Trae in inganno il praticante avvocato che indica la dicitura “studio legale” nel biglietto da visita

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che utilizzi biglietti da visita e carta intestata ivi indicando la dicitura del proprio studio legale”, così ingenerando nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense ed inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista .

A luglio 2020 un praticante avvocato veniva incolpato, tra i vari capi d'accusa”, di aver commesso illecito deontologico previsto dagli artt. 9, 35 n. 5 e 36 n. 1 c.d.f, poiché nella carta intestata aveva omesso di usare per esteso il titolo Praticante Avvocato , utilizzando il titolo di P. Avvocato, nonché il termine Militare riferito allo Studio Legale, senza avere conseguito la relativa specializzazione. Il CNF ha già avuto modo di esprimersi a riguardo, affermando che integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l'inziale p.” alla parola avvocato” trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva, cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta CNF sentenza n. 41/2014 . Inoltre, ai sensi degli artt. 2 comma 2 e 9 c.d.f. l'obbligo di diligenza cui è sottoposto il praticante avvocato impone a quest'ultimo di controllare diligentemente anche la propria carta intestata, prima di farne uso verso il pubblico . Infatti, l'inserimento nella carta intestata della dicitura Studio Legale” da parte del praticante avvocato costituisce atto idoneo ad ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense, inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista CNF sentenza n. 115/2007 . Infine, l'avvocato può indicare i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l'affermazione di una propria specializzazione presuppone l'ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario CNF sentenza n. 39/2014 . Per tutti questi motivi va affermata la responsabilità del protagonista della vicenda.

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