Patrocinio a spese dello Stato: le indicazioni del TAR Lombardia sulla liquidazione del compenso avvocati

Con Circolare del 4 novembre 2022, il TAR Lombardia affronta il tema controverso della “Liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore delle parti processuali ammesse al patrocinio a spese dello Stato”, con l’obiettivo di fornire ai magistrati e agli Uffici di Segreteria un contributo di lettura della normativa in vigore d.P.R. numero 115/2002 .

Secondo il Collegio «a la liquidazione può riguardare anche solo una fase o un grado del giudizio b la disposizione secondo cui essa ha luogo “comunque” al momento della cessazione dell'incarico del difensore ha valore sussidiario, nelle ipotesi - la maggioranza dei casi, nella pratica processuale - in cui essa non sia stata già compiuta nelle singole fasi o nei singoli gradi del giudizio c giudice competente è “l'autorità giudiziaria che ha proceduto”». Riguardo a quest'ultima non vi sono ulteriori indicazioni pertanto si può ritenere che «la scelta tra l'organo monocratico e il collegio ai fini della competenza per la liquidazione di onorari e spese del gratuito patrocinio deve far riferimento al giudicante che ha concluso la fase o il grado per cui occorra provvedere. Giudice competente, dunque, è quello – monocratico o collegiale – che ha definito la fase o il grado di giudizio cui inerisce la liquidazione». Per quanto riguarda i criteri di liquidazione, l'articolo 82, comma 1, d.P.R. cit. dispone che «la liquidazione di onorari e spese del gratuito patrocinio è definita con decreto osservando la tariffa professionale, in modo che non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti, tenuto conto dell'impegno professionale e in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa», fissando, così, il limite massimo della liquidazione, identificandolo nei valori medi della tariffa professionale, nonché i moduli della stessa come riconosciuti nell'impegno professionale profuso dal difensore – oggettivamente riscontrabile – e nell'incidenza degli atti assunti sulla posizione processuale dell'assistito. Si applicano i parametri previsti per le professioni legali dal d.m. numero 140/2012, concernente il regolamento per la liquidazione da parte di organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, definiti a termini del d.m. numero 55/2014. Per quanto riguarda il rito applicabile, si dovrà assumere lo stesso rito adottato per il provvedimento conclusivo della stessa fase o dello stesso grado di giudizio. La domanda di liquidazione di onorari e spese del gratuito patrocinio sarà trattata, dunque, in udienza pubblica o camerale, oppure in sede monocratica, secondo il rito adottato per il provvedimento conclusivo.

TAR Lombardia, Circolare del 4 novembre 2022