La Suprema Corte torna sull’amministrazione di sostegno

«L’apertura dell’amministrazione di sostegno e la individuazione dei poteri attribuiti all’amministratore, anche se modificabili nel corso della amministrazione, hanno un contenuto generale e, pertanto decisorio, in quanto non concernono l’autorizzazione a singoli atti di amministrazione, di natura eminentemente gestionale».

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul decreto del giudice tutelare, con il quale era stata dichiarata aperta l'amministrazione di sostegno. E a riguardo ribadisce che «i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'articolo 720-bis, comma 2, c.p.c.unicamente dinanzi alla Corte d'Appello, quale che sia il loro contenuto decisorio ovvero gestorio , mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità» Cass. numero 21985/2021 . Inoltre, viene evidenziato che «l'apertura dell'amministrazione di sostegno e la individuazione dei poteri attribuiti all'amministratore, anche se modificabili nel corso della amministrazione, hanno un contenuto generale e, pertanto decisorio, in quanto non concernono l'autorizzazione a singoli atti di amministrazione, di natura eminentemente gestionale». Il Collegio sottolinea anche che, in tema di amministrazione di sostegno «le caratteristiche dell'istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all'incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza» Cass. nnumero 10483 e 21887/20229 . Nel caso di specie, la misura adottata non risponde ai requisiti legali previsti per la sua applicazione in quanto non si evincono le ragioni della mancata specificazione dei poteri dell'amministratore di sostegno in misura più consona alle mutate condizioni di salute del ricorrente. Ne consegue, quindi, l'accoglimento del ricorso.

Presidente Genovese – Relatore Tricomi Ritenuto che 1.- R.M. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi avverso il decreto della Corte di appello di Ancona che ha respinto il reclamo ex articolo 739 c.p.c. proposto dallo stesso R. , avverso il decreto ex articolo 405 c.c. del giudice tutelare di Macerata, con il quale, su ricorso proposto da R.A. , sorella del reclamante, era stata dichiarata aperta l'amministrazione di sostegno in favore di R.M. e nominato l'avv. D.C.G. quale amministratore di sostegno, abilitandolo al compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione compresi gli adempimenti di natura tributaria o prestazioni assistenziali, riscossioni di redditi pensionistici ed altro. La Corte di appello ha respinto la richiesta di revoca e/o modifica dell'amministrazione di sostegno, affermando che le migliorate condizioni di salute dell'amministrando non erano tali da imporre la revoca della misura a tutela. Ha, quindi, affermato che la questione concernente le problematiche relative alla modalità di nomina dell'amministratore di sostegno - per non essere stato precedentemente notificato il verbale di nomina del 3/12/2019 -, così come la richiesta di sostituzione dello stesso con la sorella R.A. non attenevano alla validità del provvedimento sotto il profilo della violazione del diritto personale, ma alla individuazione del soggetto al quale affidare in concreto la cura della persona del beneficiario e dei suoi interessi e che la nomina/sostituzione dell'amministratore restava di competenza del giudice tutelare, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, reclamabile ex articolo 738 c.c. innanzi al Tribunale. L'amministratore di sostegno D.C.G. ed R.A. sono rimasti intimati nel presente giudizio. Il ricorso perviene all'odierna adunanza a seguito di rinvio a nuovo ruolo, disposto all'adunanza del 16 febbraio 2022, per consentire il reperimento del fascicolo di ufficio perché nelle carte regolamentari non si rinveniva la copia notificata del ricorso alle controparti, nè al momento della trattazione del ricorso in camera di consiglio era stato possibile reperire il fascicolo di ufficio. Considerato che 2.- Preliminarmente va affermata la ammissibilità del ricorso per cassazione, stante la natura decisoria delle statuizioni impugnate in applicazione del principio secondo cui I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'articolo 720 bis c.p.c., comma 2, unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto decisorio ovvero gestorio , mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità. Cass. Sez. U. numero 21985 del 30/07/2021 . Va rimarcato, in proposito, che la apertura dell'amministrazione di sostegno e la individuazione dei poteri attribuiti all'amministratore, anche se modificabili nel corso della amministrazione, hanno un contenuto generale e, pertanto decisorio, in quanto non concernono l'autorizzazione a singoli atti di amministrazione, di natura eminentemente gestionale. 3.- Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi I Violazione dell'articolo 720 bis c.p.c. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è errata perché l'articolo 720 bis c.p.c., comma 2, prevede che il reclamo avverso i provvedimenti del Giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno siano proposti dinanzi alla Corte di appello, con disposizione speciale derogatoria rispetto agli articolo 739 c.p.c. e articolo 45 c.c. disp. att., senza necessità di distinguere tra provvedimenti di natura decisoria o ordinatoria, diversamente da quanto accade per i ricorsi per cassazione rispetto ai quali viene in rilievo la diversa tematica riguardante l'interpretazione dell'articolo 111 c.c., comma 7, in relazione all'articolo 720 bis c.p.c., comma 3 II Violazione dell'articolo 116 c.p.c. Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia omesso ogni considerazione in ordine alle valutazioni espresse dal prof. R.M. , perito di parte, il quale aveva escluso la sussistenza dell'asserita incapacità del ricorrente, incapacità mai documentate da R.A. , neppure costituitasi in sede di reclamo. 4.- Il primo motivo è fondato e va accolto. La Corte di appello nel confermare le ragioni della misura applicata, pur a fronte di un accertato miglioramento delle condizioni di salute dell'amministrando, non ha considerato la sua volontà e non ha valutato la possibilità di perimetrare e commisurare i poteri dell'amministratore alla luce della nuova condizione. Come già affermato da questa Corte, in tema di amministrazione di sostegno, le caratteristiche dell'istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all'incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza Cass. numero 10483 del 31/03/2022 Cass. numero 21887 del 11/07/2022 . Nel caso di specie, la Corte di merito, pur dando atto della contrarietà del ricorrente alla misura adottata - di cui aveva chiesto la revoca-, delle difficoltà interpersonali di comunicazione insorte con l'amministratore di sostegno nominato e della preferenza manifestata al conferimento dell'incarico alla sorella, oltre che di un progressivo miglioramento delle condizioni di salute del ricorrente, il cui livello di invalidità civile era stato ridotto, ha confermato la misura già disposta soffermandosi esclusivamente sulle patologie ancora riscontrate. Invero, la misura adottata non risponde ai requisiti legali previsti per la sua applicazione perché non si evincono le ragione della mancata specificazione dei poteri dell'amministratore di sostegno in misura più consona alle mutate condizioni di salute di R. , nè la verifica del ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti - a fronte della contrarietà alla misura manifestata da R. o, comunque, della volontà da questi rappresentata di recuperare, almeno in parte, la propria autonomia - tra cui il possibile conferimento dell'incarico alla sorella invero, la indisponibilità e/o impossibilità in concreto di quest'ultima ad assumere l'incarico non emerge, mentre il dato della mera distanza chilometrica tra i luoghi di residenza, su cui è focalizzata l'attenzione della Corte di merito, non appare circostanza univocamente impeditiva allo svolgimento della funzione, se non correlata alla previsione, ad esempio, della gravosità e frequenza dell'impegno richiesto nell'assolvimento della stessa. La decisione impugnata è, inoltre, erronea ove ha escluso la reclamabilità del provvedimento, nella parte contenente l'individuazione della persona dell'amministratore di sostegno Cass. Sez. U. numero 21985 del 30/07/2021 . La decisione va pertanto cassata con rinvio affinché la Corte di appello proceda al riesame in applicazione dei rammentati principi. 5.- Il secondo motivo è assorbito. 6.- In conclusione, il ricorso va accolto il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52. P.Q.M. - Accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52.