Avvocati, l'emissione della fattura deve essere tempestiva e contestuale alla riscossione dei compensi

L'avvocato ha l'obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale tardivo adempimento da parte del legale, non preso in considerazione dal codice deontologico.

È quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza numero 84 del 1° giugno 2022. Il caso. La vicenda da cui origina la questione sottoposta all'esame del CNF può essere così sintetizzata un automobilista, dopo la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, aveva dato mandato ad un legale al fine di verificare la possibilità di ridurre il periodo di ritiro della patente. L'avvocato, confermata l'esistenza dei presupposti per presentare ricorso avverso l'ordinanza prefettizia dinanzi al Giudice di Pace, riceveva il mandato e la somma di 500 euro a titolo di acconto, per la quale non emetteva alcuna fattura. Non avendo ricevuto più notizie circa l'avanzamento della pratica, il cliente decideva di rivolgersi ad altri professionisti, i quali verificavano l'inesistenza di procedimenti promossi a suo nome. Di conseguenza, l'esponente, dopo aver appurato di non poter più impugnare l'ordinanza prefettizia, revocava il mandato conferito all'avvocato e promuoveva un esposto contro di lui. A sua discolpa, l'avvocato, pur riconoscendo l'errore, ribadiva sia l'impossibilità di accoglimento del ricorso in relazione alle violazioni contestate il cliente era stato trovato in possesso anche di 0,30 gr cocaina , sia la propria disponibilità a restituire l'acconto. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, tuttavia, riconosceva la responsabilità del professionista e irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 4 mesi. Di qui, il ricorso del legale al Consiglio Nazionale Forense. La decisione del CNF. Nel confermare la decisione del Consiglio Distrettuale, il Collegio ha affermato che l'Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza , mentre nel caso di specie è stato acclarato il mancato adempimento dell'incarico e quindi, la condotta dell'avvocato che, dopo avere accettato l'incarico difensivo, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale e abbia fornito all'assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause «integra un inadempimento deontologicamente rilevante al mandato articolo 26 ncdf già articolo 38 cdf e la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro articolo 9 ncdf, già articolo 5 e 8 cdf ». Il comportamento tenuto, inoltre, «è stato grave poiché è stata fornita dall'incolpato all'assistito una falsa informazione e la stessa è stata supportata dall'invio di un ricorso, redatto in apparente esecuzione del mandato, ma non depositato, nonché da rassicurazioni sulla pendenza della lite». Si deve infatti considerare che l'articolo 27 cdf già articolo 40 codice previgente , nel disciplinare gli obblighi di informazione, «impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero». Infine, anche con riguardo alla violazione delle norme in tema di obblighi fiscali articolo 16 e 29, comma 3, NCDF , sussiste la prova dell'illecito, in quanto «l'avvocato ha l'obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico CNF, sentenza numero 210/2021 . Conclusioni. Il Collegio, tuttavia, pur ritenendo congrua la sospensione dall'esercizio della professione, ha accolto la tesi secondo cui la sanzione sarebbe sproporzionata infatti, nella individuazione della sanzione concretamente applicata occorre tenere conto «da un lato dalla sussistenza di più illeciti disciplinari e dall'altro, però, della assenza di precedenti, delle condizioni personali, anche di salute, dell'incolpato e della mancanza di danno, dato che il ricorso non aveva ragionevoli probabilità di essere accolto». Pertanto, il CNF riduce la sospensione a 2 mesi in luogo di 4, sanzione che «appare adeguata alle violazioni contestate ed accertate».

CNF, sentenza numero 84 del 1° giugno 2022