In GU le disposizioni per la tenuta in forma automatizzata del Registro dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022 il decreto 20 ottobre 2022 del Ministero della Giustizia inerente le Disposizioni relative alla tenuta, in forma automatizzata, di un registro dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili .

Tale Registro è istituito , su base nazionale , presso la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia e l'iscrizione avviene secondo le previsioni del presente decreto, per gli effetti della disposizione in materia di reiterazione dell'illecito di cui all'art. 6, d.l. n. 7/2016. Il sistema informativo del suddetto registro consente lo svolgimento con tecnologie informatiche delle attività degli uffici concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e la conservazione dei dati , e delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte . Chi opera sul registro? Il Capo dell'ufficio giudiziario individua, tra i funzionari del medesimo ufficio, sia uno o più soggetti abilitati ad operare sul registro e tra questi un referente, che assume la responsabilità della gestione degli accessi al sistema sia uno o più soggetti abilitati a rilasciare, mediante l'accesso al registro, la certificazione dell'iscrizione dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili. Quali provvedimenti sono iscritti nel Registro? Tutti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili passati in giudicato ai sensi dell' art. 324 c.p.c. L'iscrizione è effettuata a cura dell'ufficio giudiziario di primo o di secondo grado che ha emesso il provvedimento, quando è decorso il termine di cui all' art. 327 c.p.c. e non risulta dato avviso di impugnazione a norma dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. o dell'art. 9, l. n. 53/1994 . Quando avviene l'eliminazione delle iscrizioni? Decorsi dieci anni dalla data in cui sono state effettuate o per morte della persona alla quale si riferiscono.

Decreto del Ministero della Giustizia del 20 ottobre 2022 in G.U. del 28 ottobre 2022, n. 253