Le due questioni risolte dalle informazioni provvisorie numero 17 e 18 delle Sezioni Unite Penali riguardano la legittimazione del procuratore generale a ricorrere in Cassazione avverso l’ordinanza di messa alla prova e la possibilità di ricorrere ai giudici di legittimità, in caso di concordato in appello, per l’omessa dichiarazione di estinzione del reato.
Messa alla prova e impugnazione del PG Il procuratore generale è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova? È inoltre legittimato ad impugnare anche la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova? La risposta delle Sezioni Unite Penali, anticipata con l'informazione provvisoria numero 17 di ieri è in senso positivo il procuratore generale può impugnare con ricorso per cassazione l'ordinanza di ammissione alla prova, ritualmente comunicatagli, per i motivi di cui all'articolo 606 c.p.p. In caso di omessa comunicazione dell'ordinanza, il PG è legittimato ad impugnare anche quest'ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova. Precisano infine le SS.UU. che l'istituto dell'ammissione alla prova non trova applicazione con riguardo agli enti di cui al d.lgs. numero 231/2001. Concordato in appello Risposta affermativa dalle Sezioni Unite Penali anche per la questione oggetto dell'informazione provvisoria numero 18 in caso di concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis c.p.p. è consentito proporre ricorso per cassazione al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado.
Informazione provvisoria del 27 ottobre 2022, numero 17 Informazione provvisoria del 27 ottobre 2022, numero 18