Il TAR Calabria si è pronunciato su alcune questioni processuali in materia di opposizione alla mancata ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
Il TAR sottolinea che qualora, in sede di decisione, il Collegio nulla disponga, l'ammissione al patrocinio disposta in via anticipata e provvisoria dalla Commissione «si deve intendere tacitamente confermata, atteso che spetta al giudice procedente il compito di assicurare, in via definitiva, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti e di negarlo allorché i presupposti non sussistano». Inoltre, qualora il giudice amministrativo definisca il ricorso con sentenza immediata ai sensi dell'articolo 60 c.p.a., esso deve anche «decidere sulla richiesta di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato che non sia stata esaminata in via anticipata e provvisoria dalla competente Commissione ove tale decisione sia contenuta nella sentenza, essa, in ragione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, può essere impugnata dalla parte cui il beneficio sia stato negato con il ricorso previsto dall'articolo 99 d.P.R. numero 115/2022». La seconda questione riguarda il caso in cui, avverso il decreto di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, sia stato proposto il ricorso previsto dall'articolo 99 d.P.R. numero 115/2022, «nel processo amministrativo il procedimento da seguire è il rito ordinario con trattazione in udienza pubblica, secondo la regola generale di cui all'articolo 87 c.p.a., e previa notificazione del ricorso all'amministrazione finanziaria che è da individuare nel Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa». Ne consegue che in assenza di una specifica norma a riguardo, i componenti del Collegio che hanno deliberato sull'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato «non sono obbligati ad astenersi dal giudizio di opposizione, atteso che solo quest'ultimo ha natura pienamente contenziosa sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio». Infine, «deve ritenersi scusabile l'errore della parte che abbia depositato il ricorso senza prima notificarlo al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, attese la frammentarietà e la lacunosità della normativa in materia di opposizione alla decisione del giudice amministrativo di non ammettere la parte al patrocinio a spese dello Stato, nonché la mancanza di giurisprudenza in merito».
Presidente Iannini Estensore Tallaro avverso il rigetto della domanda di ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, contenuto nella sentenza del 12 maggio 2022, numero 814. Visti tutti gli atti della causa Visto il ricorso avverso il rigetto della domanda di ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, contenuto nella sentenza del 12 maggio 2022, numero 814 Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Letto l'articolo 14 disp.att.c.p.a., secondo cui “presso … ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato” Osservato che, secondo la relazione illustrativa allo schema del codice del processo amministrativo pagina 67 , “la norma sul gratuito patrocinio è stata riformulata, in adesione all'osservazione della Commissione Affari costituzionali del Senato, chiarendo che l'ammissione è solo “anticipata e provvisoria” tale puntualizzazione si è resa necessaria per coordinare la disposizione con gli articolo 124 e 126, t.u. numero 115 del 2002 in materia di spese di giustizia, come interpretati dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato del 15 aprile 2010” Letto l'articolo 126, commi 2 e 3 d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, secondo cui “copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato” e in base al quale, “se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto” Letto l'articolo 136, commi 1 e 2 d.P.R. numero 115 del 2002, secondo cui “ Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione” e in forza del quale “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” Ritenuto, dal combinato disposto delle norme richiamate, che è in capo al giudice procedente, nella specie il Tribunale Amministrativo Regionale, il compito di assicurare, in via definitiva, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti e di negare il beneficio allorché i presupposti non sussistano Ritenuto, peraltro, che quando in sede di decisione il collegio nulla dispone, l'ammissione al patrocinio disposta in via anticipata e provvisoria dalla Commissione si intende tacitamente confermata Osservato, dunque, che nel caso di specie correttamente questo Tribunale, nel definire il ricorso con sentenza immediata ai sensi dell'articolo 60 c.p.a., ha anche pronunciato, rigettandola, sulla richiesta di -OMISSIS di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ancora esaminata in via anticipata e provvisoria dalla competente Commissione Osservato che, in ragione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma su cui, cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 28 gennaio 2022, numero 2685 , non ha rilievo la forma del provvedimento in cui è contenuta la decisione di non ammettere il richiedente al patrocinio a spese dello Stato piuttosto, occorre verificare se e quale rimedio il legislatore abbia apprestato Osservato che l'articolo 99 d.P.R. numero 115 del 2002 stabilisce che “avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto” il ricorso è notificato all'ufficio finanziario, che è parte nel relativo processo “il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica”, sicché il rito applicabile è, ai sensi dell'articolo 15 d.P.R. numero 115 del 2002, quello sommario di cui agli articolo 702-bis ss. c.p.c. l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile Osservato che, secondo l'opinione della Corte di Cassazione Cass. Civ., Sez. VI, 15 dicembre 2011, numero 26966 , in materia di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, il d.P.R. numero 115 del 2002 non contiene alcuna norma né relativamente al procedimento da adottare né all'impugnazione, dovendo quindi per analogia applicarsi le norme dettate in materia di procedimenti penali che, in virtù del combinato disposto dell'articolo 113 e dell'articolo 112, comma 1, lett. d , prevedono l'impugnazione del provvedimento di revoca con il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui la revoca avvenga d'ufficio o su richiesta dell'Ufficio finanziario qualora sia accertata la originaria o sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito prescritte negli altri casi il provvedimento di revoca deve essere impugnato con ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento di revoca Ritenuto, pertanto, che in caso di rigetto, da parte del giudice procedente, della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per ragioni diverse dal superamento del limite reddituale il rimedio, come correttamente ritenuto dal ricorrente, non è il ricorso per cassazione, bensì quello di cui all'articolo 99 d.P.R. numero 115 del 2002 Osservato, tuttavia, che detto rimedio, nell'essere trasposto dagli uffici del giudice ordinario a quelli del giudice amministrativo, deve subire quegli adattamenti che lo rendano compatibile con le peculiarità del sistema processuale amministrativo Osservato, in particolare, che d'innanzi al giudice amministrativo le competenze del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale sono tassative e, soprattutto, giammai si estendono alla definizione nel merito di una vicenda contenziosa Ritenuto, dunque, che l'opposizione debba essere decisa dal collegio Osservato, ancora, che il rito sommario di cognizione, risultando del tutto estraneo alla logica ed alla struttura del processo amministrativo, non è utilmente richiamabile ed applicabile cfr. il parere reso dall'Ufficio Studi, Massimario e Formazione della Giustizia Amministrativa in data 17 marzo 2017 sulla simile questione del rito da seguire in caso di opposizione a decreto di liquidazione, per la quale – d'innanzi al giudice ordinario – è ugualmente prevista l'applicazione del rito sommario di cognizione Ritenuto, dunque, che il ricorso avverso la decisione di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato vada, d'innanzi al giudice amministrativo, decisa collegialmente, mercé la trattazione in udienza pubblica, secondo la regola generale di cui all'articolo 87 c.p.a. cfr., per una più ampia argomentazione sul tema, il parere da ultimo citato , e previa notificazione del ricorso all'amministrazione finanziaria che, nel caso di specie – in considerazione dell'autonomia del bilancio della Giustizia Amministrativa – è da individuare nel Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa Osservato che, in assenza di una specifica norma sul punto, e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale sui giudizi bifasici, non si rinviene un'ipotesi di astensione obbligatoria dei componenti del collegio che ha deliberato sull'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, avendo solo il giudizio di opposizione natura pienamente contenziosa sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio Osservato che, nel caso di specie, il ricorso avverso la decisione di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non è stato notificato al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa Ritenuto che l'errore – stante la frammentarietà e la lacunosità della normativa, nonché la mancanza di giurisprudenza – sia scusabile, ond'occorre rimettere in termini la parte Ritenuto che occorra fissare udienza pubblica P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda assegna a parte ricorrente termine sino al 30 novembre 2022 per la notificazione del ricorso avverso la decisione di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, nonché della presente ordinanza, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica dell'8 febbraio 2023. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.