Una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione nella specie, con riguardo all’occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell’art. 2941, comma 1, n. 8 c.c. , l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo , rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso.
La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, in applicazione dell' art. 12, comma 5 D. Lgs. n. 241/1997 . Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo . Il caso. Un avvocato ha proposto opposizione contro un avviso di addebito relativo a contributi non corrisposti alla Gestione separata INPS per l'anno 2009. Il Tribunale di Cagliari ha accolto l'opposizione sul presupposto che la ricorrente non era tenuta ad iscriversi a tale Gestione non appartenendo ai destinatari elencati in modo tassativo dall' art. 2 legge n. 335/1995 . Con appello incidentale l'avvocato ha chiesto di dichiarare prescritte le pretese dell'INPS, azionate il 1 luglio 2015. La Corte d'Appello di Cagliari, pur affermando l'obbligo di iscrizione della professionista alla Gestione separata, ha ritenuto dirimente l'eccezione di prescrizione sul presupposto che il diritto dell'INPS di percepire la contribuzione relativa all'anno 2009 si è prescritto il 16 giugno 2015, per il decorso del quinquennio, che si computa a partire dal 16 giugno 2010, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. n. 435/2001 . E' ininfluente la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che non rappresenta il presupposto del credito contributivo e non costituisce riconoscimento dell'altrui diritto, con efficacia interruttiva della prescrizione. Né rilevano le difficoltà connesse all'accertamento del reddito imponibile prima della presentazione della dichiarazione dei redditi né la mancata compilazione del quadro RR della stessa. Il termine iniziale della prescrizione. La Suprema Corte ha per prima cosa ricordato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi ex art. 55 R.D. n. 1827/1935 e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi l'obbligazione nasce dal fatto costitutivo della produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione è presentata solo a fini fiscali. I termini di versamento dei contributi sono definiti dall' art. 18 comma 4 D. Lgs. n. 241/1997 , che all'art. 12 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto. Per i contributi relativi all'anno 2009 il d.P.C.m. 10 giugno 2010 ha differito al 6 luglio 2010 l'obbligo di versamento dei contributi per i soggetti tenuti agli studi di settore dunque, è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l'INPS può far valere i propri diritti. Erronea individuazione del termine di prescrizione. La parte che eccepisce la prescrizione ha solo l'onere di allegarne l'elemento costitutivo, cioè l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge e spetta al giudice qualificare l'inerzia alla stregua del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e condurre all'individuazione di un termine più esiguo o più ampio. L'erronea individuazione del termine applicabile, del suo inizio o del suo epilogo, non inficia pertanto la valida proposizione dell'eccezione. Atteso ciò, bisognava verificare se la mancata impugnazione delle statuizioni adottate dalla Corte territoriale determinasse il formarsi di un giudicato idoneo a precludere il rilievo d'ufficio. Dopo aver precisato che il giudicato cade sull'unità minima di decisione che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve una questione dotata di una propria autonomia la Suprema Corte ha concluso che ove si impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente l'interruzione, anche in sede di legittimità si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile scomporre la decisione sulla prescrizione. Tale principio si estende anche alle cause di sospensione della prescrizione.
Presidente Berrino Relatore Cerulo Fatti di causa 1.- L'avvocato S.M. ha proposto opposizione contro l'avviso di addebito n. OMISSIS , concernente i contributi non corrisposti alla Gestione separata dell'INPS per l'anno 2009. Il Tribunale di Cagliari ha accolto l'opposizione, in base al rilievo che la ricorrente non è tenuta a iscriversi alla Gestione separata, a norma della L. n. 335 del 8 agosto 1995, art. 2, comma 26, che elenca in modo tassativo i destinatari di tale obbligo. 2.- L'INPS ha appellato in via principale la sentenza, sostenendo che il mero versamento di un contributo integrativo non valga ad escludere l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata. S.M. , dal canto suo, ha proposto appello incidentale e ha chiesto di dichiarare prescritte le pretese dell'INPS, azionate il 1 luglio 2015, allorché il termine quinquennale di prescrizione era già decorso. 3.- Con sentenza pronunciata l'11 settembre 2019 e pubblicata il 17 settembre 2019 con il numero 179/2019, la Corte d'appello di Cagliari ha rigettato l'appello principale e ha accolto l'appello incidentale, confermando la decisione impugnata sia pure con diversa motivazione . La Corte territoriale, pur affermando l'obbligo d'iscrizione della professionista alla Gestione separata, ha ritenuto dirimente l'eccezione di prescrizione posta a fondamento dell'appello incidentale. A fondamento della decisione, il giudice d'appello ha svolto le seguenti argomentazioni. 3.1.- Il diritto dell'INPS di percepire la contribuzione relativa all'anno 2009 si è prescritto il 16 giugno 2015, per il decorso del quinquennio, che si computa a partire dal 16 giugno 2010, termine fissato per il versamento dei contributi in base al D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, art. 17 . È ininfluente la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che non rappresenta il presupposto del credito contributivo e non costituisce riconoscimento dell'altrui diritto, con efficacia interruttiva della prescrizione. Non rilevano le difficoltà di fatto connesse all'accertamento del reddito imponibile prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. L'INPS dispone comunque di un servizio ispettivo che ben può verificare, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, l'importo delle fatture emesse da un professionista non iscritto alla Cassa d'appartenenza. 3.2.- Non si può neppure ritenere che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi configuri un comportamento doloso del debitore, idoneo a sospendere il corso della prescrizione art. 2941, n. 8, c.c. il contribuente ha comunque compilato il quadro CM della citata dichiarazione e tale condotta è incompatibile con l'occultamento doloso che l'Istituto ha prospettato. 3.3.- Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese della fase di gravame, in considerazione delle incertezze della giurisprudenza, anche di legittimità, sulle questioni dibattute. 4.- L'INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, con ricorso notificato mediante PEC il 16 marzo 2020 e affidato a un solo motivo. 5.- S.M. resiste con controricorso. 6.- Il ricorso è stato originariamente assegnato alla sezione di cui all' art. 376 c.p.c. , comma 1. 6.1.- Su proposta del relatore designato, che aveva ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto imperniato sulla deduzione di un errore di diritto a fronte di un accertamento di fatto, sindacabile nei ristretti limiti dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte, a norma dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1. 6.2.- Il ricorrente, in prossimità dell'adunanza, ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. L'INPS, inoltre, ha rilevato che la prescrizione decorre non dal 16 giugno 2010, ma dal 6 luglio 2010, in quanto trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010. L'indicato decreto, per tutti i contribuenti e non solo per quelli in concreto soggetti dal punto di vista fiscale alle risultanze degli studi di settore, differisce al 6 luglio 2010 il termine per il versamento dei contributi. Quanto al corretto termine d'inizio della prescrizione, ben potrebbe provvedere anche il giudice di legittimità a individuarlo e non sarebbero vincolanti, a tale riguardo, le allegazioni delle parti. 6 . 3.- Con ordinanza 1 aprile 2022 , n. 10596, la Corte in camera di consiglio ha ritenuto necessario approfondire la questione, di valenza nomofilattica, della rilevabilità d'ufficio della corretta individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dei contributi. La causa, pertanto, è stata rimessa alla pubblica udienza di questa sezione, in applicazione dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. 7.- Fissata alla pubblica udienza del 7 luglio 2022, la causa è stata tuttavia trattata in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, in quanto nessuno degl'interessati ha formulato istanza di discussione orale ai sensi dell' art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 . 7.1.- Il Pubblico Ministero ha chiesto di rigettare il ricorso, in quanto inammissibile e comunque infondato la questione della decorrenza della prescrizione non sarebbe stata correttamente introdotta nel processo. 7.2.- Sia la parte ricorrente che quella controricorrente hanno presentato in cancelleria le memorie, a norma dell' art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1.- L'INPS denuncia art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. , in relazione alla L. n. 335 del 1995 art. 2, commi 26-31, al D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, art. 18, comma 12, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111 , al D.Lgs. n. 462 del 18 dicembre 1997, art. 1, e al D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, art. 10, comma 1. Avrebbe errato la Corte d'appello di Cagliari nell'escludere la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, nel caso di omessa compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi, specificamente dedicato alla determinazione dei contributi da parte del Fisco in base al D.Lgs. n. 462 del 1997 art. 1 e al D.Lgs. n. 241 del 1997 art. 10 . Solo la compilazione del quadro RR avrebbe consentito all'INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, assoggettato all'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata. La professionista, omettendo di compilare il quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti , avrebbe eluso il controllo automatico demandato agli uffici finanziari. Ad avviso del ricorrente, nessuna prescrizione, pertanto, si sarebbe compiuta. 2.- Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dalle eccezioni d'inammissibilità formulate nel controricorso, sotto un duplice profilo. 2.1.- L'avvocato S. sostiene che il ricorso sia inammissibile, innanzitutto perché carente dell'esposizione sommaria dei fatti della causa, imposta, a pena d'inammissibilità, dall' art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 3. Il ricorrente non avrebbe prospettato tutti gli elementi indispensabili per consentire a questa Corte una cognizione completa dell'oggetto della controversia e si sarebbe limitato a una riproduzione pedissequa degli atti di causa. Il ricorso sarebbe inammissibile, in secondo luogo, perché difetterebbe di un'esposizione chiara e specifica delle censure, in spregio all' art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4, che impone al ricorrente, sempre a pena d'inammissibilità, di specificare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano . 2.2.- Entrambe le eccezioni devono essere disattese. Quanto al primo profilo d'inammissibilità eccepito dalla parte controricorrente, si deve evidenziare che il ricorso racchiude un'esposizione perspicua e completa degli antecedenti processuali rilevanti e consente così a questa Corte di ricostruire il senso e la portata delle censure, senza dover attingere ad altre fonti. L'Istituto non si limita a trasfondere nel ricorso i passi salienti della pronuncia impugnata, ma si premura di collocare le doglianze nel dibattito processuale, così da rendere ragione delle critiche rivolte al ragionamento della Corte di merito. Non sussiste neppure il secondo profilo d'inammissibilità adombrato nel controricorso. L'illustrazione dell'unico motivo di ricorso è scevra dalle lacune segnalate a sostegno dell'eccezione. Come si può desumere dall'ampiezza delle difese della parte controricorrente, l'esposizione non solo è intelligibile e delimita in maniera nitida il tema del decidere, ma è anche avvalorata dai pertinenti richiami alla normativa applicabile e alla giurisprudenza di questa Corte. 3.- Il ricorso è fondato, nei termini e per i motivi di seguito precisati. 4.- La questione rimessa dall'ordinanza interlocutoria concerne il tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, sul quale sono oramai costanti gli orientamenti di questa Corte, che devono essere anche in questa sede ribaditi. 4.1.- La prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018 , 19403 del 2019 , 1557 del 2020 l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273 in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970 , punto 14 . Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone R.D.L.n. 1827 del 4 ottobre 1935, l'art. 55, convertito, con modificazioni, nella L. n. 1155 del 6 aprile 1936 i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati . 4.2.- I termini di versamento dei contributi sono definiti dal D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, art. 18, comma 4, i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi . Quanto a tali ultimi termini, del menzionato D.Lgs. n. 241 del 1997 art. 12, comma 5, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel D.Lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18 di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047 , punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816 . 4.3.- Quanto ai contributi relativi all'anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010. L'art. 1, comma 1, del citato d.P.C.m. così stabilisce I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L.n. 331 del 30 agosto 1993, art. 62-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti a entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione b dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo . Si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2010, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l'INPS può dunque far valere i propri diritti. 4.4.- Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, questa Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. A favore di tale interpretazione, milita l'univoco dettato letterale della previsione del decreto, che contraddice la lettura riduttiva, propugnata dalla controricorrente nella memoria illustrativa. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione sentenza n. 10273 del 2021, cit. . Pertanto, ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi Cass., sez. VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668 nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VIL, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8 , e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336 . 5.- La sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, ha trascurato di tener conto del differimento al 6 luglio 2010, applicabile in base alle richiamate previsioni del decreto, inscindibilmente connesse con la fonte primaria. L'unico motivo di ricorso si appunta sulla sospensione della prescrizione. Il tema del dies a quo del relativo termine risulta prospettato nella memoria depositata in vista dell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. L'ordinanza interlocutoria ha rimesso la causa a questa sezione allo scopo di valutare se, a fronte d'un ricorso così strutturato, sia rilevabile d'ufficio in questa sede - o sia per contro preclusa dal giudicato interno - la questione della corretta individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dei contributi. L'individuazione del dies a quo della prescrizione non soltanto ha priorità logica rispetto al tema della sospensione, posto dall'unico motivo di ricorso, ma si rivela anche dirimente la considerazione del dies a quo sancito dalla legge 6 luglio 2010 renderebbe efficace l'atto interruttivo ricevuto il 1 luglio 2015 e potenzialmente superflua quella disamina sulla sospensione che il motivo di ricorso presuppone. 6.- La questione rimessa alla pubblica udienza, che trascende il contenzioso sulla contribuzione previdenziale, si profila con caratteri peculiari, che non consentono di evincere elementi risolutivi dalle pronunce menzionate dall'Istituto nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza pagina 3 . Nei giudizi decisi con tali pronunce Cass., sez. VI-L, 18 febbraio 2022, n. 5312, 3 febbraio 2022, n. 3457, e 14 ottobre 2021, n. 28123 Cass., sez. lav., 8 novembre 2021, n. 32467, 19 aprile 2021, n. 10273, e 23 febbraio 2021 , n. 4899 , l'individuazione del dies a quo della prescrizione formava oggetto di uno specifico motivo di ricorso e risultava dunque - senz'ombra di dubbio - controversa. Nel presente giudizio, le doglianze non investono ex professo l'identificazione del dies a quo del termine applicabile. Tale specificità ha generato i dubbi interpretativi, che sono all'origine della scelta di rimettere la causa alla pubblica udienza e di sollecitare così l'apporto dialettico del Pubblico Ministero e delle parti. 7.- L'analisi deve prendere le mosse dai tratti distintivi della prescrizione, che si riverberano anche sui profili processuali della rilevabilità d'ufficio e del giudicato interno, d'importanza cruciale ai fini dell'inquadramento dell'odierna questione. 8.- Elemento costitutivo della prescrizione art. 2934 c.c. è l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge Cass., S.U., 25 luglio 2002, n. 10955 . La parte, alla cui iniziativa l'eccezione è riservata art. 2938 c.c. , ha soltanto l'onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell'inattività da ultimo, Cass., S.U., 13 giugno 2019, n. 15895 , in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel rapporto di conto corrente . 9.- La determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell'estinzione, si configura come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge sentenza n. 10955 del 2002, cit. . Spetta al giudice qualificare l'inerzia alla stregua del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all'individuazione di un termine più esiguo o più ampio Cass., sez. III, 7 maggio 2021, n. 12182 . Come quaestio iuris si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione, che costituisce il fulcro della questione prospettata con l'ordinanza interlocutoria. Il giudice è chiamato a valutare d'ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti di recente, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047 , punto 21 Cass., sez. VI-L, 10 novembre 2021, n. 33169, punto 10 . L'erronea individuazione del termine applicabile, del suo inizio o del suo epilogo, non inficia, pertanto, la valida proposizione dell'eccezione Cass., sez. lav., 27 ottobre 2021, n. 30303 Cass., sez. I, 27 luglio 2016, n. 15631 , in quanto involge aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice iura novit curia . Tale vaglio s'impone anche in sede di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto. Accertamenti che il caso di specie non richiede, poiché l'exordium praescriptionis è sancito una volta per tutte, con portata generale, da una fonte normativa, che questa Corte è tenuta a conoscere. 10.- Rilevabili d'ufficio, purché emergano dalle prove acquisite, sono anche gli ulteriori profili che attengono alla durata e al decorso del termine. Integrano dunque eccezioni in senso lato, per giurisprudenza consolidata, i fatti interruttivi Cass., S.U., 27 luglio 2005, n. 15661 e le cause di sospensione Cass., sez. II, 30 settembre 2016, n. 19567 . Le eccezioni sono riservate alla parte solo quando la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva , ovvero quando singole disposizioni espressamente contemplino come indispensabile l'iniziativa di parte. In ogni altro caso, si devono ritenere rilevabili d'ufficio i fatti modificativi, impeditivi o estintivi che risultano dal materiale probatorio legittimamente acquisito Cass., S.U., 3 febbraio 1998, n. 1099 . La rilevabilità d'ufficio è funzionale alla salvaguardia della giustizia della decisione Cass., S.U., 7 maggio 2013, n. 10531 . Esigenza che si coglie in termini ancor più pregnanti nella materia previdenziale, permeata da interessi che travalicano i diritti individuali e perciò contraddistinta dal ruolo strategico dello Stato art. 38, comma 3, Cost. , chiamato ad assicurare, in una prospettiva solidaristica e di più efficace tutela degli stessi diritti dei singoli, la sostenibilità del sistema complessivamente inteso. 11.- Una volta che sia stato dedotto l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione, sarà il giudice, pertanto, anche in sede di legittimità, a individuare la disciplina appropriata e a scrutinare i fatti che incidono sulla durata del termine di prescrizione, al fine di verificare se sia decorso invano il tempo determinato dalla legge in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile art. 2936 c.c. . 12.- Nè la rilevabilità d'ufficio stride con l'esigenza, posta in risalto dalle conclusioni motivate del Pubblico Ministero pagina 2 , di una rituale introduzione del tema della prescrizione nella dialettica del processo. 12.1.- È ben vero che la parte, nell'allegare l'inattività del titolare del diritto, ha l'onere di specificare le coordinate temporali e le circostanze di fatto che la connotano. Dev'essere condiviso, pertanto, l'orientamento richiamato dal Pubblico Ministero allorché sia eccepita la prescrizione concernente la fase anteriore alla notificazione delle cartelle esattoriali, non si può rilevare d'ufficio la prescrizione maturata in epoca successiva alla notificazione Cass., sez. VI-L, 23 maggio 2019, n. 14135 . La ratio decidendi della pronuncia citata s'incentra sulla diversità del contesto temporale in cui la fattispecie estintiva si colloca. Tale diversità non tocca il mero profilo della qualificazione giuridica, che è appannaggio del giudice quel che muta, in questo frangente, è proprio il fatto dell'inerzia, storicamente delineato, che costituisce l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione. 12.2.- Nell'odierno giudizio, per contro, non muta l'elemento costitutivo dell'eccezione, che si sostanzia pur sempre nella prolungata inattività dell'Istituto nella riscossione dei contributi. Non mutano neppure i fatti che permettono l'esercizio del diritto e dunque determinano la decorrenza della prescrizione, in correlazione con la scadenza del termine per il versamento dei contributi. Oggetto di disputa è solo la disciplina legale che regola tale termine e che concorre dunque a definire il tempo determinato dalla legge art. 2934 c.c. , indispensabile per il compiersi della prescrizione. L'individuazione d'una diversa scadenza non esorbita dunque dai fatti ritualmente allegati e non ne altera il nucleo essenziale essa investe la qualificazione giuridica dei fatti, sui quali il contraddittorio processuale ha avuto modo di dispiegarsi appieno. La rilevabilità d'ufficio non contraddice, pertanto, le condizioni di specifica e tempestiva allegazione degli elementi costitutivi dell'eccezione. Permane inalterato, peraltro, anche il regime di prescrizione applicabile, con il correlato termine quinquennale. 13.- Qualificata come quaestio iuris l'individuazione del dies a quo della prescrizione, il punto nodale è se la mancata impugnazione delle statuizioni adottate a tale riguardo dalla Corte di merito determini il formarsi di un giudicato, idoneo a precludere il rilievo d'ufficio. La regola della rilevabilità d'ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, dev'essere coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni e opera solo quando, su tali questioni, non si sia formato il giudicato interno, atto a precluderne in radice l'ulteriore esame. Anche per quel che concerne la materia previdenziale, tale regola è stata ribadita a più riprese il giudicato interno costituisce un limite al rilievo ufficioso nel caso di questioni inerenti al difetto di legittimazione passiva Cass., sez. lav., 21 dicembre 2021, n. 41019 , all'improponibilità della domanda giudiziale per la mancata presentazione della domanda amministrativa di prestazione previdenziale o assistenziale Cass., sez. lav., 29 dicembre 2004, n. 24103 , alla decadenza sostanziale per l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto, con riguardo alla disoccupazione agricola, dal D.L. n. 7 del 3 febbraio 1970, art. 22, convertito, con modificazioni, nella L. n. 83 del 11 marzo 1970 , Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653 . 14.- In relazione alle fattispecie di volta in volta scrutinate e alla struttura che ciascuna di esse presenta, occorre enucleare quale sia la singola statuizione suscettibile di acquisire, nel contesto della decisione, la stabilità del giudicato. 14.1.- A tale riguardo, soccorrono gli art. 329 c.p.c. , comma 2, e art. 336 c.p.c. , comma 1, dettate nell'ambito della disciplina generale sulle impugnazioni Libro II, Titolo III, Capo I , tali previsioni devono essere inquadrate in una prospettiva sistematica. In virtù della prima disposizione, l'impugnazione su una parte della sentenza implica acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate , con conseguente formazione del giudicato. Di parte della sentenza discorre anche la seconda previsione, che estende gli effetti della riforma o della cassazione parziale alle parti della sentenza che dipendono dalla parte riformata o cassata. L'impugnazione della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte che da essa dipende, in virtù di un nesso di causalità imprescindibile Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691 . Dalla connessione tra le disposizioni richiamate, traspare che la parte non impugnata d'una sentenza ha il crisma del giudicato allorché si riscontrino due condizioni, l'una positiva e l'altra negativa essa si deve fondare su presupposti di fatto e di diritto diversi e autonomi rispetto alla parte impugnata e alla parte impugnata non dev'essere legata da alcun rapporto di pregiudizialità o di consequenzialità. 14.2.- Ciò posto, si deve puntualizzare che il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull'accertamento d'un fatto, ma sulla statuizione che afferma l'esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico Cass., sez. lav., 8 aprile 2000, n. 4478 in senso conforme, Cass., sez. lav., 20 dicembre 2006, n. 27196 . Il giudicato cade, pertanto, sull'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione Cass., sez. lav., 4 febbraio 2016, n. 2217 . L'impugnazione conferisce al giudice il potere di riconsiderare e riqualificare la fattispecie anche relativamente agli aspetti che, pur coessenziali, non siano stati singolarmente censurati, neppure in via implicita Cass., sez. VI-3, 16 maggio 2017, n. 12202 . 15.- Nel declinare tali principi con riguardo alla prescrizione, questa Corte ha affermato che Le questioni il cui esame può essere precluso dal giudicato interno non sono costituite dai singoli quesiti su fatto, norma ed effetto che ogni domanda ed ogni eccezione pongono al giudice, ma dalla loro congiunzione. La statuizione sulla quale poteva formarsi nella specie il giudicato era quindi quella avente ad oggetto la fattispecie prescrizione l'inerzia del titolare e l'idoneità concreta della stessa ad estinguere il diritto. Ma la deduzione da parte del ricorrente di fatti impeditivi della prescrizione ha sottratto tale statuizione al giudicato interno Cass., sez. lav., 29 ottobre 1998, n. 10832 . Il giudicato, dunque, si forma sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione, considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo che non può essere disarticolato negli elementi che intervengono a definirlo. Non assurge, per contro, alla stabilità del giudicato l'affermazione sui singoli e irrelati segmenti della fattispecie, che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante e, solo nel loro interagire, assumono significato nel mondo del diritto. 16.- In consonanza con tali indicazioni, questa Corte ha specificato che, ove s'impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente l'interruzione, anche in sede di legittimità si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile scomporre la decisione sulla prescrizione il principio iura novit curia può e deve trovare applicazione nell'intero ambito della parte di sentenza non coperta dal giudicato interno Cass., sez. lav., 21 dicembre 1999, n. 14421 , e, sempre con riguardo all'interruzione della prescrizione, Cass., sez. III, 10 luglio 2013, n. 17066 . Tali conclusioni si attagliano anche all'ipotesi in cui le doglianze riguardino le cause di sospensione della prescrizione, che interferiscono con il decorso del termine e ne influenzano la complessiva durata. La sospensione del termine di prescrizione e la corretta identificazione del termine iniziale di decorrenza non rappresentano profili distinti, avulsi l'uno dall'altro. La sospensione della prescrizione non può che essere valutata rispetto a un termine correttamente individuato nel suo esordio. Solo dal momento in cui il diritto può esser fatto valere e dunque prende avvio la prescrizione, si possono apprezzare eventuali fatti idonei a sospenderne il corso. Pertanto, l'impugnazione del profilo consequenziale della sospensione mantiene ancora viva e controversa anche la questione concernente l'identificazione del dies a quo e anche su tale tema si riespande la cognizione di questa Corte, chiamata a individuare l'esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati. 17.- Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010, senza tener conto del differimento al 6 luglio 2010, sancito dall'art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 10 giugno 2010 e rilevabile d'ufficio anche in questa sede. 18.- Si deve enunciare, in conclusione, il seguente principio di diritto Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell' art. 2941, comma 1, n. 8, c.c. , l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, in applicazione del D.Lgs. numero del 9 luglio 1997, art. 12, comma 5. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo . 19.- La sentenza impugnata, pertanto, va cassata, in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del dies a quo della prescrizione. Restano assorbiti gli ulteriori profili, dedotti con il motivo di ricorso. La causa va rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che dovrà scrutinare il tema della prescrizione dei contributi alla luce degli enunciati principi di diritto e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione.