Filmati disponibili in caso di incidenti stradali, ma solo per pochi giorni

I sistemi di videosorveglianza urbana tipicamente possono conservare le immagini catturate sulle strade solo per una settimana. Per questo motivo chi ha necessità di visionare i filmati dovrà esercitare tempestivamente il proprio diritto d’accesso documentale. E ad una precisa richiesta qualificata dell’utente il comune dovrà poi replicare in maniera adeguata evitando di introdurre limitazioni arbitrarie.

Lo ha evidenziato il TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia II, con la sentenza non definitiva n. 974 del 20 ottobre 2022. Un utente stradale incorso in un sinistro senza feriti ha richiesto nell’immediatezza al Comune di verificare la dinamica dell’incidente attraverso il sistema di videosorveglianza . A causa del silenzio dell’amministrazione locale l’interessato, a distanza di alcuni mesi, ha formalizzato una richiesta di accesso documentale ma il Comune ha replicato che la richiesta di esportazione dei filmanti era tardiva e che le immagini dopo pochi giorni vengono cancellate, se non adeguatamente esportate. Inoltre, a seguito di specifiche indicazioni interne agli uffici di polizia locale, le immagini non vengono rilasciate in caso di incidenti senza feriti. A parere del Collegio il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 6, l. n. 241/1990 è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. Nel caso in specie il comune ha conservato i filmati della videosorveglianza per 4 giorni, in asserita applicazione della normativa eurounitaria e nazionale in materia di tutela della riservatezza di terzi nella detenzione prolungata di immagini digitalizzate . In pratica il Collegio si è limitato a dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta cessazione dell’interesse evitando in questa fase di entrare nel merito dell’interessante vicenda, che risulta comunque tutta incentrata sul tema della corretta regolamentazione data protection dei sistemi di videosorveglianza urbana . Innanzitutto attraverso regolamenti comunali aggiornati alla normativa eurounitaria ed in grado di differenziare i diritti privacy” dai normali diritti d’accesso. Facendo particolare attenzione in questa fase di regolamentazione locale e non limitare le previsioni normative di rango superiore.

Presidente Massari – Estensore Bolognesi Premesso che 1 la sig.ra B. in data 21.12.2021, mentre era alla guida dell'auto targata […] e concessa in uso da un conoscente, all'incrocio tra via […] e Largo […], è stata urtata da un'autovettura proveniente dalla sua sinistra condotta dal controinteressato sig. P.C. che, secondo la ricorrente, sarebbe passato con semaforo rosso 2 Dal sinistro non sono derivate lesioni personali e la sig.ra B. e il citato controinteressato hanno sottoscritto il modulo di constatazione amichevole di sinistro dal quale risulta che il sig. C. non ha ammesso di essere passato con il semaforo rosso 3 il giorno seguente, 22 dicembre 2021, la ricorrente ha chiesto al Comune di Bergamo di accertare la dinamica del fatto, anche visionando le immagini della videosorveglianza dell'incrocio, al fine di accertare la responsabilità di controparte 4 il Comune, peraltro, non ha dato seguito all'istanza e non ha accertato la responsabilità del sinistro 5 l'assicurazione civile del proprietario dell'autovettura concessa in prestito all'odierna ricorrente, in ragione della sottoscritta constatazione amichevole e della mancanza di altri elementi, ha liquidato solo una parte del danno subito all'autoveicolo 6 a questo punto la ricorrente, in data 12 maggio 2022, ha presentato istanza di accesso ai filmati della videosorveglianza 7 formatosi il silenzio-rigetto la sig.ra B. ha presentato il ricorso introduttivo di cui in epigrafe inteso ad ordinare al Comune l'esibizione dei filmati della videosorveglianza in questione 8 nelle more del giudizio il Comune, con nota n. […] del 5.8.22, ha comunicato il formale e tardivo diniego all'accesso, facendo inoltre presente che l'atto amministrativo elettronico il file” contenente le immagini della videosorveglianza, non era più esistente perché era automaticamente cancellato dal sistema 4 giorni dopo il fatto ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento comunale per la videosorveglianza e che, comunque ai sensi dell'ordine di servizio n. I0005434 del 12 gennaio 2016, tali immagini non sarebbero state acquisibili in caso di sinistri senza lesioni a persone 9 con lettera del 26.9.22 il proprietario dell'auto condotta dalla ricorrente le ha chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti per la parte non rimborsata dall'assicurazione 10 per tale ragione la sig.ra B. ha presentato l'atto di motivi aggiunti depositato in data 30 settembre 2022 per ottenere a l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso del 5.8.22 e degli atti presupposti sulla cui base sono state cancellati i files” della videosorveglianza b il risarcimento del danno causato dal Comune di Bergamo in seguito al rigetto dell'istanza di accesso agli atti presentata da G. B. 10 in vista della camera di consiglio del 19.10.2022 si è costituito il Comune di Bergamo, depositando in data 11.10.2022 documenti e memoria con procura alle liti priva dell'indicazione dell'oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia C.d.S. , Sez. VI, 5.10.2018, n. 5723 Considerato che 11 il giudizio presenta un cumulo di domande in quanto la ricorrente - con il ricorso introduttivo, ha formulato la domanda ai sensi dell' art. 116 C.p.a . intesa ad ottenere l'ostensione dell'atto amministrativo elettronico costituito dal file” della videosorveglianza - con i motivi aggiunti ha formulato una domanda di annullamento dei provvedimenti e la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti 12 l' art. 32, comma 1, del c.p.a consente il cumulo di domande nello stesso giudizio precisando peraltro che, se le azioni sono sottoposte a riti diversi, trova applicazione quello ordinario, salvo quanto previsto in materia di appalti Rilevato pertanto che A in ordine alla domanda di cui all' art. 116 C.p.a . 13 il diritto di accesso, ai sensi dell' art. 22, comma 6, L. n. 241/90 è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere” 14 nel caso di specie il Comune ha conservato i filmati della videosorveglianza per 4 giorni, in asserita applicazione della normativa eurounitaria e nazionale in materia di tutela della riservatezza di terzi dalla detenzione prolungata di immagini digitalizzate 15 il sopravvenuto provvedimento di rigetto del 5.8.2022 ha chiarito che quando è stata presentata l'istanza di accesso l'atto amministrativo elettronico era già stato eliminato 16 pertanto si rileva l'improcedibilità del ricorso introduttivo in materia di accesso agli atti per sopravvenuta carenza di interesse che si dichiara con sentenza parziale B in ordine alla domanda impugnatoria e di condanna proposta con i motivi aggiunti 17 con la stessa sentenza parziale si dispone, altresì, la conversione del rito relativamente alla domanda di annullamento e condanna 18 le spese del presente segmento processuale possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda , non definitivamente pronunciando, con sentenza parziale a dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta cessazione dell'interesse del ricorso introduttivo proposto ai sensi dell 'art. 116 C.p. a. b dispone la conversione nel rito ordinario per la trattazione della domanda di annullamento e condanna di cui ai motivi aggiunti, c dispone che l'udienza pubblica sarà fissata con separato decreto presidenziale d compensa le spese del giudizio in relazione al presente segmento processuale. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.