Sospensione condizionale subordinata al risarcimento e indigenza del condannato

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell’esecuzione, impedisce la revoca del beneficio, potendo questi concedere ingresso alle documentate prospettazioni difensive e dovendo svolgere, su di esse, gli opportuni accertamenti, a norma dell’articolo 666, comma 5, cod. proc. pen. .

Il principio è stato recentemente affermato dalla Corte di Cassazione in un ricorso proposto dal condannato avverso il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena emesso dal Tribunale quale giudice dell'esecuzione. Il beneficio di legge era stato subordinato al risarcimento del danno da corrispondersi entro 60 giorni dall'irrevocabilità della sentenza nonostante il condannato avesse ben documentato la difficile situazione economica in cui versava e che non gli consentiva di onerare il debito. Quest'ultimo adiva la Corte di Cassazione denunciando la violazione degli artt. 165 e 168 c.p. e rilevando che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tener conto dello stato di indigenza, di disoccupazione e ricerca di lavoro del condannato, che ricavava il proprio sostentamento dal solo reddito di cittadinanza e che era a tutti gli effetti impossibilitato ad adempiere . Richiamando una consolidata giurisprudenza, la difesa sosteneva che l'assoluta impossibilità di risarcire il danno accertata in sede di esecuzione impedisce la revoca del beneficio Cass. pen., sez. I, 7 dicembre 2021, n. 47403 . La Suprema Corte accoglie le doglianze prospettate ribadendo come l'indigenza e la grave situazione economica fosse ben documentata e riconoscendo al giudice dell'esecuzione un vero e proprio dovere di verificare la dedotta impossibilità ad adempiere, prescindendo da un eventuale errore compiuto in fase di cognizione. Tale dovere non è stato tuttavia osservato nel caso specifico. Viene affermato il principio secondo il quale in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere , accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio , potendo questi concedere ingresso alle documentate prospettazioni difensive e dovendo svolgere, su di esse, gli opportuni accertamenti, a norma dell' articolo 666, comma 5, cod. proc. pen. da cui deriva l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale e il rinvio per un nuovo giudizio.

Presidente Bricchetti – Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a T.E. con sentenza di condanna n. 13128 del 7 novembre 2017, divenuta irrevocabile il 5 marzo 2021. 1.1. Il Tribunale ha osservato che la sospensione condizionale della pena era subordinata al risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro dodicimila , da corrispondere entro sessata giorni dall'irrevocabilità della sentenza e che, nonostante la situazione di sofferenza economica, in cui versava il condannato, documentata dalla difesa, non era possibile concedere il beneficio senza obblighi. Tanto, ritenendo preclusa al giudice dell'esecuzione, a fronte della prevista sospensione condizionale sottoposta a condizione, una nuova delibazione sul punto in quanto suscettibile di impugnazione, richiamando precedenti di legittimità indicati come in termini. 2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. A. M. F., deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 165 e 168 c.p. . 2.1. Si assume che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tenere conto dello stato di indigenza della T. , disoccupata ed in cerca di lavoro, priva di reddito e che trae sostentamento da quello di cittadinanza, dunque impossibilitata ad adempiere, con condizione perdurante dal mese di dicembre 2012. Si tratta, per la difesa, di circostanze personali e di reddito documentate che non sono state prese in esame dal giudice dell'esecuzione nonostante la consolidata giurisprudenza di legittimità abbia affermato che l'assoluta impossibilità di adempiere accertata in sede di esecuzione impedisce la revoca del beneficio richiesta dalla parte pubblica Sez. 1, n. 47403 del 7 dicembre 2021 . Sussiste, infatti, a parere della ricorrente l'obbligo del giudice dell'esecuzione di verificare, ove il condannato alleghi l'impossibilità assoluta dell'adempimento, la sussistenza di cause che hanno reso questo impossibile. Si sottolinea, infine, che la pronuncia indicata dal Tribunale come conforme all'adottata decisione n. 11371 del 13 marzo 2018 afferma, invece, l'opposto principio per il quale, in sede di cognizione, non vi è alcun obbligo del giudice di accertare le condizioni economiche del condannato, ai fini della possibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio ove a questo venga subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, perché tale accertamento è rimesso a quello dell'esecuzione. 3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, S. Tocci, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. È costante l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale, ove risulti documentata una condizione di difficoltà economica che impedisce al condannato di fare fronte all'adempimento dell'obbligo risarcitorio e, dunque, sia accertata l'assoluta impossibilità di adempiere, ciò impedisce la revoca del beneficio, una volta constatata detta condizione dal giudice dell'esecuzione Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 . 1.1. Per un primo orientamento di legittimità, l'accertamento in merito alle condizioni economiche dell'imputato, quanto all'impossibilità di far fronte all'obbligo risarcitorio, è rimessa al giudice dell'esecuzione il quale, dunque, pacificamente ha il potere/dovere di svolgere la descritta verifica tra le altre, Sez. 4, n. 4626 del 8/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290 Sez. 6, n. 33696 del 6/4/2017, Binato, Rv. 270741 Sez. 3, n. 29996 del 17/5/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352 . 1.2. Alcune pronunce, in senso parzialmente difforme, hanno ampliato gli oneri di verifica a carico del giudice della cognizione, affermando che questo è tenuto ad effettuare un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato, se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata tra le altre, Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348 Sez. 5, n. 40041 del 18/6/2019, Peron, Rv. 277604 Sez. 5, n. 48913 del 1/10/2018, Asillani Agim, Rv. 274599 Sez. 6, n. 25413 del 13/5/2016, C., Rv. 267134 Sez. 5, n. 14205 del 29/1/2015, R, Rv. 263185 . 1.3. In ogni caso, si osserva che la questione da risolvere riguarda l'onere, in capo al giudice dell'esecuzione, di verificare la dedotta impossibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio, nel caso in cui il beneficio di cui all' art. 163 c.p. sia stato subordinato, in sede di cognizione, a detto adempimento. Deve essere, invero, riconosciuto un vero e proprio dovere in capo al giudice dell'esecuzione, quale che fosse la situazione economica e personale dell'imputato al momento della pronuncia della sentenza che ha concesso il beneficio, subordinandolo al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno, di effettuare, ove l'impossibilità ad adempiere sia allegata dal condannato, gli opportuni accertamenti, essendo irrilevante l'eventuale errore compiuto in sede di cognizione, in caso di beneficio concesso nonostante l'allegazione di condizioni economiche e patrimoniali precarie. Fermo restando che, all'uopo, può essere valutata, ai fini di verificare la fondatezza della istanza promossa in sede esecutiva, la volontaria assunzione da parte dell'imputato dell'obbligo risarcitorio, nonostante una preesistente e nota difficoltà economico - patrimoniale nel senso che per i principi generali di buona fede e correttezza - artt. 1175 e 1375 c.c. - non è consentita la consapevole assunzione di una obbligazione che si ha la consapevolezza di non volere o potere adempiere, versandosi nell'ipotesi dell'inadempimento anticipato dell'obbligazione assunta, Sez. 2 civ. n. 23823 del 21/12/2012, Rv. 624398 Sez. 1, n. 47403 del 7/12/2021, non massimata, richiamata dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, della quale si ripercorrono le condivisibili argomentazioni . 2. L'ordinanza impugnata non ha motivato nè sulle dedotte e comprovate condizioni economiche dell'obbligata, nè sull'eventuale riferibilità dell'inadempimento ad un comportamento incolpevole, posto che il Tribunale è partito dall'erroneo presupposto che tale onere di verifica fosse precluso in sede di esecuzione. Nè i due precedenti, indicati come in termini dal Giudice dell'esecuzione, affermano diversi principi la pronuncia di questa sezione Prima penale del 29 ottobre 2021, n. 43319 attiene alla concedibilità in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell' art. 671 c.p.p. , comma 3, se nella sentenza vi sia stata omessa pronuncia sul punto l'altro precedente, invece, come notato dalla difesa, afferma il principio opposto a quello recepito nel provvedimento impugnato, riconoscendo, comunque, al giudice dell'esecuzione, il potere di verificare l'impossibilità di adempimento . 3. Deriva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione, in conformità all'orientamento indicato al § 1, rivaluti la dedotta impossibilità di adempimento dell'obbligo risarcitorio, attenendosi al principio di diritto secondo il quale in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio, potendo questi concedere ingresso alle documentate prospettazioni difensive e dovendo svolgere, su di esse, gli opportuni accertamenti, a norma dell' art. 666, comma 5, c.p.p. . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.