standard dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario . È in atti il Certificate of Service dal quale risulta che la notifica è stata regolarmente inviata con l'invio della raccomandata all'indirizzo del destinatario e l'inserimento di essa nella casella postale, come prevede la legge inglese. Quanto alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato sulla necessità di disapplicare le norme straniere qualora non diano la garanzia di effettiva conoscibilità dell'atto, in primo luogo sono travolte dalla radicale extravaganza della ipotesi sottoposta al Tribunale di Spoleto rispetto alle limitate ipotesi in cui è consentito il ricorso all' art. 188 disp. att c.p.c. . Inoltre, sono manifestamente contrastanti non solo con il Regolamento comunitario, avente valore di legge nel nostro Stato, ma con la consolidata interpretazione di esso già da tempo fornita da questa Corte, espressa dalla già richiamata Cass. S.U. n. 11140 del 2015 secondo la quale Ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell' art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri. , da Cass. n. 10543 del 2015 e da Cass. 19453 del 2019 , dalle quali risulta la valorizzazione del criterio di massima reciproca fiducia tra gli Stati membri, e la sufficienza del semplice invio col servizio postale per la notificazione degli atti con raccomandata con avviso di ricevimento, e quindi la implicita rinuncia dello Stato cui appartiene il richiedente la notificazione a pretendere, per la validità di essa, le diverse e maggiori garanzie eventualmente previste dall'ordinamento interno. Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, questo Collegio, avvalendosi del potere conferito dall' art. 382 c.p.c. , comma 2, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. proposto da L. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente non risulta soccombente, pertanto non è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità del ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c . pone le spese di lite, sia del primo che del presente grado, a carico della parte controricorrente liquida in favore di T. Project s.r.l. le spese del procedimento dinanzi al Tribunale di Spoleto in Euro 2.000,00 oltre 200,00 per esborsi e le spese del presente giudizio di legittimità in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali, accessori e iva.