Pubblicato nella GU numero 253 del 28 ottobre 2022, il decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali reca i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o CIGS .
I destinatari delle disposizioni sono i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinari di cui al capo III del titolo I e al titolo II del d. lgs. numero 148/2015. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla formazione prevista dall'articolo 25-ter, comma 1, d. lgs. numero 148/2015, comporta le seguenti sanzioni di gravità direttamente proporzionale alle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti e non fruite Tra il 25% e il 50% la sanzione comporta la decurtazione di un terzo delle mensilità di trattamento di integrazione salariale straordinario Tra il 50% e l'80% la sanzione comporta la decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario Oltre l'80% la sanzione comporta la decadenza dal trattamento di integrazione salariale. La mancata partecipazione ai corsi proposti, non comporta l'irrogazione di suddette misure sanzionatorie, qualora sussista un giustificato motivo tra quelli specificamente individuati dal decreto ministeriale Documentato stato di malattia o di infortunio Servizio civile o di leva o richiamo alle armi Stato di gravidanza, peri i periodi di astensione previsti dalla legge Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire Gravi motivi familiari documentati e/o certificati Casi di limitazione legale della mobilità personale Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo. Competente a contestare la mancata ottemperanza a suddetto obbligo formativo sarà il servizio ispettivo territorialmente competente nell'ambito delle verifiche ispettive disposte presso datori di lavoro che abbiano o abbiano avuto lavoratori coinvolti nell'ambito dei programmi formativi. L'organo ispettivo, qualora dai registri dell'ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla contestazione della sanzione corrispondente, salvo i casi di giustificato motivo, e ne dà comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione della sanzione.
Decreto ministeriale 2 agosto 2022 GU numero 253 del 28 ottobre 2022