Decorrenza degli effetti dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prima rigettata e poi accolta

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se l’istanza, inizialmente rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta anche sulla base delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale decisione decorrono dalla data di presentazione della prima istanza all’ordine professionale.

Un cittadino straniero chiedeva l' ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il ricorso avverso il diniego della sua richiesta di protezione internazionale. Il COA competente respingeva la richiesta. Dinanzi al Tribunale il richiedente avanzava istanza di ammissione al patrocinio statale ai sensi dell'art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 che veniva accolta. Secondo il Tribunale tale domanda non integrava infatti un'ipotesi di impugnazione del rigetto da parte del COA ed ammetteva dunque l'istante al patrocinio a spese dello Stato dalla data di deposito dell'istanza avanti a sé. Il richiedente ha proposto opposizione ritenendo che l'accoglimento dell'istanza avrebbe dovuto essere efficace ex tunc dal momento della presentazione della richiesta al Consiglio dell'Ordine . L'opposizione è stata rigettata e la questione è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte. La Corte ricorda in primo luogo il principio secondo cui in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato , se la relativa istanza , già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta , con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta , gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo e il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine Cass. civ. n. 20710/2017 . Aggiunge poi la Corte non è di ostacolo a tale affermazione la mancanza di legittimazione a proporre opposizione da parte del soggetto a cui è stata riconosciuta l'ammissione al patrocinio con decorrenza limitata nel tempo. Si tratta infatti in questo caso di un parziale mancato riconoscimento del beneficio e non soltanto di una mera contestazione della liquidazione del compenso, caso in cui la legittimazione all'impugnazione spetterebbe solo all'avvocato. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso con rinvio della causa al Tribunale.

Presidente Di Virgilio – Relatore Besso Marcheis Premesso in fatto che M.A.S. ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione al ricorso da egli presentato al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento di rigetto della Commissione territoriale della propria richiesta di protezione internazionale. L'istanza è stata respinta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona con delibera del 3 ottobre 2016. Il 7 febbraio 2017 veniva presentata al Tribunale di Ancona istanza di ammissione al patrocinio statale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 3, e, contestualmente, il difensore depositava domanda di liquidazione dei compensi a spese dello Stato. Con ordinanza del 1 aprile 2017 il Tribunale accoglieva l'istanza considerava che la domanda ex art. 126 del testo unico sulle spese di giustizia non integra un'ipotesi di impugnazione cel rigetto dell'analoga istanza al consiglio dell'ordine e così ammetteva M. al patrocinio statale con decorrenza dalla data di deposito dell'istanza 7 febbraio 2017 , per cui non possono gravare sull'Erario le spese per attività compiuta prima di tale data liquidava poi in favore del difensore l'importo complessivo di Euro 350, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA. Avverso il provvedimento M. ha proposto opposizione, sostenendo che in caso di accoglimento dell'istanza ai sensi del citato art. 126, comma 3, gli effetti della ammissione devono decorrere non ex nunc, ma dal momento della presentazione della richiesta al Consiglio dell'ordine. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 29 agosto 2017. Contro l'ordinanza ricorre per cassazione M.A.S. . L'intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese. Considerato in diritto che 1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 109, 126 e 136 il ricorrente, premesso di avere un proprio interesse ad agire, ritiene che il provvedimento impugnato abbia violato le disposizioni invocate nel caso in esame la richiesta avanzata al magistrato è stata presentata sulla base della stessa allegazione, delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni di quella precedente avanzata al Consiglio dell'ordine, così che l'istanza al giudice non può essere pensata come richiesta autonoma e avulsa dalla prima, ma deve essere considerata come richiesta connessa a quella precedentemente presentata, da cui trae i presupposti per la sua presentazione, così che gli effetti dell'ammissione devono decorrere dal momento in cui l'istanza è stata presentata al Consiglio dell'ordine. Il motivo è fondato. Questa Corte ha infatti affermato il principio secondo il quale in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo e il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine così Cass. 20710/2017 . 2. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Il Collegio ritiene che l'accoglimento non trovi ostacolo nella mancanza di legittimazione a proporre l'opposizione in esame da parte del soggetto cui è stata riconosciuta l'ammissione al patrocinio, prima negata. È vero che - come questa Corte ha più volte affermato - legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato così Cass. 1539/2015 il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, infatti agisce - come hanno precisato le sezioni unite con la pronuncia n. 26907/2016 - in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale . Nel caso in esame - e il provvedimento reso è d'altro canto stato una ordinanza e non un semplice decreto di liquidazione - il Tribunale ha ammesso il ricorrente al patrocinio statale e poi ha liquidato i compensi al difensore. Ciò che il ricorrente contesta è di essere stato ammesso al patrocinio con decorrenza ex nunc invece che a fare tempo dall'originaria richiesta al Consiglio dell'ordine, il che indubbiamente ha delle conseguenze in ordine all'entità dei compensi liquidati al difensore, ma in esse non si esaurisce. Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte ammessa è infatti sollevata dalle spese processuali, che sì consistono negli onorari e nelle spese dovuti ai difensori, ma anche nelle indennità e spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici ovvero nel contributo unificato, nelle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nei diritti di copia e nelle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. Non vale pertanto l'argomento per cui legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato così che la legittimazione spetta in via esclusiva al difensore, ancorché la decisione avesse escluso la portata retroattiva dell'ammissione disposta ex art. 126 così Cass. 11 769/2020 negli stessi termini Cass. 12320/2020 e Cass. 15699/2020 . Va pertanto riconosciuto alla parte il diritto di impugnare il provvedimento che sì l'ha ammessa al patrocinio, ma con decorrenza limitata, trattandosi appunto di parziale mancato riconoscimento del beneficio e non soltanto di mera contestazione della liquidazione dei compensi, come tale spettante al solo difensore. La situazione in esame, pertanto, è assimilabile a quella del rigetto ovvero della revoca del patrocinio statale, casi in relazione ai quali è riconosciuta la legittimazione della parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o il cui beneficio sia stato revocato cfr. in proposito Cass. 21997/2018 . In particolare in relazione all'impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione, le sezioni unite di questa Corte hanno evidenziato come, in mancanza di espressa previsione normativa, il decreto di revoca sia impugnabile mediante l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avendo tale opposizione, nell'ambito del testo unico sulle spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione e, quindi, anche contro il decreto del magistrato che la rifiuti Cass., sez. un., n. 4315/2020 . M.A.S. era pertanto legil timato a proporre opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona che l'ha ammesso al patrocinio con decorrenza dal deposito dell'istanza al medesimo Tribunale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 3. 3. Il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Ancona che deciderà attenendosi al principio secondo cui gli effetti della decisione del magistrato competente per il processo di ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data di presentazione dell'istanza all'ordine professionale” il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato.