Palese la responsabilità del conducente del veicolo. Decisiva la velocità tenuta e non adeguata alla condizione dei luoghi, poiché l’uomo alla guida avrebbe, comunque, avuto tutto il tempo per notare il pedone e quindi di evitare l’investimento.
Colpevole di omicidio stradale l'automobilista disattento che viaggia ad una velocità eccessiva e centra in pieno ed uccide un uomo di oltre 80 anni di età che sta attraversando la strada. Irrilevante il fatto che l'anziano signore non stesse utilizzando le strisce pedonali, precisano i giudici Cass. penumero , sez. IV, ud. 22 giugno 2022 dep. 14 novembre 2022 , numero 43074 . Investimento mortale. Scenario del drammatico episodio è la provincia di Trieste. Lì un'automobile investe un uomo di oltre 80 anni di età, lo carica sul cofano e lo scaraventa a ben diciassette metri, procurandogli lesioni gravissime al capo che ne determinano il decesso immediato . Per i giudici di merito i dettagli sono chiarissimi e non lasciano spazio a dubbi l'automobilista va condannato per omicidio stradale , poiché «egli, per colpa generica e per inosservanza delle norme del codice della strada , alla guida di una […], in ora notturna e procedendo ad una velocità di circa 55 chilometri orari – superiore al limite –, non ha prestato la necessaria attenzione alla situazione dei luoghi , non si è avveduto della presenza di un uomo, di 81 anni, che stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali e l'ha investito, caricandolo sul cofano, sospingendolo ad una distanza di diciassette metri e procurandogli lesioni gravissime al capo che ne hanno determinato il decesso immediato». Dinamica . Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta l'automobilista prova a fornire una chiave di lettura differente per il drammatico episodio. Nello specifico, egli mette in dubbio « l'avvistabilità del pedone » da parte dell'automobilista, sostenendo che l'anziano signore poi, deceduto, era vestito di scuro e stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali. Il legale aggiunge che è poco logico ritenere «sempre probabile la presenza di un pedone che, fuori dalle strisce, attraversi improvvisamente la carreggiata, in una zona scarsamente illuminata, e che non si fermi, pur avvedendosi della presenza dei veicoli in transito». Da non trascurare, poi, sempre secondo il legale, la mancanza di certezze in ordine «all'effettiva distanza del pedone dalle strisce , alla velocità tenuta e alla traiettoria seguita dall'anziano signore al momento dell'attraversamento». Per i giudici di terzo grado, però, le obiezioni difensive non sono sufficienti a mettere in discussione la condanna decisa in Appello, condanna che perciò va confermata in via definitiva. Decisiva la ricostruzione della dinamica del terribile incidente. Nello specifico, viene innanzitutto sottolineato che «quale che fosse la velocità tenuta dall'automobilista, essa non era adeguata alla condizione dei luoghi, atteso che il conducente avrebbe, comunque, avuto tutto il tempo per notare il pedone, visibile sia per le condizioni dell'illuminazione , sia per il tempo di attraversamento della prima corsia a sinistra, e quindi per evitare l'investimento». Se il conducente non ha avvistato il pedone e non ha evitato l'impatto, «è solo perché in quell'istante era distratto ». Quest'ultima annotazione è significativa, poiché rende palese ciò che è mancato nella condotta dell'automobilista, ossia «proprio l'osservanza della basilare regola cautelare dell' obbligo di attenzione che il conducente di un veicolo deve tenere al fine di avvistare tempestivamente un pedone e porre efficacemente in essere gli opportuni accorgimenti atti a prevenire un rischio di investimento». Si tratta, aggiungono i giudici, di «un dovere di attenzione che si sostanzia negli obblighi di ispezionare la strada percorsa , di mantenere un costante controllo del veicolo, di prevedere tutte le situazioni di pericolo , comprese le imprudenze e le trasgressioni degli altri utenti della strada», inclusi, ovviamente, i pedoni. Nessun dubbio, quindi, sulla responsabilità del conducente, poiché non vi sono elementi che possano far presumere che «egli si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti», chiosano i giudici, aggiungendo poi che «il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze di esse».
Presidente Di Salvo – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale cittadino per aver revocato la confisca dell'autovettura, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di P.R. per il reato di cui all' articolo 589-bis c.p. , perché per colpa generica e per inosservanza delle norme del codice della strada , alla guida dell'autoveicolo omissis , in ora notturna, procedendo ad una velocità di circa 55 k/h, e pertanto superiore al limite, non prestando la necessaria attenzione alla situazione dei luoghi e non avvedendosi della presenza del pedone L.R. , di anni 81, che stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali, la investiva, caricandola sul cofano e sospingendola ad una distanza di 17 metri, procurandole lesioni gravissime al capo che ne determinavano il decesso immediato. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato, il quale solleva due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si duole, in particolare, dell'erronea valutazione di prove che hanno carattere di decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale, nonché i. travisamento di altre prove, sia per quanto attiene alla visibilità, alla presenza di altri soggetti, alla scarsa avvistabilità da parte dell'imputato, perché influenzata dall'auto che proveniva dal senso opposto, sia per quanto attiene alla velocità tenuta, frutto di travisamento della prova. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e travisamento della prova la Corte di merito non ha adeguatamente considerato quanto emerso dall'esame reso in udienza dal perito, a seguito del quale è emersa una totale incertezza in ordine all'effettiva distanza del pedone dalle strisce pedonali, alla velocità da questo tenuta al momento dell'attraversamento, alla traiettoria seguita. La Corte di merito non ha indicato in base a quali elemento autonomo i ista investitore fosse, nel caso concreto, in condizione di percepire la presenza del pedone, vestito di scuro, fuori dalle strisce pedonali. in mancanza di tali indicazioni, la regola di cui all' articolo 141 C.d.S. è stata applicata sul presupposto che sia sempre probabile la presenza di un pedone fuori dalle strisce, che attraversi improvvisamente la carreggiata, in zona scarsamente illuminata e non si fermi, pur avvedendosi della presenza dei veicoli in transito. Nè sono state adeguatamente valorizzate le sole informazioni certe, provenienti dall'unico testimone presente ai fatti, S.S. . 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, perché sviluppa sul piano del fatto una prospettazione alternativa della vicenda e delle prove, già oggetto di approfondita argomentazione nella sentenza impugnata. 2. Va premesso che, nella specie, ricorre l'ipotesi di una doppia conforme pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta. Il travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 606,comma 1, lett. e , c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ex multis, Sez. 2, numero 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 269217 , ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Va, inoltre, ribadito il divieto di deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito Sez. 6, numero 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 Sez. 6, numero 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559 Sez. 5, numero 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215 . 3. Ciò detto, si osserva che tutte le argomentazioni addotte dal ricorrente, afferiscono alla dinamica del sinistro, e, come tali, debbono ricondursi al vizio del travisamento del fatto la difesa prospetta infatti una erronea interpretazione delle circostanze emerse nel corso del dibattimento, e fornisce una diversa versione dei fatti, sollecitando una rilettura delle emergenze processuali, non consentita nella presente sede di legittimità, come in più occasioni ribadito da codesta Corte Sez. 6, numero 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 . In tema di giudizio di Cassazione, invero, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. A ciò si aggiunga che la ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, nella sua dinamica ed eziologia, è rimessa al solo giudice di merito, trattandosi di apprezzamenti in fatto sottratti al giudice di legittimità se sorretti da congrua e logica motivazione, come avvenuto nella specie ex multis, Sez. 4, numero 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679 . 4. Nella specie, l'affermazione di responsabilità è supportata da un congruo apparato motivazionale. La Corte territoriale ha, infatti, adeguatamente esaminato e confutato i motivi di doglianza, reiterati nella presente sede. Con riguardo all'analisi del perito, ing. C. , le cui conclusioni ha ritenuto condivisibili, ha rilevato come il consulente della difesa, ing. C. , nulla abbia obiettato su una considerazione del perito dalla Corte di merito ritenuta decisiva, ossia che, quale che fosse la velocità tenuta dall'imputato, la stessa non era adeguata alla condizione dei luoghi, atteso che l'imputato avrebbe, comunque, avuto tutto il tempo per avvistare il pedone, visibile sia per le condizioni dell'illuminazione, sia per il tempo di attraversamento della prima corsia a sinistra, e quindi per evitare l'investimento. Se non lo ha fatto, si legge in sentenza, è solo perché in quell'istante era distratto . La Corte di appello ha affermato, con motivazione congrua ed esente dai censurati vizi, che ciò che è mancato nella condotta dell'imputato è proprio l'osservanza della basilare regola cautelare dell'obbligo di attenzione che il conducente di veicolo deve tenere ai sensi dell' articolo 191 C.d.S. , al fine di avvistare tempestivamente il pedone e porre efficacemente in essere gli opportuni accorgimenti, atti a prevenire un rischio di investimento. Si tratta di un dovere di attenzione che si sostanzia negli obblighi di ispezionare la strada percorsa, di mantenere un costante controllo del veicolo, di prevedere tutte le situazioni di pericolo, comprese le imprudenze e le trasgressioni degli altri utenti della strada. Alla luce di quanto sopra, correttamente la Corte di appello ha escluso che, nella vicenda in esame, potesse ravvisarsi alcuna causa eccezionale, idonea, in quanto tale, ad escludere la responsabilità del conducente, per quanto sin qui detto, che egli si fosse trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti. 4.1. Il Giudice di appello ha anche rinvenuto il nesso di causa tra la violazione delle contestate regole cautelari e l'evento dell'investimento, così facendo corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze Sez. 4, numero 47290 del 09/10/2014, S., Rv. 261073 Sez. 4, numero 47204 dei 14/11/2019, Sapienza Francesca c/ Mangano Carlotta, Rv. 277703 . 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.