Per la Suprema Corte, per decidere se sia impugnabile un lodo per violazione delle regole di diritto, occorre considerare la legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Questo è l'importante principio definito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza, emessa il 14 settembre del 2022 a definizione di un ricorso iscritto nel 2017, e depositata il successivo 7 novembre. La sentenza statuisce, esaminando un caso di impugnazione di arbitrato internazionale , un importante principio di diritto, risolvendo una questione relativa alla legge applicabile al momento del reclamo, e alle relative conseguenze. La questione sottoposta alla prima Sezione riguardava una compravendita internazionale di un bene risultato, a dire dell'acquirente, difettoso e inadatto all'uso. Dopo vari tentativi di risolvere la questione bonariamente, questi attivava la clausola arbitrale internazionale , che prevedeva peraltro la presenza di un arbitro unico. Questi emetteva due lodi, uno non definitivo che rigettava l'eccezione preliminare di prescrizione , e l'altro finale che accoglieva le tesi dell'acquirente. I lodi venivano impugnati dalla società venditrice dinanzi alla Corte d'appello competente, per violazione delle regole di diritto. Il gravame veniva accolto e i lodi venivano annullati. Secondo la sentenza d'appello, poiché la Convenzione di Vienna , pur contemplando la disciplina della denuncia dei vizi alla stregua dell'articolo 39, commi 1 e 2, non prevede tuttavia un'analoga disposizione in tema di prescrizione, l'affermazione operata dall'arbitro, secondo il quale l'azione proposta non poteva considerarsi prescritta, in ottemperanza ai termini di decadenza stabiliti dall'articolo 39 della Convenzione di Vienna costituisce un errore di diritto, che, ai sensi dell' articolo 829, comma 3, c.p.c. , comporta la nullità del lodo non definitivo e, conseguentemente, del lodo definitivo», posto che alla luce della riportata considerazione «l'arbitro unico doveva pertanto individuare la norma sulla prescrizione applicabile alla fattispecie secondo i principi generali della Convenzione di Vienna o in base alle norme di diritto internazionale privato». Contro la sentenza d'appello promuoveva ricorso, articolato in tre motivi, la società acquirente, di cui il primo sosteneva l'inammissibilità dell'impugnazione del gravame poiché la normativa allora vigente escludeva la possibilità di impugnazione per motivi di diritto. Non è possibile impugnare per motivi di diritto, in caso di arbitrato internazionale, un lodo emesso dopo l'entrata in vigore dell' articolo 829, comma 3, cod. proc. civ. , a meno che questo non sia stabilito espressamente nella convenzione di arbitrato. La Suprema Corte, Prima Sezione, ha accolto il ricorso, relativamente al primo motivo, che allegava violazione dell'articolo 829 per errata individuazione della normativa intertemporale da applicare ad un lodo internazionale reso successivamente al 2006 in base ad una convenzione stipulata in data anteriore. Più in dettaglio, deduce la società ricorrente, richiamando l'insegnamento reso da SS.UU. 9341/2016 – ma nello stesso solco anche SS.UU 9284/2016 e 9285/2016 – riguardo all'arbitrato di diritto interno secondo cui onde per stabilire, nel caso in cui l'impugnazione sia proposta dopo l'entrata in vigore dell' articolo 829, comma 3, c.p.c. , se la pronuncia arbitrale sia impugnabile per violazione delle regole di diritto occorre considerare la legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato e le medesime argomentazioni debbono trovare applicazione anche in ambito di arbitrato internazionale per il quale all'epoca della sottoscrizione della citata clausola arbitrale 2005 era prevista addirittura una normativa dedicata ad hoc, vale a dire «l' articolo 838 c.p.c. , in base al quale in tema di arbitrato internazionale, qualunque censura attinente al diritto sostanziale era inammissibile in quanto il medesimo negava specificatamente l'applicazione della disposizione dell'articolo 829, secondo comma oggi 829 terzo comma , salvo che le parti non avessero diversamente convenuto». Di conseguenza, la Corte d'Appello, in conformità al richiamato insegnamento, avrebbe dovuto applicare la «normativa regolata dal previgente articolo 838 c.p.c. perché coeva alla sottoscrizione della clausola arbitrale e pertanto e per converso dichiarare l'inapplicabilità del vigente articolo 829 c.p.c. e conseguentemente rigettare l'impugnazione proposta. Come detto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso su questo punto, ritenendo che, come già statuito dalle Sezioni Unite in tema di arbitrato interno, a seguito della riscrittura della disciplina dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto dal 2006 quel che prima era consentito, salvo che le parti non avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero dichiarato un lodo non impugnabile, è ora possibile solo se le parti lo abbiano espressamente disposto ossia previsto dalla legge. Di conseguenza, in assenza di un'espressa volontà delle parti, come nel caso in esame, l' impugnazione per motivi di diritto si deve ritenere preclusa in applicazione dell' articolo 829, comma 3, del codice di procedura civile , in quanto viene esclusa espressamente l'impugnabilità per violazione delle regole di diritto se le parti non hanno diversamente convenuto. Secondo la Suprema Corte, il giudice d'appello ha quindi errato nel non considerare tale circostanza, mentre avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione. Il ricorso è stato quindi accolto e la causa rinviata dinanzi alla Corte d'appello di Milano in altra composizione anche per le spese.
Presidente De Chiara – Relatore Merulli Fatti di causa 1. Con il ricorso in atti la Cattini e Figli s.r.l. - premesso di essersi resa acquirente presso la società spagnola di Mida Maquinaria s.r.l. in data 29.9.2005 di una macchina stampatrice rivelatasi difettosa e che per questa ragione, risultati infruttuosi i tentativi di rimediare agli inconvenienti lamentati, aveva promosso, giusta la clausola arbitrale prevista dalle condizioni generali di vendita, domanda di arbitrato internazionale al fine di conseguire la riduzione del prezzo ed il ristoro dei danni patiti - impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'impugnazione proposta dalla Mida avverso entrambe le pronunce arbitrali emesse a definizione del detto contenzioso l'una adottata con lodo non definitivo a mezzo del quale era stata respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Mida ritenendo che, dovendo regolarsi la specie in discorso in applicazione dell'articolo 39 della Convezione di Vienna dell'11 aprile 1980 resa esecutiva in Italia con L. numero 765 del 11 dicembre 1985 , , il termine entro cui era avvenuta la denuncia dei vizi, a distanza di 24 giorni dalla consegna del bene, fosse ragionevole e ciò non senza pure rilevare che riguardo ai vizi era intervenuto tra le parti in data 30.6.2008 un accordo transattivo l'altra risultante dal lodo definitivo di accoglimento nel merito delle domande attoree. Motivando le ragioni del proprio deliberato riguardo al lodo non definitivo, il giudice del gravame ha fatto considerare che, poiché la Convenzione di Vienna, pur contemplando la disciplina della denuncia dei vizi alla stregua dell'articolo 39, commi 1 e 2, non prevede tuttavia un'analoga disposizione in tema di prescrizione, l'affermazione operata dall'arbitro “che l'azione proposta da Cattini e Figli non poteva considerarsi prescritta, in ottemperanza ai termini di decadenza stabiliti dall'articolo 39 della Convenzione di Vienna costituisce un errore di diritto, che, ai sensi dell' articolo 829 c.p.c. , comma 3, comporta la nullità del lodo non definitivo e, conseguentemente, del lodo definitivo”, posto che alla luce della riportata considerazione “l'arbitro unico doveva pertanto individuare la norma sulla prescrizione applicabile alla fattispecie secondo i principi generali della Convenzione di Vienna o in base alle norme di diritto internazionale privato”. La proposta impugnazione si vale di tre mezzi, illustrati pure con memoria, ai quali replica con controricorso e memoria la Mida. Requisitorie scritte del PM, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Ragioni della decisione 2. Il ricorso – alla cui trattazione non si oppone la pregiudiziale sollevata dalla controricorrente, che ne ha denunciato la tardività per essersi perfezionato il relativo procedimento di notificazione con un giorno di ritardo rispetto al termine previsto dall' articolo 325 c.p.c. , comma 2, vero, al contrario, sul rilievo in fatto che il termine in questione scadeva il 20.9.2017 e che la notificazione si è perfezionata il 21.9.2017, che in materia di procedimento di notificazione vige in via generale il principio della scissione temporale degli effetti per il notificante e per il notificato Cass., Sez. III, 11/01/2007 numero 390 , di modo che il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini segnatamente della tempestività dell'impugnazione, coincide con la consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario Cass., Sez. III, 21/11/2017, numero 27538 e che giusta la distinzione operata dalle SS.UU. 14916/2016 tra vizi che ne importano l'inesistenza e vizi che ne importano la nullità, il vizio denunciato integra all'evidenza una fattispecie del secondo tipo, onde esso è sanato ex articolo 156, comma 3, cod. proc. civ. dall'intervenuta costituzione del notificato Cass., Sez. I, 29/10/2014, numero 22995 – allega al primo motivo la violazione dell' articolo 823, comma 3, cod. proc. civ. rectius 829, comma 3, cod. proc. civ. per errata individuazione della normativa intertemporale da applicare ad un lodo internazionale reso successivamente al 2006 in base ad una convenzione stipulata in data anteriore. Più in dettaglio, deduce la società ricorrente, richiamando l'insegnamento reso da SS.UU. 9341/2016 – ma nello stesso solco anche SS.UU 9284/2016 e 9285/2016 – riguardo all'arbitrato di diritto interno secondo cui onde stabilire, nel caso in cui l'impugnazione sia proposto dopo l'entrata in vigore del l' articolo 829 c.p.c. , comma 3, se ia pronuncia arbitrale sia impugnabile per violazione delle regole di diritto occorre considerare la legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, le medesime argomentazioni debbono trovare “applicazione anche in ambito di arbitrato internazionale per il quale all'epoca della sottoscrizione della citata clausola arbitrale 2005 era prevista addirittura una normativa dedicata ad hoc”, vale a dire “l' articolo 838 cpc , in base al quale in tema di arbitrato internazionale, qualunque censura attinente al diritto sostanziale era inammissibile in quanto il medesimo negava specificatamente l'applicazione della disposizione dell'articolo 829, secondo comma oggi 829 terzo comma , salvo che le parti non avessero diversamente convenuto”. Di conseguenza, la Corte d'Appello, in conformità al richiamato insegnamento, avrebbe dovuto applicare la “normativa regolata dal previgente articolo 838 c.p.c. perché coeva alla sottoscrizione della clausola arbitrale e pertanto e per converso dichiarare l'inapplicabilità del vigente articolo 829 c.p.c. e conseguentemente rigettare l'impugnazione proposta da Mida Maquinaria s.l.”. 3. Il motivo è previamene resistito dalla controricorrente con la considerazione che la questione con esso sollevata introdurrebbe nel giudizio un'eccezione che sarebbe stato onere dell'odierna ricorrente sollevare a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta avanti alla Corte d'Appello, sicché, non essendo ciò avvenuto, si tratterebbe di questione di diritto nuova il cui esame deve di conseguenza ritenersi precluso. L'obiezione non convince. È ben vero che, secondo quanto si crede abitualmente – e come del resto adombra pure l'eccezione – il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale introduce un giudizio a critica vincolata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall' articolo 829 c.p.c. , comma 3, in relazione al quale, attesa la natura rescindente della prima fase di esso, finalizzata a consentire al giudice ed alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma, vige il principio della specificità nella formulazione dei motivi Cass., Sez. I, 18/10/2013, numero 23675 e così, del pari, non si discute che la Corte di appello, adita per far dichiarare la nullità del lodo, non possa estendere la propria cognizione a motivi non dedotti con l'atto di impugnazione, trattandosi di un gravame appunto rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti Cass., Sez. I, 10/12/2020, numero 28191 . Ciò, nondimeno, è tuttavia doveroso osservare che, malgrado i ridetti limiti di proponibilità e, di riflesso, di sindacabilità da parte del giudice del gravame, il giudizio di impugnazione del lodo, e così lo scrutinio a cui il predetto giudice è chiamato nel disaminare dei motivi di impugnazione, ubbidisce pur sempre al principio generale enunciato dall' articolo 113 c.p.c. , comma 1, secondo cui nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme di diritto . Il principio della legalità della decisione, che si veste di luce nuova alla stregua del principio costituzionale dell'esclusiva soggezione del giudice alla legge articolo 101, comma 2, Cost. quale massima incarnazione dello Stato di diritto, è fonte non solo di garanzia di indipendenza della decisione dal momento che il giudice, nel rispetto dei fatti dedotti dalle parti, è libero di dare ad essi, indipendentemente da quella adottata da costoro, la configurazione giuridica più appropriata secondo il suo pensiero, ma pure di un dovere, che è tratto costitutivo della stessa funzione sottesa allo ius dicere di cui il giudice è investito, di dare incondizionata applicazione alla legge ed, in questa guisa, di trarre dai fatti allegati dalle parti – in nome del principio iura novit curia, che del principio della legalità della decisione è diretto ed immediato riflesso – tutte le conseguenze che la loro cognizione postula sul piano delle norme applicabili. Ne discende, con riguardo al caso che ne occupa, che l'argomento introdotto dalla ricorrente con il primo motivo del proprio ricorso, ancorché non abbia formato oggetto di disamina da parte della decisione impugnata, non introduce nel giudizio una questione nuova, di cui si debba perciò dichiarare, come preteso dalla controricorrente, l'inammissibilità, piuttosto evidenziando, al contrario, che il silenzio su di essa, più che ad una mancanza della parte, è imputabile ad una mancanza del giudice che, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del lodo, avrebbe dovuto deciderne la sorte in coerenza con il principio di legalità della decisione ovvero applicando le norme sottese alla sua cognizione. E questo perché, pacifico, nella specie, come del resto pure riconosce lo stesso decidente a pag. 8 della motivazione richiamando l' articolo 830 c.p.c. , comma 2, che i lodi impugnati erano stati pronunciati all'esito di un arbitrato internazionale, la questione sollevata con l'odierno motivo costituiva a ben vedere un'implicita articolazione del tema di diritto introdotto nel giudizio di impugnazione dalla Mida lamentando l'error in iudicando in cui era incorso l'arbitro nel rigettare l'eccezione di prescrizione in violazione dell' articolo 1495 cod. civ. Una volta, per vero, che l'impugnante si era doluta della decisione arbitrale perché questa, pronunciandosi sulla prescrizione, aveva fatto applicazione dell'articolo 39 della Convenzione di Vienna, quando, a rigore, per diretto rinvio delle norme convenzionali, si sarebbe dovuto applicare il diritto interno ed, in particolare, l' articolo 1495 cod. civ. , il decidente, prima di stigmatizzare il comportamento dell'arbitro per non aver correttamente individuato la norma sulla prescrizione applicabile alla fattispecie, avrebbe dovuto chiedersi se l'impugnazione proposta, stante la natura dell'arbitrato espletato, si prestasse o meno ad essere regolata secundum ius, costituendo l'interrogativo in parola, sul piano della stretta logica argomentativa, una premessa ineludibile per poter dare applicazione alla soluzione patrocinata. E dunque, in questa linea di lettura, la questione sollevata dalla Cattini con il primo motivo di ricorso non è fonte di novità, come eccepito dalla controricorrente, ma semmai mette in chiaro un passaggio logico sotteso al tema di diritto introdotto dalla Mida con il primo motivo di impugnazione che il decidente non ha inteso esaminare e che ne vizia di conseguenza il complessivo ragionamento. 4. Va da sé, peraltro, che non costituendo ciò oggetto di censura, non è per questo che il ricorso deve essere accolto. Piuttosto, in questa direzione, ed in coerenza con il contenuto della censura, merita di essere condiviso l'assunto ivi sviluppato in ragione del quale la specie in discussione, come pure adombra il Procuratore Generale, mutatis mutandi, non rifugge dalla soluzione che le SS.UU. di questa Corte hanno enunciato con riferimento al non dissimile tema che si era proposto con riferimento all'arbitrato di diritto interno. Va infatti osservato che anche con riferimento alla specie in discussione si pone il medesimo problema di diritto intertemporale che si era posto in relazione all'arbitrato di diritto interno, e ciò perché, fermo in fatto che nel caso che ne occupa la convenzione arbitrale risale al 2005, mentre la domanda di arbitrato è del 2010, l' articolo 838 cod. proc. civ. , nel testo previgente alle modificazioni apportate al capo VI dal D.Lgs. numero 40 del 2006 articolo 25 escludeva espressamente l'applicabilità del previgente articolo 829, comma 2, cod. proc. civ. – che, come si dirà, consentiva l'impugnazione del lodo di diritto comune per violazione delle regole di diritto – all'arbitrato internazionale. Si ricorderà, allora, che a causa del capovolgimento attuato dal D.Lgs. numero 40 del 2 febbraio 2006 articolo 24, nel riscrivere la disciplina dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, quel che prima era sempre consentito, salvo che le parti non avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile articolo 829, comma 2, testo previgente , è ora possibile solo se le parti lo abbiano espressamente disposto o sia previsto dalla legge, si era posta la delicata questione di diritto intertemporale, originata dalla previsione contenuta nel D.Lgs. numero 40 del 2006 articolo 27, comma 4, in forza della quale le disposizioni del D.Lgs. numero 40 del 2006 articolo 24 si applicano ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato sia stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 2.3.2006 , se il lodo pronunciato in esecuzione di una convenzione di arbitrato stipulata prima della data predetta ma in cui la relativa domanda fosse stata proposta dopo fosse ancora impugnabile, nel silenzio delle parti, per violazione delle regole di diritto, secondo cioè il previgente disposto dell' articolo 829, comma 2, cod. proc. civ. , o se al contrario, in difetto di un'espressa volontà delle parti, l'impugnazione dovesse ritenersi preclusa in applicazione dell' articolo 829, comma 3, cod. proc. civ. Il principio enunciato dalle SS.UU. nell'occasione richiamata secondo cui la legge - cui l' articolo 829 c.p.c. , comma 3, rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione afferente ad un arbitrato cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l' articolo 829 c.p.c. , comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile, si fonda sulla considerazione che siccome il silenzio “è un comportamento di per sé neutro”, esso “può assumere un significato convenzionale solo in ragione del contesto anche normativo proprio del luogo e del momento dell'azione”, sicché “è certo possibile che una legge sopravvenuta privi di effetti una determinata convenzione contrattuale, ammessa nel momento in cui fu stipulata”, “ma non è possibile che una norma sopravvenuta ascriva al silenzio delle parti un significato convenzionale che le vincoli per il futuro in termini diversi da quelli definiti dalla legge vigente al momento della conclusione del contratto”. Dunque, se con riguardo all'arbitrato di diritto comune occorre apprezzare il significato del silenzio in rapporto al contesto normativo in cui si situa la convenzione arbitrale che sul punto dell'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto non faccia parola, non è dubitabile che lo stesso principio debba valere in relazione all'arbitrato internazionale. Di conseguenza, l'analogo problema di diritto intertemporale che si pone riguardo a questa forma di arbitrato, dato che l' articolo 838 cod. proc. civ. escludeva l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto se le parti non hanno diversamente convenuto , va risolto nei medesimi termini ovvero dando rilevanza al silenzio in rapporto al contesto normativo in cui la pattuizione di arbitrato si cala e, dunque, considerando il testo dell'abrogato articolo 838 cod. proc. civ. ed il fatto che la convenzione in parola, come consta dal testo relativo riprodotto a pag. 10 del ricorso nulla dice in proposito, escludendo che il lodo fosse impugnabile per violazione delle regole di diritto. 5. Ciò comporta pertanto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la cassazione dell'impugnata decisione ed il rinvio della causa al giudice a quo per un nuovo giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.