L'ascolto del minore dodicenne, o anche di età inferiore se capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.
Tale audizione può essere omessa solo nel caso in cui sia in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superflua, ovvero sussistano particolari ragioni che la sconsiglino che vanno specificate in modo puntuale , come quelle del minore a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga i genitori o quando la narrazione dei fatti che lo vedono coinvolto generano estremo dolore e tristezza. Il caso. Due coniugi, genitori di una bambina minorenne, si separavano consensualmente, prevedendo l' affidamento condiviso della minore , con collocazione presso la madre, e modalità di visita ed incontro con il padre. Questi, successivamente, veniva ricoverato presso una struttura medica e la moglie presentava ricorso per la modifica delle condizioni di separazione. Il Tribunale adito, anche in base ad una prima CTU espletata, disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre , prevedendo la possibilità per il padre di incontrare la figlia durante la settimana alla presenza degli assistenti sociali. Veniva poi emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa proseguiva per stabilire le modalità di affidamento della bambina. Veniva disposta una seconda CTU , che ribadiva sostanzialmente la necessità di incontri protetti tra il padre e la minore. Quindi il Tribunale confermava l'affidamento esclusivo della bambina alla madre e la modalità protetta degli incontri padre - figlia , da svolgersi presso la casa dell'uomo. Questi proponeva ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, che, dopo l'esperimento di una ulteriore CTU, lo respingeva. Avverso tale sentenza l'uomo proponeva ricorso per cassazione. La signora resisteva con controricorso. Nelle more del giudizio il marito depositava un ricorso per la limitazione della responsabilità genitoriale della moglie ex articolo 330,333 e 336 c.c. Il ricorso presentato dinanzi alla Corte d'appello di L'Aquila veniva respinto, ritenendosi irrilevanti e infondati i fatti e i comportamenti dedotti dal ricorrente. Avverso il provvedimento l'uomo proponeva ricorso per cassazione e la signora resisteva in giudizio con controricorso. Con ordinanza interlocutoria la Suprema Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazione congiunta con quella introdotta in precedenza dall'uomo. Osservazioni. Per il ricorrente la Corte d'Appello non aveva considerato l' incapacità dei nonni materni della bambina – che spesso accudivano la nipote -di prendersi cura della stessa, in quanto affetti da alcune patologie. La Corte territoriale ha evidenziato, anche alla luce delle tre distinte consulenze tecniche espletate, la sussistenza della piena capacità genitoriale della madre, esprimendo un giudizio ampiamente positivo sulla capacità di accudimento della minore e sul rapporto di confidenza e di fiducia esistente tra madre e figlia. Invece, con riferimento alla figura paterna , aveva espresso un giudizio critico in ordine allo svolgimento del suo ruolo genitoriale, ritenendo che il padre, esponendo la bambina a situazioni dolorose e angoscianti per la stessa, non avesse acquisito una matura consapevolezza del proprio ruolo di genitore . Tanto è vero che aveva addirittura pubblicato su Facebook un tema della figlia, a sua insaputa, tradendone la fiducia. Per i Supremi giudici la Corte d'Appello, con motivazione congrua ed analitica, ha esaminato tutte le doglianze del ricorrente, soprattutto alla luce delle tre CTU espletate, che hanno confermato la piena attitudine della madre nel suo ruolo di genitore. Pertanto, i Giudici di legittimità ritengono che la Corte territoriale abbia giustamente confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, rivelatasi quale soggetto adeguatamente idoneo a svolgere il suo ruolo, interagendo in maniera sana ed autentica con i bisogni e le esigenze della minore , a fronte della persistenza di problematiche di personalità del padre e delle gravi ripercussioni sulla figlia, che hanno indotto la Corte a confermare le modalità di visita già stabilite dal giudice di prime cure. L'uomo lamentava anche l'omessa audizione in giudizio della minore ultra dodicenne. Il legislatore prevede espressamente articolo 336- bis c.c. che se l' ascolto è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. Orbene, la bambina era già stata sentita in sede di consulenza tecnica d'ufficio, evidenziando evidenti difficoltà alla narrazione dei fatti che la vedevano coinvolta e che le causavano estremo dolore e tristezza. Pertanto, a detta dei giudici della Prima Sezione, la Corte d'appello ha evidenziato tutte le ragioni, pienamente convincenti e condivisibili, per le quali non era opportuna procedere a una nuova audizione della minore , all'epoca dodicenne, proprio per il forte dolore provocatole dalla narrazione di fatti che vedevano il proprio padre agire continuamente in giudizio nei confronti della madre. La CTU aveva infatti evidenziato un profondo senso di disagio e di frustrazione, nonché il senso di colpa, sviluppati dalla bambina in relazione alle numerose denunce, azioni e diffide proposte dal padre contro la madre. Conclusione. Con l'ordinanza numero 32876/2022, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, effettuando direttamente il versamento in favore dello Stato.
Presidente Acierno – Relatore D'Orazio Rilevato che 1.1 coniugi D.D.A. e M.A., genitori di M.G., nata il Omissis , si sono separati consensualmente all'udienza del 16 giugno 2011, con la previsione dell'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la madre e la individuazione delle modalità di visita ed incontro con il padre. Dopo alcuni mesi il M. è stato ricoverato presso una clinica Omissis , mentre già in precedenza aveva iniziato un percorso presso il centro di solidarietà Omissis , sicché la moglie ha presentato ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e il Tribunale, con provvedimento depositato il 19 novembre 2013, anche sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio espletata, ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, disponendo che il padre la potesse vedere due giorni a settimana con modalità di visita ed incontri protetti tra il padre della minore alla presenza degli assistenti sociali. E' stata successivamente pronunciata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre la causa è proseguita in relazione alle modalità di affidamento della minore. E' stata quindi disposta una nuova CTU, che ha confermato la previsione della modalità protetta degli incontri padre-minore, sicché il Tribunale, con sentenza depositata il 16 maggio 2017, ha confermato l'affidamento esclusivo alla madre della minore, come pure la modalità protetta degli incontri tra il padre e la figlia, anche se tali incontri dovevano svolgersi presso la casa del M 2. La Corte d'appello dell'Aquila, in data 21 gennaio 2020 sentenza numero 98/2020 , dopo aver espletato una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla Dott.ssa M., ha respinto l'appello proposto dal M Il giudice d'appello ha ritenuto che, anche a prescindere dalla contestata relazione , relativa al primo quadrimestre 2019, redatta il 17 maggio 2019, il M. non aveva acquisito una matura consapevolezza del suo ruolo genitoriale, avendo fatto ascoltare senza remore ad altri, quali possibili testimoni, persone estranee alla famiglia, un dialogo molto intimo tra lui e la figlia. Aveva poi pubblicato su Facebook il tema della figlia, a sua insaputa, tanto che la piccola M.G. si era sentita tradita. Aveva tentato, poi, di sminuire il proprio passato in cui aveva fatto uso di droghe e di alcol. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M., redatto il 10 maggio 2020 e spedito il giorno successivo. 4. Ha resistito con controricorso la D.D 5.Nelle more, in data 18 maggio 2020, il M. ha depositato un ricorso per la limitazione della responsabilità genitoriale della moglie ex articolo 330,333 e 336 c.c. , fondato sulle seguenti doglianze A incapacità dei nonni materni a prendersi cura della minore M.G. B omessa tempestiva informazione al padre del ricovero della minore in ospedale nel febbraio 2020 C frequenti stati di malattia di M.G. asseritamente determinati dall'inadeguatezza nella somministrazione delle terapie necessarie D propensione della D.D. ad esporre la bambina a pericoli, anche solo potenziali, verificatisi negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 E esposizione della bambina al rischio di contagio da Covid-19 F impedimento da parte della madre di comunicazioni telefoniche padre-figlia G mancata comunicazione al padre del soggiorno della minore in Omissis nell'agosto 2020 H omesso controllo della madre sull'uso da parte della minore di account personali per accedere a social network vietati ai minori di anni 13. 6. La Corte d'appello dell'Aquila, con ordinanza numero 10732/2020 depositata il 16 dicembre 2020, ha respinto il ricorso, evidenziando, in primo luogo, l'irrilevanza dei fatti dedotti dal ricorrente con riferimento alle lettere A e D. In particolare, potevano essere presi in considerazione solo fatti sopravvenuti alla pronuncia della sentenza di divorzio , non potendo invece riguardare le altre plurime condotte indicate nel ricorso che, antecedenti a tale data, o sono state già oggetto di valutazione nell'ambito del giudizio di divorzio, oppure non sono state rappresentate in quella sede o non lo sono state tempestivamente , sicché o non possono essere di nuovo dedotte nel presente procedimento al fine di ottenerne una valutazione diversa rispetto a quella operata nel giudizio di divorzio, oppure non possono essere per la prima volta dedotte nell'ambito del presente procedimento al fine di sovvertire la decisione assunta in quella sede relativamente alla riconosciuta piena capacità genitoriale della madre ed all'affidamento esclusivo ad essa della minore . Sono state ritenute infondate tutte le condotte di cui alle lettere B, C, E, F, G ed H. Inoltre, il giudice d'appello ha aggiunto che l'audizione in sede giudiziale della minore M.G. si sarebbe rivelata dannosa per la predetta, soprattutto in relazione a quanto osservato dal CTU nominato in sede di appello nel giudizio di divorzio. 7. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il M 8. Ha resistito con controricorso la D.D 9. Con ordinanza interlocutoria numero 16469/2022, depositata il 20 maggio 2022 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazione congiunta con quella rubricata al R.G. numero 12372/2020. Considerato che 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce l'omesso esame del fatto decisivo e controverso afferente al collocamento abituale della minore presso i nonni materni incapaci in epoca anteriore alla sentenza numero 98/2020 R. sent. conclusiva del grado di appello del giudizio di borsite, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 Nullità del procedimento per violazione dei principi della domanda e del dispositivo sostanziale ex articolo 99 e 112 c.p.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, per omessa pronuncia sul medesimo capo. Violazione delle norme di diritto ex articolo 38, comma 2, disposizioni di attuazione c.p.c. ed articolo 274 c.p.c. e falsa applicazione delle norme di diritto ex articolo 2909 c.c. ed articolo 329, comma 2, c.p.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, per avere ritenuto il capo della domanda già coperto da giudicato esterno implicito o da preclusione esterna nel separato giudizio divorzile . In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto inammissibili i fatti sopravvenuti alla pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto le condotte antecedenti a tale data o erano state già oggetto di valutazione oppure non erano state rappresentate in tale sede, sicché non potevano essere di nuovo dedotte in questo giudizio, avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale. In realtà, per il ricorrente, il giudizio di divorzio, con riferimento all'affidamento dei minori, e quello avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale, pur presentando profili di interdipendenza di natura processuale, non costituiscono un'ipotesi di litispendenza, per la quale il giudice successivamente adito abbia la facoltà di conoscere solo delle istanze e delle prove sopravvenute alle preclusioni già compiute nel primo giudizio. Si tratta, invece, di un rapporto di mera connessione oggettiva e soggettiva, che suggerisce soltanto l'opportunità pratica di un simultaneus processus dinanzi al giudice ordinario, non determinandosi una sovrapposizione di accertamenti o una identità di cause. Peraltro, non vi era alcuna decisione passata in giudicato, mentre nella specie né il giudizio divorzile né quello de potestate erano pervenute a sentenza definitiva. Diverse erano poi la causa petendi ed il petitum. La Corte d'appello, dunque, non ha preso in considerazione la circostanza che i genitori della D.D., e quindi nonni, per ramo materno, della piccola M.G., erano incapaci a prendersi cura della minore, in quanto la nonna era assuntrice di psicofarmaci, mentre al nonno era stato diagnosticato un carcinoma al pancreas, ed era invalido al 100% nonché beneficiario di assegno di accompagnamento ex L. numero 104. 1.1. Il motivo è infondato, anche se deve essere corretta la decisione della Corte d'appello ex articolo 384, comma 4, c.p.c. 1.2.Invero, è stato osservato nella giurisprudenza di questa Corte che l' articolo 38, comma 1, disp. att. c.c. come modificato dalla L. numero 219 del 10 dicembre 2012, articolo 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013 , si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli articolo 330 e 333 c.c. , la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex articolo 316 c.c. , e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva , spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella Corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello Cass., sez. 6-1, 26 gennaio 2015, numero 1349 Cass., sez. 6-1, 19 giugno 2017, numero 15104 Cass., sez., 6-1, 12 luglio 2017, numero 17190 . 1.3.Pertanto, i provvedimenti ablativi ed imitativi della responsabilità genitoriale costituiscono una categoria di confine , sussistendo una interrelazione delle misure de potestate con i provvedimenti in tema di affidamento dei minori. Si è osservato, infatti, che la domanda di affidamento esclusivo per comportamento pregiudizievole dell'altro genitore e la richiesta di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale svolta in pendenza di un conflitto familiare sono sostanzialmente indistinguibili in tal senso anche Cass., sez. 6-1, 12 febbraio 2015, numero 2833 . Pertanto, prima della riforma del 2012, questa Corte ha addotto il principio di concentrazione delle tutele, evidenziando che le soluzioni processuali devono essere ispirate a principi di coerenza logica e ancorate alla valutazione concreta del loro impatto operativo Cass., numero 8362 del 2007 . L'applicazione del principio della concentrazione delle tutele , come introdotto con la modifica dell'articolo 38, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice civile, modificato dalla L. numero 219 del 10 dicembre 2012, articolo 3, comma 1, Cass., sez. 6-1, 14 gennaio 2016, numero 432 , trattandosi di giudizi tra le stesse parti, tranne l'ipotesi in cui vi sia richiesta del pubblico ministero di dichiarazione dello stato di adottabilità , ha anche l'effetto di evitare la proposizioni di azioni di disturbo , volte a paralizzare l'efficacia di statuizioni non gradite, puntando sulla mancata conoscenza completa della situazione di conflitto genitoriale o sull'allegazione di fatti diversi. Si e', dunque, in presenza di una vis attractiva predeterminata ex lege, dettata da una connessione oggettiva e soggettiva e legata ad una esigenza di effettività ed uniformità della tutela giudiziale, realizzabile soltanto mediante la devoluzione delle controversie ad un unico giudice, quale che sia il grado della controversia, in modo che il quadro fattuale sul quale sono assunti provvedimenti in tema di affidamento di minori sia il medesimo per i provvedimenti ex articolo 330 e 333 c.c. A tale soluzione non osta neppure il salto di un grado, peraltro privo di copertura costituzionale o la diversa natura dei giudizi di primo e secondo grado. Tra l'altro tali giudizi sono sottoposti al rito camerale, quindi ad un rito all'interno del quale non operano le preclusioni del rito ordinario, potendo essere allegati in ogni tempo nuovi fatti e dedotte nuove prove Cass., numero 14022 del 2000 . 1.4.Si aggiunge che se è vero che l' articolo 333 c.c. , in caso di sussistenza di pregiudizio per i minori, prevede che il tribunale per i minorenni possa emettere i provvedimenti convenienti, tuttavia l' articolo 155 c.c. , prima e dopo la novella del 2006, ma anche con l'introduzione dell' articolo 337-ter c.c. , prevede che il giudice della separazione possa decidere anche ultra petitum, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa. Del resto, ai sensi della L. numero 898 del 1970, l'articolo 6, comma 8, in sede di divorzio, il tribunale può procedere all'affidamento dei minori a terzi, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori. Ancora l'articolo 709-ter c.c. precisa che il giudice della separazione può emettere provvedimenti opportuni, anche quando emergano gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore Cass., 22 maggio 2014, numero 11412 Cass., sez. 6-1, 5 ottobre 2011, numero 20352 . 2. Pertanto, l'affermazione della Corte d'appello dell'Aquila, secondo la quale la decisione avrebbe potuto avere ad oggetto solo fatti sopravvenuti alla pronuncia stessa in sede di divorzio , anche se formalmente errata, in assenza di un'ipotesi di dipendenza o di continenza ex articolo 39 c.p.c. , non ha impedito al giudice di appello di esaminare ugualmente i fatti accaduti prima della pronuncia della sentenza che, in sede di divorzio, aveva disposto l'affidamento esclusivo della minore M.G. alla madre. E' stata, dunque, valutata nel complesso la capacità genitoriale della madre, che è stata ritenuta genitore idoneo all'affidamento esclusivo sulla base di ben tre consulenze tecniche d'ufficio. 2.1. Tra l'altro, con riferimento ai fatti dedotti sotto le lettere A e D del ricorso introduttivo del M. in particolare sub A l'avere la resistente costantemente affidato la minore ai nonni materni e, successivamente al decesso del padre della D.D. intervenuto nel maggio 2020 , alla nonna materna, nonostante l'asserita incapacità degli stessi sub D né la dedotta irresponsabile propensione della D.D. ad esporre la bambina a pericoli, anche solo potenziale, verificatisi negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, va ribadito che la Corte di appello, nella sostanza, ha confermato la piena capacità genitoriale della madre. Va sottolineato, poi, che i nonni sono una risorsa per le famiglie, e non certo causa di decadenza dalla responsabilità genitoriale. 2.3.La Corte d'appello, dunque, avendo in precedenza deciso la controversia tra i coniugi in relazione all'affidamento esclusivo della minore M.G. alla madre, con la previsione di incontri protetti da parte del padre, da svolgersi presso la casa di questi, ha evidenziato la sussistenza della piena capacità genitoriale della D.D., desunta, tra l'altro, dall'espletamento di ben tre consulenze tecniche d'ufficio, redatte in sede di modifica delle condizioni di separazione ex articolo 710 c.p.c. , in sede di giudizio di divorzio in primo grado, ed in appello. La Corte ha infatti affermato che i fatti precedenti alla pronuncia della sentenza di divorzio non possono essere per la prima volta dedotti nell'ambito del presente procedimento al fine di sovvertire la decisione assunta in quella sede relativamente alla riconosciuta piena capacità genitoriale della madre ed all'affidamento esclusivo ad essa della minore . Del resto, la Corte territoriale ha riportato anche brani della CTU svolta in sede di appello nel giudizio di divorzio, nell'ambito del quale il consulente tecnico d'ufficio Dott.ssa M.O., ha evidenziato la necessità di tutelare dal punto di vista dello sviluppo evolutivo la minore M.G. , la quale ha manifestato un pensiero lucido e chiaro rispetto alla modalità disfunzionale del padre all'interno della loro relazione . Il giudice d'appello ha anche riportato il giudizio critico nei confronti del M. in ordine allo svolgimento del suo ruolo genitoriale il M. ha esposto e continua ad esporre la figlia a situazioni francamente dolorose ed angoscianti per la bambina che tuttavia continua a negare senza alcuna possibilità di consapevolezze cambiamento Al contrario, con riferimento alla madre, la Corte distrettuale ha espresso un giudizio ampiamente positivo sulla capacità di accudimento della minore, affermando che con riferimento alla asserita resistenza della D.D. a ricorrere ai congedi ed ai permessi per prendersi cura della figlia, specie in occasione del lockdown, si rileva che la prospettazione del ricorrente risulta smentita dalla documentazione prodotta dalla D.D. che dimostra come la stessa, durante il periodo del lockdown, ha lavorato in smarticolo working accudendo regolarmente la figlia . Il particolare il rapporto di confidenza e di fiducia tra madre e figlia è stato valorizzato dalla Corte d'appello laddove ha ritenuto che la minore M.G. ha provveduto spontaneamente a disinstallare l'app dopo aver riflettuto insieme alla madre sul contenuto di alcuni messaggi e domande che tendevano ad analizzare le abitudini di M.G. . 2.4.Non v'e' stata, poi, l'omessa pronuncia di cui agli articolo 99 e 112 c.p.c. , in quanto la Corte d'appello ha fornito risposta a tutti i capi di domanda formulati dal ricorrente, mentre non possono certo considerarsi tali gli elementi istruttori cui fa perno la decisione finale. Si è affermato, infatti, che il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova Cass., sez. 1, 23 marzo 2017, numero 7472 . 3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce l'omesso esame del fatto decisivo e controverso afferente al collocamento abituale della minore presso i nonni materni incapaci in epoca successiva alla sentenza numero 98/2020 conclusiva del grado di appello del giudizio divorzile, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 Nullità del procedimento per violazione dei principi della domanda e del dispositivo sostanziale ex articolo 99 e 112 c.p.c. In relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, per omessa pronuncia sul medesimo capo . Il giudice d'appello, quindi, oltre a non aver esaminato lo stato di incapacità dei nonni materni, cui talora era affidata la minore M.G., nel periodo antecedente alla pronuncia della sentenza di divorzio, non ha poi valutato neppure gli accadimenti successivi a tale data, sempre in relazione al preteso stato di incapacità dei nonni. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Invero, il ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla circostanza che la D.D. portava la minore M.G. dei nonni materni, che non sarebbero stati idonei alla custodia della piccola, in ragione delle patologie che li affliggevano. In realtà, il ricorrente chiede una nuova valutazione degli elementi istruttori. 3.3. Tuttavia, a prescindere dalla considerazione che il nonno paterno è deceduto, purtroppo, per il carcinoma al pancreas che lo affliggeva, il fatto che la nonna materna assumesse farmaci antidepressivi non dimostra in alcun modo che la stessa fosse inidonea a prendersi cura della minore per brevi periodi di tempo non essendo stata dimostrata la collocazione presso i nonni per lunghi periodi . La Corte di appello, infatti, ha preso posizione sul punto evidenziando, tra l'altro, con valutazione di fatto congrua e convincente, che il giudice d'appello ha fondato le proprie argomentate valutazioni in ordine alla capacità genitoriale della D.D., sulla base di ben tre consulenze tecniche d'ufficio, effettuate, rispettivamente, nel corso del giudizio di modifica delle condizioni di separazione ex articolo 710 c.p.c. , nel corso del giudizio di divorzio, in primo grado, e sempre nel corso del giudizio di divorzio, in appello. 4. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole dell'omesso esame del fatto decisivo e controverso afferente alla esposizione della minore al pericolo di contagio da Covid-19 in riferimento all'episodio della trasferta fuori regione del 5-9 agosto 2020, analizzato dal giudice a quo soltanto sotto il differente profilo della mancata comunicazione preventiva al genitore non collocatario, ed invece negletto sotto il profilo della principale ed autonoma causa petendi . Per il ricorrente malgrado la motivazione resa sul fatto storico dalla Corte d'appello, sarebbe stata omessa l'indagine sotto il profilo dell'esposizione della minore al pregiudizio virale. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.2. Il ricorrente, infatti, non indica il dove, il come ed il quando, si sia discusso di tale specifica questione del Covid Cass., sez.unumero , 7 aprile 2014, numero 8053 , in relazione all'episodio della temporanea assenza della minore dal 5 al 9 agosto 2020 presso i parenti della D.D., essendosi doluto il M. esclusivamente della circostanza di non essere stato avvertito dell'assenza della minore per tali giorni, essendo impossibilitato a contattarla doglianza di cui alla lettera G del ricorso di prime cure . La questione, dunque, è nuova, e quindi inammissibilmente proposta in sede di ricorso per cassazione. Tra l'altro, come ammette espressamente il ricorrente, la Corte d'appello ha espressamente preso in considerazione il denunciato isolamento della minore nei pressi di Omissis , evidenziando che la bambina aveva trascorso un weekend ad Omissis , appunto, in compagnia della zia e dei cugini, non ravvisando nella omessa comunicazione al padre del momentaneo recapito della minore una condotta tale da rappresentare un grave pregiudizio arrecato a M.G 5. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce l'omesso esame del fatto decisivo e controverso afferente alla esposizione della minore al pericolo di contagio da Covid-19 ed alla omessa vigilanza sulla minore in riferimento all'episodio della serata del 19 giugno 2020 nella città di Omissis , del tutto trascurato dal giudicante . La Corte d'appello non ha in alcun modo valutato tale episodio, pure descritto dal ricorrente nell'istanza per l'adozione dei provvedimenti urgenti. 5.1. Il motivo è infondato. 5.2. Invero, la Corte d'appello, con motivazione congrua ed analitica, ha esaminato nel suo complesso tutte le doglianze del ricorrente, soprattutto alla luce delle tre consulenze tecniche d'ufficio espletate, che hanno confermato la piena attitudine della madre nel suo ruolo di genitore La valutazione della capacità genitoriale del M. è stata effettuata nell'ambito del giudizio di divorzio sulla scorta delle risultanze di ben tre CTU, l'ultima delle quali disposta da questa Corte d'espletate nell'anno 2019, ha offerto alla Corte elementi di valutazione per confermare l'affidamento esclusivo alla madre, rivelatasi quale soggetto adeguatamente idoneo a svolgere il suo ruolo corrispondendo e interagendo in maniera sana ed autentica con i bisogni e le esigenze della minore a fronte della persistenza di problematiche di personalità del padre e delle gravi ripercussioni in tema di sensi di colpa , manifestatesi sulla figlia minore, che hanno indotto la Corte a confermare le modalità di visita come stabilire al tribunale . 6. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione della norma di diritto ex articolo 336, comma 2, c.p.c. ed articolo 336-bis, comma 1, c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, per omessa audizione della minore ultra dodicenne in difetto di motivazione idonea e sufficiente. Nullità del procedimento in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, per la medesima ragione . 6.1. Il motivo è infondato. 6.2. Infatti, l' articolo 336-bis, c.c. , prevede che il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati i provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato . Al comma 2 si prevede che l'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari . Pertanto, si è ritenuto che la necessità di una specifica delega del giudice all'esperto nominato per procedere all'audizione origina dal rilievo che l'incombente riveste, in quanto diretto a raccogliere le opinioni di bisogni effettivi del minore, nel rapporto di strumentalità con il suo diritto alla partecipazione al procedimento che lo riguarda. L'ascolto indiretto del minore operato su delega del giudice da parte dell'esperto nominato ai sensi dell' articolo 336-bis, c.c. , non è mai questione terminologica, ma di metodo. Tale incombente risulta soddisfatto, quindi, non solo ed esclusivamente se vi sia stato l'utilizzo del termine nel conferimento dell'incarico al tecnico, ma per le modalità in base alle quali è operato. La libera e consapevole partecipazione del minore al procedimento e', dunque, rispettata attraverso l'ascolto del primo che può essere realizzato in quanto sostenuto dalla professionalità dell'esperto nominato che vi proceda e dall'utilizzo che questi faccia, nella redatta relazione, di categorie nominalistiche destinate a definire, tecnicamente, le attività svolte in esecuzione dell'incarico peritale, senza che l'incombente formale demandato dal giudice possa dirsi, al contrario, inosservato solo ed in quanto manchi nel conferimento dell'incarico un'espressa delega all'ascolto Cass., sez. 1, numero 1191 del 2020 , in motivazione . 6.3. Nel 2020 la piccola M.G., nata il Omissis , aveva compiuto i 12 anni il ricorso è stato depositato il 17 agosto 2020 , ed era già stata sentita in sede di consulenza tecnica d'ufficio, palesando evidenti difficoltà alla narrazione dei fatti che la vedevano coinvolta, generandole estremo dolore e tristezza. 6.4. Non v'e' dubbio che l'obbligatorietà della audizione del minore, anche nel regime giuridico previgente rispetto alla L. numero 219 del 2012 , che ha abrogato l' articolo 155-sexies c.c. , era stata sancita dall'orientamento di legittimità Cass., numero 11687/2013 Cass., numero 19327/2015 Cass., numero 12957/2018 . Si è affermato, in particolare, che l'audizione è una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del minore ed a raccogliere opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto Cass., numero 19202/2014 . 6.5. Con riferimento al minore dodicenne si è ritenuto che la presunzione della capacità di discernimento, fissata in via legislativa, imponesse al giudice di primo grado di prevedere, anche d'ufficio, una scansione procedimentale dedicata all'ascolto, da svolgersi secondo le modalità stabilite dall'articolo 336-bis, commi secondo e terzo, all'interno delle quali spiccano l'obbligatorietà della conduzione da parte del giudice e la preventiva informazione del minore sulla natura del procedimento e sugli effetti dell'ascolto, salvo che sia motivatamente ritenuto superfluo l'ascolto o contrario all'interesse del minore Cass., numero 13274/2019 Cass., numero 1687/2013 Cass., numero 6129/2015 . Con riguardo al minore infra dodicenne, capace di discernimento, costituisce principio di legittimità consolidato quello per cui l'audizione è prevista a pena di nullità, per cui incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione-tanto più necessaria quanto più l'età del minore sia prossima a quella dei 12 anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto, non solo se ritenga il minore infra dodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio Cass., sez. 1, numero 1327/2019 Cass., numero 12957/2018 . 7. Nella specie, la Corte ha evidenziato tutte le ragioni, pienamente convincenti condivisibili, per le quali non era opportuna la nuova audizione della minore M.G., all'epoca dodicenne, proprio per il forte dolore provocatole dalla narrazione di fatti che vedevano il proprio padre agire continuamente in giudizio nei confronti della madre. Sarebbe stata questa, allora, la nuova ed ennesima occasione in cui la minore avrebbe avuto piena consapevolezza dell'atteggiamento del padre nei confronti della madre in tale situazione disporre l'ascolto della minore significherebbe metterla a conoscenza dell'ennesimo procedimento instaurato dal padre nei confronti della madre, facendo di nuovo vivere il disagio e la frustrazione che la situazione di perenne conflitto in genere lei, esponendola al rischio di ulteriore accentuazione del senso di colpa rilevato dalle gravi affermazioni confidate alla madre, all'amica, alla cugina e confermate alla CTU riguardo al desiderio di non esistere o di non volere mai essere nata così la madre non avrebbe subito tutte le denunce del padre . La Corte ha evidenziato che dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di appello, nel giudizio divorzile, redatta dalla Dott.ssa M. e' inoltre emerso il profondo senso di disagio e di frustrazione, nonché il senso di colpa, sviluppati dalla minore in relazione alle numerose denunce, azioni e diffide proposte dal padre contro la madre di cui ha avuto conoscenza a causa della presenza in casa del padre di fogli, carte, cose sul computer e sul tavolo della casa che parlano di denunce, diffide, dove c'e' il nome della mamma e di altre persone , in relazione alle quali ha riferito al c.t.u. mi preoccupa vedere queste cose . non chiedo niente a papà perché ho paura non chiedo per non sentire, non chiedo altro per non sentire, mi basta e avanza leggere i titoli, già questi mettono paura Aggiungendo poi di piangere spesso . piango anche ora .se lo non ci fossi . abbassa la voce . così mamma non veniva denunciata papà . . 8. Le spese del giudizio di legittimità, in ragione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo. 8.1. La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato Cass., sez. 6-3, 19 febbraio 2020, numero 4216 . P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente D.D. le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, otre Euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dello Stato le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 1, se dovuto.