Furto d’auto: la denuncia penale non basta per ottenere l’indennizzo dalla compagnia assicurativa

Inutile l’azione giudiziaria di una società di noleggio di autoveicoli. Respinta l’istanza mirata a costringere l’assicurazione a versare l’indennizzo previsto in caso di furto di veicoli. Irrilevante, secondo i giudici, il richiamo alla denuncia penale presentata dalla società.

Rigettata la pretesa della società di noleggio veicoli la mera denuncia penale relativa al furto di una vettura inserita nella flotta destinata ai clienti non è sufficiente per ottenere il corrispondente indennizzo dalla compagnia assicurativa Cass. civ., sez. VI-3, ord., 7 novembre 2022, numero 32637 . Furto. Scontro totale tra una società operativa nel settore del noleggio di autoveicoli e la compagnia assicurativa che, come da contratto, deve garantire la società anche in caso di furto dei mezzi destinati ai clienti. A causare l'attrito il fatto che la compagnia assicurativa ha negato l'indennizzo alla società, nonostante quest'ultima abbia lamentato, con tanto di denuncia penale, il furto di un veicolo. A sorpresa, però, i giudici di merito ritengono, sia in primo che in secondo grado, legittima la posizione assunta dalla compagnia assicurativa, e respingono perciò «la domanda di pagamento di indennizzo assicurativo» avanzata dalla società di noleggio di autoveicoli. Denuncia. Nel contesto della Cassazione, però, il legale che rappresenta la società critica la valutazione compiuta dai giudici d'Appello. In particolare, egli sottolinea che la società sua cliente ha agito dopo «aver subito e denunciato all'autorità competente il furto di una vettura di sua proprietà» e ha perciò chiesto il previsto «pagamento dell'indennizzo assicurativo», e aggiunge che vi sono elementi probatori a sufficienza a legittimare la pretesa avanzata verso la compagnia assicurativa, ossia « denuncia di furto, carta di circolazione e certificato di proprietà della vettura, fattura di acquisto del veicolo e connessa serie completa di chiavi». Questi elementi però non sono sufficienti a convincere i giudici di terzo grado, i quali confermano la decisione presa in Appello. Ciò significa che la società di noleggio di autoveicoli deve rinunciare all'indennizzo richiesto alla compagnia assicurativa. I magistrati ribadiscono, in premessa, che «nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è proprio sull'assicurato che incombe l' onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro». In questa ottica, però, «la denuncia, in sede penale, di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati» e a legittimare, perciò, la richiesta di indennizzo avanzata nei confronti della compagnia assicurativa.

Presidente Cirillo – Relatore Guizzi Ritenuto in fatto - che la società Gest S.r.1 ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza numero 605/21, del 26 gennaio 2021, della Corte di Appello di Roma, che - respingendone il gravame avverso la sentenza numero 10625/16, del 25 maggio 2016, del Tribunale di Roma - ha rigettato la domanda di pagamento di indennizzo assicurativo proposta nei confronti della società Generali Italia S.p.a. - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente, società esercente attività di noleggio di autoveicoli, riferisce di aver agito - sul presupposto di aver subito e denunciato all'autorità competente il furto di una vettura di sua proprietà - nei confronti della società Generali Italia, per conseguire il pagamento dell'indennizzo assicurativo, vedendo, però, rigettare la propria domanda, con decisione confermata in appello, ritenendosi anche in tale sede che l'attrice, e poi appellante, non avesse fonnito prova della verificazione del rischio assicurato - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione ricorre la società Gest sulla base - come detto - di un unico motivo - che esso denuncia - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3 e 5 , violazione e falsa applicazione dell' articolo 2697 c.c. ritenendo palese l'error in indicando in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, sussistendo prova dell'avvenuto sinistro, costituita dalla denuncia il furto dalla carta di circolazione della vettura, certificato di proprietà, dalla fattura di acquisto quietanzata e dalla serie completa delle chiavi - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, Generali Italia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata - che la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022 - che la controricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato, essendo l'unico motivo non fondato - che la violazione dell' articolo 269 c.c. non è prospettabile per censurare - come, invece, avvenuto nella specie - l'apprezzamento della prova o meglio, delle sue risultanze , ma solo l'erronea distribuzione inter partes degli oneri probatori - che secondo questa Corte, infatti, la violazione del precetto di cui all' articolo 2697 c.c. , censurabile per cassazione ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, numero 13395 , Rv. 649038-01 Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, numero 18092, Rv. 658840-01 , restando, peraltro, inteso che laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti , essa può essere fatta valere ai sensi del numero 15107, Rv. 626907-01 , ma, ovviamente, entro i limiti ristretti del nuovo suo testo Cass. Sez. 3, ord. numero 13395 del 2018 , cit. - che nessun erronea distribuzione dell'onere della prova può addebitarsi alla sentenza impugnata, attenutasi ai principi già enunciati da questa Corte e secondo i quali nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' articolo 2697 c.c. , l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, numero 30656, Rv. 64712001 , ed inoltre che la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, numero 1935 , Rv. 560329-01 - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 - della Sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria Cass. Sez. Unumero , sent. 20 febbraio 2020, numero 4315 , Rv. 657198-01 , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando la società Gest S.r.l. a rifondere, alla società Generali Italia S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 3.800.00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1 , comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.