Esplicita richiesta di prestazioni e gesto inequivocabile di costrizione: condannato per tentata violenza sessuale

Respinte le obiezioni difensive mirate a ridimensionare i fatti. Confermata, di conseguenza, la misura adottata dal Gip e condivisa dal Tribunale, ossia la custodia cautelare in carcere.

Legittimo catalogare come tentata violenza sessuale la condotta tenuta da un uomo che blocca una donna , le rivolge una esplicita richiesta di prestazioni sessuali e, infine, le prende con la forza la testa e la spinge verso il proprio basso ventre. Legittima, perciò, l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo. Cass. pen., sez. III, ud. 15 luglio 2022 dep. 7 novembre 2022 , n. 41818 . Condotta. Concordi Gip e Tribunale non in discussione l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un uomo indagato per lesioni personali e, soprattutto, tentata violenza sessuale ai danni di una donna. Nel contesto della Cassazione, però, il legale che rappresenta l'uomo prova a ridimensionare i fatti e a mettere in discussione l'esistenza della tentata violenza sessuale. In particolare, egli sostiene che la condotta tenuta dal suo cliente ha integrato, contrariamente a quanto sostenuto dal Gip, atti meramente preparatori e pertanto non rilevanti penalmente . Per dare forza a questa tesi, poi, il legale ripercorre le fasi salienti dell'episodio, sostenendo che l'uomo si è limitato a tenere bloccata la donna con entrambe le mani, stringendole un braccio al collo e tappandole con l'altra mano la bocca , e quindi, a suo parere, si deve ritenere non integrata la fattispecie del tentativo di violenza sessuale . Violenza tentata. Per i magistrati della Cassazione, però, la versione alternativa proposta dal legale che difende l'uomo è priva di basi solide. Ciò perché i giudici del riesame hanno provveduto ad una coerente e puntuale ricostruzione degli eventi sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, dichiarazioni reputate precise e concordanti, e della narrazione dei vigili del fuoco intervenuti contestualmente agli accadimenti delittuosi e hanno altresì valorizzato il repentino dileguarsi dell'uomo alla vista dei vigili del fuoco, e da tale condotta, con ragionamento logico, hanno desunto l'inverosimiglianza della versione difensiva secondo cui l'uomo cingeva la donna per impedirle di collocarsi nel mezzo della carreggiata in stato di ubriachezza . Correttamente, quindi, va qualificata la condotta dell'uomo quale tentata violenza sessuale , soprattutto alla luce della esplicita richiesta di prestazioni sessuali , della costrizione fisica della donna e, infine, della spinta del capo della donna verso il basso ventre dell'uomo, che aveva già aperto la cerniera dei pantaloni . Concludendo, la dinamica posta in essere dall'uomo può correttamente ritenersi condotta idonea a integrare il tentativo di violenza sessuale , che, precisano i giudici, è configurabile in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le parti intime dell'aggressore, e in questa prospettiva non rilevano le ipotetiche spinte soggettive estranee al desiderio di soddisfacimento sessuale , che possono aver determinato l'aggressore a tenere tale comportamento .

Presidente Ramacci – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 1/04/2022, il Tribunale di Venezia rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 18/03/2022 dal Gip del Tribunale di Treviso nei confronti di D.A. per i reati di cui agli artt. 582 e 56,609-bis c.p 2.Avverso tale provvedimento il ricorrente propone ricorso in cassazione articolato in un unico motivo in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta fattispecie di tentata violenza sessuale. In particolare, si deduce che la condotta dell'indagato non ha raggiunto il grado di idoneità ed univocità richiesto dall' art. 56 c.p. , ma ha integrato, contrariamente a quanto sostenuto dal gip, atti meramente preparatori e pertanto non rilevanti penalmente. A supporto della deduzione ripercorre le fasi salienti dell'azione evidenziando che l'indagato si era limitato a tenere bloccata la vittima con entrambe le mani, stringendole un braccio al collo e tappandole con l'altra mano la bocca e pertanto, più correttamente, il giudice avrebbe dovuto ritenere non integrata la fattispecie del tentativo. Considerato in diritto 1.il motivo fondante del ricorso afferente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti è privo di pregio. In realtà in esso non si contesta l'illogicità della motivazione ma si prospetta una ricostruzione dei fatti differente da quella effettuata nel provvedimento impugnato, con profili relativi al merito non ammissibili in sede di legittimità. Il ricorrente contesta che quanto affermato dal giudice corrisponda alla realtà dell'accaduto, affermando che l'imputato non era affatto intento a sbottonarsi i pantaloni ma viceversa teneva bloccata la donna stando da dietro di lei ed impegnando entrambe le mani . I giudici del riesame hanno provveduto ad una coerente e puntuale ricostruzione degli eventi sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, reputate precise e concordanti, e della narrazione dei vigili del fuoco intervenuti contestualmente agli accadimenti delittuosi hanno altresì valorizzato il repentino dileguarsi dell'indagato alla vista dei vigili del fuoco e da tale condotta, con ragionamento logico, hanno desunto l'inverosimiglianza della versione difensiva alternativa fornita dalla difesa secondo la quale il D. cingeva la vittima per impedirle di collocarsi nel mezzo della carreggiata in stato di ubriachezza. 2.Ricostruita la vicenda in maniera esente dai vizi lamentati, correttamente, quindi, il Tribunale ha qualificato la condotta del D. quale tentata violenza sessuale alla luce della esplicita richiesta di prestazioni sessuali e della costrizione fisica della donna e della spinta del capo di quest'ultima verso il basso ventre dell'imputato che aveva già aperto la cerniera dei pantaloni, giacché la dinamica posta in essere può correttamente ritenersi condotta idonea. Va ricordato, infatti, che secondo la consolidata giurisprudenza di Questa Corte è configurabile il tentativo del reato di cui all' art. 609-bis c.p. , in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della medesima ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016, F., Rv. 266900 , mentre non rilevano le ipotetiche spinte soggettive estranee al desiderio di soddisfacimento sessuale , che avrebbero determinato l'imputato a tenere tale comportamento. 3.Per queste considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all 'art. 94 disp. att. c.p.p ., comma 1-ter.