Il decreto interministeriale del 2 settembre 2022, pubblicato il 2 novembre scorso nella Gazzetta Ufficiale numero 256, ha ad oggetto l'opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.
Il decreto prevede che i professionisti assunti debbano dare comunicazione al proprio ente previdenziale, entro 30 giorni dall'assunzione dell'incarico e comunque, se precedente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sia dell'accettazione dell'incarico che della volontà o meno di mantenere l'iscrizione presso il medesimo ente. Per quanto riguarda gli avvocati, il modulo per l'opzione, disponibile sul sito di Cassa Forense nella sezione documentazione-modulistica e sotto allegato deve essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo indicato nel documento. Per quanto riguarda gli addetti all'Ufficio del processo, soggetti alle norme di cui all'articolo 11 d.l. numero 80/2021, convertito con l. numero 113/2021, il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha deliberato che la sospensione ex lege dagli albi è equiparabile a quella obbligatoria di cui all'articolo 20, comma 1, l. numero 247/2012, che comporta la cancellazione dalla Cassa, salva facoltà di manifestare, sempre a mezzo PEC, la volontà di mantenere l'iscrizione. Resta confermato che, per le sospensioni volontarie deliberate dai Consigli dell'Ordine ai sensi dell'articolo 20, comma 2, l. numero 247/2012, la Cassa procederà con la cancellazione d'ufficio come previsto dall'articolo 6 del Regolamento unico della Previdenza Forense.
Cassa Forense - modulo per il mantenimento dell'iscrizione