I documenti diversi dalla copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, di cui all’art. 7, comma 7, d. lgs. 150/2011 e per i quali il termine previsto è ordinatorio, devono prodursi entro il termine perentorio di cui all’art. 416, comma 3 c.p.c. in forza del rimando al codice di rito.
Il Tribunale, come giudice d'appello, confermava la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza con cui il Prefetto rigettava il ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione dell' art 7 c.d.s. per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici. La società opponente aveva dedotto che, a fronte del ricorso al Prefetto in data 2 febbraio 2015 e della pronuncia dell'ordinanza-ingiunzione solo il 30 ottobre successivo, il termine complessivo di 180 giorni previsto dagli artt. 203 e 204 c.d.s. era irrimediabilmente decorso, non potendosi ritenere provata la convocazione per l' audizione personale in quanto prodotta oltre i termini e inutilizzabile, atto che avrebbe sospeso il termine fino alla data dell'espletamento dell'audizione stessa art. 204, comma 1- ter c.d.s. . Il Tribunale tuttavia riteneva correttamente prodotta la convocazione innanzi al Giudice di pace e ne aveva confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione. Ricorreva avanti la Corte di Cassazione lamentando come la sentenza impugnata, nonostante la tardiva costituzione della parte opposta, abbia ritenuto che i documenti prodotti dalla stessa fossero tempestiv i sul rilievo che, avanti il Giudice di pace, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada , non è prevista alcuna preclusione alla produzione, ad opera della p.a., di qualsivoglia documento, almeno fino alla prima udienza davanti al Giudice, senza considerare che solo il termine previsto dall' art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011 per il deposito degli atti relativi alla contestazione e notifica della violazione è rimasto ordinatorio, mentre è perentorio quello di cui all' art. 416 c.p.c. , da applicarsi per il richiamo operato dall' art. 7, comma 1, d. lgs. n. 150/2011 , agli altri documenti della p.a., da prodursi, quindi, almeno dieci giorni prima dell'udienza. Nel caso de quo, salvo il rapporto e l'ordinanza ingiunzione, tutti i documenti della Prefettura sono stati prodotti oltre questo termine. La Suprema Corte ritiene fondata la doglianza di parte ricorrente e dà seguito alla prospettata inutilizzabilità dei documenti diversi da quelli di cui all' art. 7, comma 7, d. lgs. n. 150/2011 il cui termine per la produzione non è perentorio depositati oltre il termine dei 10 giorni , quest'ultimo sì da considerarsi perentorio . I Giudici della Cassazione accolgono pertanto il ricorso.
Presidente Manna Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. Il tribunale, con pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza del giudice di pace che, in data 2/11/2016, aveva respinto l'opposizione proposta dalla D.R.F. e D.R.E. e C. s.a.s. avverso l'ordinanza del prefetto di Roma che, in data 30/10/2015, aveva, a sua volta, rigettato il ricorso della stessa avverso il verbale che le aveva contestato la violazione dell' art. 7 del codice della strada per aver circolato, come accertato con apparecchiatura elettronica Sirio Ves 1, nella corsia riservata ai mezzi pubblici. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto la tempestività dell'ordinanza impugnata rilevando - innanzitutto, l'ammissibilità delle produzioni ad onta della costituzione tardiva del Comune di Roma innanzi al giudice di pace sul rilievo che nel procedimento innanzi al giudice di pace per opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada non è prevista alcuna preclusione alla produzione di documenti almeno fino alla prima udienza davanti al giudice - in secondo luogo, la ritualità della convocazione dell'interessato lasciato avviso 26.5.2015 , che non si è presentato. 1.3. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto la palese infondatezza delle altre eccezioni sia quella relativa all'utilizzabilità dell'apparecchiatura Sirio Ves ai fini della rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, sia le altre, trattandosi di apparecchiatura del tutto idonea e regolare per lo scopo, come attestato nello stesso verbale di contravvenzione ed affermato dall'opponente nel ricorso amministrativo, la quale ha ammesso che il dispositivo risulta omologato e che il dispositivo era segnalato, il che conduce a ritenere che non vi sia stata la necessaria prudenza e attenzione da parte del conducente del veicolo sanzionato . 2.1. D.R.G. , D.R.T. , P.E. D.R.F. e D.R.E. , già soci della D.R. ASSICURAZIONI di D.R.F. e D.R.E. e C. s.a.s., con ricorso notificato il 4.6/11/2019, hanno chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 2.2. La Prefettura di Roma ha depositato atto di costituzione. Ragioni della decisione 3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli D.Lgs. n. 150 del 2011 artt. 6, comma 8, e 2 nonché dell'art. 416, comma 3, c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 4, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, nonostante la tardiva costituzione della parte opposta, i documenti prodotti dalla stessa erano tempestivi sul rilievo che, nel procedimento innanzi al giudice di pace per opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada , non è prevista alcuna preclusione alla produzione, ad opera della pubblica amministrazione, di qualsivoglia documenti, almeno fino alla prima udienza davanti al giudice, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, solo il termine previsto dal D.Lgs. n. 150 cit. art. 7, comma 7, per il deposito degli atti relativi all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione della violazione è rimasto ordinatorio, mentre, al contrario, è perentorio il termine previsto dall' art. 416 c.p.c. , che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 dell'art. 7 cit., agli altri documenti depositati dall'Amministrazione, i quali, pertanto, devono essere prodotti, a pena d'inammissibilità, almeno dieci giorni prima dell'udienza. 3.2. Nel caso in esame, pertanto, hanno osservato i ricorrenti, salvo il rapporto e l'ordinanza-ingiunzione, tutti i documenti che la Prefettura ha prodotto oltre quest'ultimo termine dovevano essere considerati inutilizzabili ai fini della decisione, come, in particolare, la lettera di convocazione per l'audizione personale del 21/4/2015 e due atti interni dell'Amministrazione, che riepilogavano i dati del verbale e indicavano la data dell'audizione e la mancata comparizione del ricorrente cui era stata notificata la relativa convocazione per compiuta giacenza, con la conseguenza che, escluso ogni rilevo a tale convocazione, l'ordinanza, a fronte del ricorso al prefetto del 2/2/2015, è stata pronunciata solo il 30/10/2015, e, dunque, oltre il termine complessivo di 180 giorni previsto dagli artt. 203 e 204 del codice della strada . 4.1. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri. 4.2. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall' art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 , infatti, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo , mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3 dell' art. 416 c.p.c. , con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione Cass. n. 9545 del 2018 conf., Cass. n. 16853 del 2016 , con riferimento al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada , disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150 cit. . 4.3. Il tribunale, pertanto, lì dove ha ritenuto l'ammissibilità delle produzioni ad onta della costituzione tardiva del Comune di Roma innanzi al giudice di pace sul rilievo che nel procedimento innanzi al giudice di pace per opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada non è prevista alcuna preclusione alla produzione di documenti almeno fino alla prima udienza davanti al giudice, e almeno implicitamente che la lettera di convocazione per l'audizione personale dell'opponente era stata, pertanto, ritualmente prodotta in giudizio, non si è, evidentemente, attenuta al principio esposto. 4.4. Eppure, come emerge dall'atto d'opposizione e da quello d'appello, che la Corte ha direttamente visionato in ragione della natura processuale del vizio denunciato, la società opponente aveva espressamente dedotto che, a fronte del ricorso al prefetto in data 2/2/2015 e della pronuncia dell'ordinanza-ingiunzione solo in data 30/10/2015, il termine complessivo di 180 giorni 60 giorni per la trasmissione degli atti al prefetto + 120 giorni per la pronuncia dell'ordinanza previsto dagli artt. 203 e 204 del codice della strada , era, in difetto di prova della convocazione del 26/5/2015 per l'audizione personale richiesta e dei conseguenti effetti interruttivi e sospensivi , irrimediabilmente decorso. 4.5. L' art. 204 del codice della strada , infatti, dopo aver stabilito che, in caso di ricorso ex art. 203 dello stesso codice, il prefetto, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 203 e cioè entro sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso , ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata , stabilisce - al comma l bis, che i termini di cui ai commi 2 dell'art. 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione e che decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto - al comma 1 ter, che quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione e che detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa . 5. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.