La Carta elettronica del docente spetta anche al personale con profilo professionale educativo e non solo a quello docente. Entrambe le figure sono infatti soggette a precisi oneri formativi e per entrambe si giustifica il riconoscimento di tale bonus, posto che la funzione educativa partecipa altresì, in concerto con quella docente, al processo di formazione ed educazione degli allievi.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il diritto alla carta del docente anche al personale con profilo professionale educativo e non solo al personale docente. Nella fattispecie in questione, alcuni dipendenti del MIUR, tutti con profilo professionale educativo, ottenevano il riconoscimento di suddetto diritto con sentenza confermata in Appello tuttavia, il Ministero ricorreva per la cassazione della stessa in forza della convinzione che suddetta carta fosse destinata all'attività didattica cui sono deputati i soli docenti e non anche gli educatori, i quali potrebbero al massimo solo partecipare al processo di formazione ed educazione. Di parere opposto è stata la Suprema Corte, che ritiene che nell'ambito del personale docente possa rientrare anche quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'articolo 395 d. lgs. numero 297/1994. Il personale educativo è altresì incluso nel personale docente dal c.c.numero l. Comparto Scuola 2016-2018, che colloca entrambi nella medesima area professionale e che all'articolo 127 sancisce che «il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate […]. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi […] in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate […]». Il d.p.c.m. 23 settembre 2015 reca le “modalità di assegnazione di utilizzo della Carta elettronica” e in tale ambito ben può ritenersi assimilato il personale con funzione educativa, anche in ragione delle previsioni del contratto collettivo applicabile da una lettura coordinata emerge che quest'ultimo, anche se impiegato in funzioni differenti rispetto a quelle propriamente didattiche e di istruzione tipiche dei docenti, partecipa comunque a queste ultime, formando gli allievi. Anche «tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio». La Corte di Cassazione rigetta pertanto il ricorso del MIUR.
Presidente Manna – Relatore Casciaro Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in seguito MIUR avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento delle domande di M.S. , P.M.A. , C.A. e Co.Sa. , tutti dipendenti MIUR, area professionale personale docente, profilo professionale educativo, in servizio presso l'educandato femminile omissis , avevano richiesto accertarsi il loro diritto alla c.d. carta elettronica del docente di cui alla L. numero 107 del 2015, articolo 1, comma 121. 2. La Corte territoriale ha rilevato, in sintesi, che la disciplina del D.Lgs. numero 297 del 1994, inserisce la funzione educativa nell'ambito di quella docente, mentre l'articolo 25 c.c.numero l. 2016-2018 del Comparto scuola colloca all'interno dell'area del personale docente sia i docenti in senso stretto sia il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili, pur differenziando le diverse funzioni l'equiparazione prevista dalla legge tra gli educatori e i docenti elementari, sia con riferimento allo stato giuridico che il trattamento economico, rendeva quindi evidente la volontà del legislatore di assimilare le due funzioni, anche ai fini di benefici economici non costituenti retribuzione accessoria nè reddito imponibile , come appunto la carta docente . 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico motivo, al quale i lavoratori P. , C. e Co. hanno resistito con controricorso mentre la M. non ha svolto difese . 4. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte D.L. numero 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8 bis, conv. dalla L. numero 176 del 2000, e ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo si denuncia violazione della L. numero 107 del 2015, articolo 1, dell'articolo 127 c.c.numero l. Comparto scuola, del R.D. numero 2009 del 1924, articolo 145, dell'articolo 12 preleggi, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3 . Il MIUR addebita, in sostanza, alla Corte territoriale di non avere considerato, incorrendo in evidente forzatura interpretativa , che la carta docente è connessa all'attività didattica cui sono istituzionalmente deputati i soli docenti e a cui sono estranei gli educatori che, differenziandosi per le funzioni, possono al più partecipare al processo di formazione ed educazione R.D. numero 2009 del 1924, ex articolo 145 nè ancora potrebbe estendersi, come erroneamente fatto dalla Corte di merito, il concetto di trattamento economico D.P.R. numero 417 del 1974, ex articolo 121, sino a ricomprendervi qualsiasi beneficio economicamente valutabile, ancorché privo del carattere di voce stipendiale. 2. Il motivo non è fondato. 2.1 La L. numero 107 del 2015, articolo 1, comma 121, testualmente recita Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post Iauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile . Il successivo comma 122 prevede Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima . In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado , il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile . 2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. numero 297 del 1994, articolo 395, rubricato funzione docente , il quale prevede La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità . 2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.numero l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'articolo 25, che 1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia i docenti della scuola primaria i docenti della scuola secondaria di 1 grado i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili . 2.4 Il successivo articolo 127 aggiunge che 1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. 3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive . 2.5 L'articolo 128 stabilisce, ancora, che 1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento . 2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.numero l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'articolo 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. 2.7 Nè può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del MIUR, l'articolo 129 c.c.numero l. cit. prevede che 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa , appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio. 2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, numero 297, articolo 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del MIUR, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, numero 417, articolo 121, - che al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari . Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni. 2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente dell'importo nominale di Euro 500 annui costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. 3. Alla stregua delle considerazioni suesposte, il ricorso deve essere respinto le spese del giudizio di legittimità sono regolate in ossequio al principio di soccombenza. 4. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, essendo ricorrente un'amministrazione statale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.