Niente addebito alla donna che ha avuto una relazione con un altro se la crisi era pregressa all’infedeltà

I giudici respingono la tesi sostenuta dal coniuge tradito. Impossibile addebitare alla donna l’irreversibile crisi coniugale. Decisiva la constatazione che il rapporto tra moglie e marito era già deteriorato da tempo.

Separazione non addebitabile alla moglie fedifraga se il rapporto col marito è già palesemente in crisi, come testimoniato dai continui litigi Cass. civ., sez. I, ord., 8 novembre 2022, n. 32837 . Relazione. Messo da parte il fronte economico, i giudici in appello concordano con la donna, nonostante sia acclarata la relazione extraconiugale da lei avuta con un altro uomo durante il matrimonio. Così, viene escluso, contrariamente a quanto stabilito in Tribunale, l'addebito a carico della donna della separazione coniugale. In particolare, per i giudici di secondo grado la relazione extraconiugale avuta dalla donna non è stata la causa della frattura tra i coniugi, ma soltanto l'effetto di un rapporto ormai usurato e privo di qualsivoglia solidarietà e complicità . In sostanza, l'infedeltà della donna va letta, secondo i giudici, come un indicatore , ma non certo come l'origine , della crisi tra moglie e marito. Crisi. Smentita in Appello, quindi, la tesi portata avanti dall'uomo mirata ad attribuire alla consorte la colpa per l'irreversibile crisi coniugale. Identica posizione assumono anche i giudici di Cassazione vengono respinte anche in terzo grado, difatti, le obiezioni proposte dall'uomo. In premessa viene ribadito che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi , ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza . Di conseguenza, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito . Quindi si esclude l'addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale . Ebbene, dall'analisi del rapporto coniugale oggetto del processo è emerso che esso era già estremamente compromesso prima dell'inizio della relazione extraconiugale da parte della moglie avvenuta nel 2011 , e quindi già dal 2008 . In particolare, la figlia della coppia ha ricordato molteplici litigi tra i coniugi, con offese da parte del padre nei confronti della moglie, che evitava di reagire, mentre il padre imponeva alle figlie di assistere alle discussioni . In questo quadro, poi, si inserisce anche l'atteggiamento prevaricatore tenuto dall'uomo, come certificato anche dai suoceri, i quali hanno raccontato che, invitati nel 2009 dalla figlia per festeggiare, a sorpresa, il compleanno dell'uomo , erano rimasti colpiti dall'atteggiamento del genero, il quale, anziché apprezzare l'iniziativa, se n'era dimostrato contrariato e aveva lasciato la compagnia, andando in camera da letto e rifiutando di partecipare al pranzo . Palese, quindi, concludono i giudici, come il contesto familiare fosse già disgregato precedentemente alla relazione adulterina avuta dalla donna, che quindi non può essere ritenuta colpevole per l'irreversibile crisi coniugale.

Presidente Acierno Relatore D’Orazio Il testo integrale dell’ordinanza sarà disponibile a breve.