Condanna per il rapinatore con la mascherina: irrilevante la sua obbligatorietà

Confermata la condanna con patteggiamento della pena per una rapina compiuta in una farmacia. Nessun dubbio sull’aggravante del travisamento prevista quando il ladro agisce coprendosi parzialmente il volto con una mascherina chirurgica.

Legittimo catalogare la rapina come aggravata dal travisamento del volto del ladro se quest'ultimo mette a segno il colpo coprendosi il viso con una mascherina chirurgica . Irrilevante il fatto che l'utilizzo della mascherina fosse obbligatorio, a causa della pandemia, quando l'azione criminosa fu messa in atto Cass. penumero , sez. II, ud. 29 settembre 2022 dep. 14 novembre 2022 , numero 43228 . Patteggiamento. All'origine della vicenda giudiziaria c'è la rapina messa a segno in una farmacia da un uomo. Quest'ultimo, che ha agito mentre indossava una mascherina chirurgica, finisce sotto processo e, alla fine, patteggia la pena. Così, su richiesta dell'imputato sotto processo e col consenso del pubblico ministero, viene applicata la pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 800 euro di multa in relazione ai fatti catalogati come «rapina aggravata dal travisamento del volto». Su quest'ultimo punto si sofferma il legale dell'uomo, riconoscendo che il suo cliente ha sì indossato la mascherina chirurgica durante il blitz compiuto in una farmacia ma aggiungendo che «in quel periodo la mascherina era obbligatoria per legge». Travisamento. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal difensore dell'uomo. Impossibile mettere in discussione la condanna, con patteggiamento della pena, per il reato di rapina aggravata dal travisamento del volto del ladro. Ciò perché «in tema di rapina ricorrono gli estremi dell'aggravante del travisamento nel caso in cui il malvivente indossi una mascherina», essendo irrilevante , precisano i giudici, che l'uso della mascherina sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19 , poiché la parziale copertura del volto mediante una mascherina è funzionale al compimento dell'azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile.

Presidente Imperiali – Relatore Cianfrocca Fatto e diritto 1. Con sentenza del 18.5.2022 il GIP di Torino ha applicato a B.F., su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 800 di multa in relazione ai fatti di rapina aggravata a lui ascritti, con condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere 2. l'imputato ricorre per cassazione tramite il difensore lamentando l'errata qualificazione del fatto relativamente alla aggravante di cui all' articolo 628 c.p. , comma 3, numero 1 con conseguente nullità della sentenza rileva che la identificazione dell'imputato quale responsabile del gesto predatorio che ha dato luogo alla imputazione era intervenuta sulla sola scorta delle immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza installato all'interno della farmacia segnala l'erroneità della decisione che ha ritenuto la aggravante del travisamento per avere l'imputato indossato la mascherina chirurgica tuttavia in quel periodo obbligatoria per legge. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto, oggi, espressamente disposto dall' articolo 448 c.p.p. , comma 2 bis inserito dalla L. 23 giugno 2017, numero 103 di cui la giurisprudenza ha preso atto in ormai numerose e conformi decisioni cfr., tra queste, Cass. Penumero , 5, 4.6.2018 numero 28.604, in motivazione Cass. Penumero , 2, 11.1.2018 numero 4.727 , Oboroceanu cfr., ancora, Cass. Penumero , 6, 8.1.2018 numero 3.110, Piacente . Il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione cfr., tra le tante Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, numero 38235 . In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all' articolo 129 c.p.p. , può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'articolo 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie cfr., Cass. Penumero , 6, 11.9.2017 numero 56.976 , Sejderas Cass. Penumero , 2, 6.10.2015 numero 41.785, Ayari Cass. Penumero , 5, 25.6.2013 numero 31.250, Fede Cass. Penumero , 2, 17.11.2011 numero 2.012, Alba . Ad ogni buon conto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di rapina, ricorrono gli estremi dell'aggravante del travisamento, ai sensi dell' articolo 628 c.p. , comma 3, numero 1 , nel caso in cui l'agente indossi una mascherina, non rilevando, in contrario, che l'uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell'azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile cfr., in tal senso, Sez. 2 - Sentenza numero 1712 del 03/11/2021 Ud. dep. 17/01/2022 , Perfetti Fabio, Rv. 282517 - 01 . 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell' articolo 616 c.p.p. , della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.