Assunzioni PNRR: esercizio dell'opzione per mantenere l'iscrizione a Cassa Forense

Il decreto interministeriale del 2 settembre 2022, pubblicato il 2 novembre scorso nella Gazzetta Ufficiale n. 256, ha ad oggetto l'opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.

Il decreto prevede che i professionisti assunti debbano dare comunicazione al proprio ente previdenziale, entro 30 giorni dall'assunzione dell'incarico e comunque, se precedente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sia dell'accettazione dell'incarico che della volontà o meno di mantenere l'iscrizione presso il medesimo ente. Per quanto riguarda gli avvocati, il modulo per l'opzione, disponibile sul sito di Cassa Forense nella sezione documentazione-modulistica e sotto allegato deve essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo indicato nel documento. Per quanto riguarda gli addetti all'Ufficio del processo , soggetti alle norme di cui all' art. 11 d.l. n. 80/2021 , convertito con l. n. 113/2021 , il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha deliberato che la sospensione ex lege dagli albi è equiparabile a quella obbligatoria di cui all' art. 20, comma 1, l. n. 247/2012 , che comporta la cancellazione dalla Cassa, salva facoltà di manifestare, sempre a mezzo PEC, la volontà di mantenere l'iscrizione. Resta confermato che, per le sospensioni volontarie deliberate dai Consigli dell'Ordine ai sensi dell' art. 20, comma 2, l. n. 247/2012 , la Cassa procederà con la cancellazione d'ufficio come previsto dall'art. 6 del Regolamento unico della Previdenza Forense.

Cassa Forense - modulo per il mantenimento dell'iscrizione