Compenso avvocati: cosa accade quando il Tribunale non ravvisa la natura inderogabile del foro del consumatore?

«In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli articolo 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, d.lgs. numero 150/2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore … va risolto a favore del secondo […]».

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla domanda di pagamento di compensi professionali proposta da un avvocato, per l'attività prestata in parte in un processo civile ed in parte in un processo tributario, entrambi articolati su più gradi. Il Tribunale di Forlì si dichiarava incompetente, in relazione alla domanda concernente il compenso per l'attività giudiziale civile, a favore della Corte di Appello di Bologna, ultimo giudice di merito che aveva conosciuto la causa presupposta. L'avvocato, protagonista della vicenda, ricorre quindi in Cassazione sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente e tardivamente rilevato d'ufficio l'incompetenza funzionale successivamente alla prima udienza di trattazione. La doglianza è fondata. Il Collegio, infatti, ribadisce a riguardo che «nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'articolo 38 c.p.c., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, numero 69, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'articolo 183 c.p.c., anziché nel termine di cui all'articolo 166 c.p.c. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev'essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adito» Cass. numero 3537/2014, numero 6734/2018, numero 14170/2019 . Inoltre, «il regolamento di competenza d'ufficio dev'essere sollevato non oltre la prima udienza o, in appello, entro l'esaurimento della trattazione della causa, e dunque prima dell'invito alle parti a precisare le conclusioni o dell'eventuale pronuncia sull'ammissione delle istanze istruttorie» Cass. numero 11866/2020 . Ne consegue che «l'incompetenza funzionale dev'essere rilevata necessariamente, sia all'esito di eccezione di parte, sia d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione». E ciò non è accaduto nel caso di specie. Il ricorrente sostiene anche che il Tribunale non avrebbe ravvisato la natura inderogabile del foro del consumatore. Anche in questo caso i Giudici di legittimità ribadiscono che «in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli articolo 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, d.lgs. numero 150/2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'articolo 33, comma 2, lett. u , d.lgs. numero 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore» Cass. numero 5703/2014, numero 12685/2011, numero 8406/2022 . Inoltre, «nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a , d. lgs. numero 206/2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall' intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione quanto ai rapporti esterni con i terzi , non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'articolo 33, comma 2, lett. u , del d. lgs. numero 206/2005» Cass. numero 21187/2017, numero 8598/201j8, numero 7357/2022 . Infine, viene ricordato che «rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia instaurata dall'avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, trattandosi di contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita a quest'ultimo ex articolo 2 d. lgs. numero 546/2002, e non potendo trovare applicazione né l'articolo 14 d. lgs. numero 150/2011, che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, né l'articolo 2 d. lgs. numero 546/1992, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali» Cass. numero 25938/2018 .

Presidente Lombardo – Relatore Oliva Fatti di causa Con l'ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011 articolo 14, in relazione ad una domanda di pagamento di compensi professionali proposta da Z.C. per attività prestata in parte in un processo civile ed in parte in un processo tributario, entrambi articolati su più gradi, il Tribunale di Forlì si dichiarava incompetente, in relazione alla domanda concernente il compenso per l'attività giudiziale civile, a favore della Corte di Appello di Bologna, ultimo giudice di merito che aveva conosciuto la causa presupposta. Propone ricorso per regolamento di competenza Z.C. , affidandosi a dieci motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria e nota spese. Ragioni della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 42 c.p.c., perché l'incompetenza sarebbe stata tardivamente rilevata d'ufficio dal Tribunale, oltre la prima udienza di trattazione. Con il secondo motivo, la violazione dell'articolo 38 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato d'ufficio l'incompetenza funzionale successivamente alla prima udienza di trattazione. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. Il verbale della prima udienza, svoltasi in data 17.10.2018, riportato integralmente a pag. 25 del ricorso, dimostra che, all'esito della stessa, il Tribunale si è riservato di provvedere con la successiva ordinanza, riportata a pag. 26 del ricorso, il giudice a quo ha disposto la separazione della domanda riconvenzionale proposta da M.B. , già cliente dell'avv. Z. , avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale di quest'ultimo, rinviando la causa, limitatamente alla domanda inerente il compenso, all'udienza del 10.10.2019 per la decisione. Solo con l'ordinanza conclusiva del giudizio, emessa in esito a tale seconda udienza ed oggetto del presente ricorso, l'incompetenza è stata rilevata d'ufficio dal Tribunale di Forlì. Il rilievo è, di conseguenza, tardivo, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui Nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'articolo 38 c.p.c., nel testo sostituito dalla L. 18 giugno 2009, numero 69, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'articolo 183 c.p.c., anziché nel termine di cui all'articolo 166 c.p.c. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev'essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adito Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 3537 del 14/02/2014, Rv. 629922 conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 6734 del 19/03/2018, Rv. 648492 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 14170 del 24/05/2019, Rv. 654221 . Il principio è stato ribadito da questa Corte anche con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale della Corte di Appello in unico grado Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 9552 del 25/05/2020, Rv. 657738 e Cass. Sez. 1, Sentenza numero 21434 del 12/10/2007, Rv. 600666 e alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata in sede di legittimità, in relazione alla quale si è affermato che, ove essa sia stata proposta al giudice che sarebbe stato competente secondo le norme ordinarie, e non invece al giudice del rinvio, funzionalmente competente a seguito della pronuncia di cassazione, l'eccezione d'incompetenza funzionale va formulata non oltre la prima udienza di trattazione Cass. Sez. L, Ordinanza numero 22359 del 05/08/2021, Rv. 662102 . Stesso dicasi anche per il regolamento di competenza d'ufficio, che dev'essere sollevato non oltre la prima udienza o, in appello, entro l'esaurimento della trattazione della causa, e dunque prima dell'invito alle parti a precisare le conclusioni o dell'eventuale pronuncia sull'ammissione delle istanze istruttorie Cass. Sez. U, Sentenza numero 11866 del 18/06/2020, Rv. 658035 . Ne deriva che l'incompetenza funzionale dev'essere rilevata necessariamente, sia all'esito di eccezione di parte, sia d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione il che, nella specie, non è accaduto, con conseguente accoglimento delle due censure in esame. Con il quinto e sesto motivo, da esaminare prima del terzo e quarto, il ricorrente denuncia, rispettivamente con il quinto, la violazione degli articolo 38 c.p.c. e D.Lgs. numero 206 del 2005 articolo 33, perché il Tribunale non avrebbe ravvisato la natura inderogabile del foro del consumatore con il sesto, l'erronea individuazione del cd. foro del consumatore nella Corte di Appello di Bologna. Le due censure, suscettibili esse pure di esame congiunto, sono fondate. Il Tribunale di Forlì ha affermato che nel caso di specie il cd. foro del consumatore dovrebbe essere individuate nella Corte di Appello di Bologna, essendo stata quest'ultima l'ultimo giudice che ha deciso nel merito la controversia alla quale si riferisce la pretesa creditoria dell'avvocato, nonché il giudice di secondo grado rispetto alle decisioni del Tribunale di Forlì, nel cui territorio risiedeva la cliente M. . L'affermazione è erronea, dovendosi, sul punto, ribadire il principio per cui In tema di competenza per territorio ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli articolo 637, comma 3, c.p.c. e D.Lgs. numero 150 del 2011 articolo 14, comma 2, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. numero 206 del 2005 articolo 33, comma 2, lettera u , va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 5703 del 12/03/2014, Rv.630504 conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza numero 12685 del 09/06/2011, Rv. 618124 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 8406 del 15/03/2022, Rv. 664433 . Il D.Lgs. numero 206 del 2005 articolo 33, comma 2, lettera u , cd. codice del consumo , dal canto suo, prevede la presunzione di vessatorietà, fino a prova contraria, per le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore . Ne deriva che la competenza funzionale del cd. foro del consumatore va individuata con riferimento alla residenza o domicilio effettivo dello stesso, che, nella specie, ricade nella circoscrizione del Tribunale di Forlì, essendo la M. residente in OMISSIS . Questa Corte ha affermato che, nei rapporti con l'avvocato, il cliente riveste la qualità di consumatore quando si rivolge al professionista non in veste di esercente una impresa o professione, ma come persona fisica. Il principio, affermato come obiter dictum dalle Sezioni Unite Cass. Sez. U, Sentenza numero 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316 cfr., in particolare, pag. 45 è stato ribadito da successive pronunce, secondo le quali Nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore , ai sensi del D.Lgs. numero 206 del 2005 articolo 3, comma 1, lett. a , a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione quanto ai rapporti esterni con i terzi , non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs. numero 206 del 2005 articolo 33, comma 2, lett. u Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 21187 del 13/09/2017 Rv. 645920 conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 8598 del 06/04/2018, non massimata e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 7357 del 07/03/2022, Rv. 664445 nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 1464 del 24/01/2014 Rv. 629961 . La successiva precisazione delle Sezioni Unite, secondo cui, nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia agito per il pagamento dei compensi professionali per prestazioni svolte in più gradi o fasi dello stesso giudizio, la competenza ex D.Lgs. numero 150 del 2011 articolo 14 è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo il giudizio in cui è stato prestato il patrocinio Cass. Sez. U, Sentenza numero 4247 del 19/02/2020, Rv. 657193 non sposta i termini della questione, poiché la decisione non si sofferma sul rapporto tra il foro speciale previsto dal D. Lgs numero 150 del 2011 articolo 14, comma 2, ed il cd. foro del consumatore, di cui al D.Lgs. numero 206 del 2005 articolo 33, comma 2, lett. u , risultando già acquisito il principio della prevalenza di quest'ultimo. Ne deriva l'erroneità dell'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui potrebbe essere configurata la ricorrenza di un foro del consumatore nella Corte di Appello di Bologna, quale, appunto, giudice di merito che ha conosciuto per ultimo la causa, e, quindi, competente a conoscere dei gravami proposti avverso le sentenze del Tribunale di Forlì, foro del consumatore in primo grado cfr. pag. 5 . Il foro del consumatore, infatti, è quello individuato in base alla residenza o domicilio del consumatore, e dunque, nella fattispecie e il Tribunale di Forlì. Il fatto che le sentenze di quest'ultimo ufficio siano appellabili innanzi alla Corte di Appello di Bologna non assume alcuna rilevanza ai fini dell'individuazione del foro del consumatore, che rimane ancorato alla residenza o domicilio effettivo dello stesso e, in assenza di norma che preveda la competenza funzionale della Corte di Appello, va individuato nel Tribunale territorialmente competente. Diversamente argomentando, il foro previsto dal D.Lgs. numero 150 del 2011 articolo 14, per le cause aventi ad oggetto compensi per attività professionale prestata dall'avvocato in ambito giudiziale civile, finirebbe per prevalere su quello cd. del consumatore, stabilito dal D.Lgs. numero 206 del 2005 eventualità, questa, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaramente escluso. L'accoglimento del primo, secondo, quinto e sesto motivo implica l'assorbimento del terzo e quarto, con i quali il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 6 e 13 della Convenzione di Roma, 47 della Carta di Nizza e 111 Cost., perché la decisione impugnata violerebbe i principi del cd. giusto processo. Del pari assorbito è il settimo motivo, con il quale viene denunciata la violazione dell'articolo 33 del D.Lgs. numero 206 del 2005, perché la scelta del foro spetterebbe, di regola, all'attore, e non al convenuto. Con l'ottavo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della decisione impugnata, perché il Tribunale non avrebbe preso posizione sul rito applicabile, in presenza di domanda di pagamento di compensi professionali relativi, in parte, ad attività giudiziale civile, ed in parte ad attività giudiziale resa in un processo tributario. La doglianza è inammissibile, in quanto non tiene conto che nel dispositivo del provvedimento impugnato il giudice a quo ha espressamente disposto la separazione delle due domande, trattenendo quella relativa al compenso per l'attività prestata dallo Z. nel processo tributario e mandando alla cancelleria di formare autonomo fascicolo e di trasmetterlo al Presidente del Tribunale per l'assegnazione ad un giudice. La decisione è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui il rito speciale previsto dal D.Lgs. numero 150 del 2011 articolo 14 si applica solo ai compensi relative ad attività giudiziale civile, e non anche a quelli concernenti prestazioni professionali rese in giudizi penali o di fronte a giudici speciali. La separazione delle due domande, operata dal Tribunale di Forlì, è dunque corretta, dovendosi ribadire che Rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia instaurata dall'avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, trattandosi di contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita a quest'ultimo ex D.Lgs. numero 546 del 2002 articolo 2, e non potendo trovare applicazione nè l'articolo 14 del D.Lgs. numero 150 del 2011, che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, nè D.Lgs. numero 546 del 2002 articolo 2, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali Cass. Sez. U, Ordinanza numero 25938 del 16/10/2018, Rv. 650871 . Il nono motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata pronuncia del Tribunale sull'obbligo di concentrare le richieste economiche per evitare abusivi frazionamenti del credito, è assorbito dall'inammissibilità dell'ottavo. Il giudice forlivese, infatti, ha preso posizione sul rito applicabile, separando le due domande di pagamento del compenso, avviando quella relativa all'attività prestata in sede tributaria alla decisione nelle forme ordinarie, ed assoggettando invece all'articolo 14 del D.Lgs. numero 150 del 2011 quella relativa ai compensi per l'opera svolta dallo Z. in sede giudiziale civile. Del pari assorbito è il decimo motivo, con il quale Z. lamenta la violazione dell'articolo 88 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare la contrarietà della condotta processuale serbata dalla M. ai doveri di lealtà e correttezza, e condannarla di conseguenza alla refusione del danno da lite temeraria. In definitiva, vanno accolti il primo, secondo, quinto e sesto motivo, va dichiarato inammissibile l'ottavo e vanno dichiarati assorbiti i restanti. La decisione impugnata va di conseguenza cassata in relazione alle censure accolte e va dichiarata la competenza del Tribunale di Forlì anche per la domanda di riconoscimento del compenso per l'attività giudiziale civile, da trattarsi nelle forme di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011 articolo 14. Le spese del presente regolamento saranno governate dal predetto Tribunale, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine di legge. PQM La Corte accoglie primo, secondo, quinto e sesto motivo dichiara inammissibile l'ottavo ed assorbiti i restanti cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e dichiara la competenza del Tribunale di Forlì, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge, anche per le spese del presente regolamento di competenza.