I vizi del contraddittorio non sono denunciabili con l’incidente di esecuzione

Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse .

Il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda volta a far dichiarare la non esecutività della sentenza emessa dallo stesso. A sostegno della domanda era posto un vizio insanabile del contraddittorio verificatosi nel processo e consistente dapprima nella mancata celebrazione dell'udienza calendarizzata e poi nell'omessa comunicazione alle parti del prosieguo, che portava a una definizione della stessa con la sola presenza di un difensore d'ufficio e alla mancata proposizione di impugnazione. Con la premessa che il provvedimento impugnato ha natura di rigetto della domanda di accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo ai sensi dell' art. 670 c.p.p. , lo strumento processuale volto a rimuovere il giudicato non può consistere nella domanda di cui a tale articolo Cass. pen., sez. un., 26 novembre 2020, n. 15498 . La funzione della previsione dell' art. 670 c.p.p. è quella di riconoscere la mera apparenza del giudicato, lì dove il titolo posto in esecuzione dal Pubblico Ministero non sia concretamente eseguibile. L'indagine sulla effettiva eseguibilità del titolo non riguarda le ipotesi di erroneità della decisione emessa in cognizione o quelle di vizi del procedimento verificatisi in fase di trattazione del giudizio che ha portato alla decisione che si pretende di eseguire , ma riguarda, sotto il profilo del vizio, esclusivamente l'esistenza di condizioni che impediscono l'esecuzione in virtù di a erronea considerazione della tempistica della possibile impugnazione non sono in realtà decorsi i termini per proporre impugnazione ordinaria b esistenza di un vizio nel sub-procedimento, posteriore alla decisione, di conoscenza legale della medesima, tale da impedire la formazione del giudicato . L'applicazione dell'istituto del controllo giurisdizionale sulla esistenza ed eseguibilità del titolo ai sensi dell' art. 670 c.p.p. non può riguardare vizi del procedimento di cognizione che avrebbero potuto determinare l'impugnazione della sentenza perché le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione , ai sensi dell' art. 670 cod. proc. pen. , in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell' art. 629-bis cod. proc. pen. , l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse Cass. pen., sez. un., 26 novembre 2020, n. 15498 . Il vizio del procedimento non ha dato luogo ad inesistenza della sentenza. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Presidente Boni Relatore Magi In fatto e in diritto 1. Con ordinanza resa in data 27 dicembre 2021 il Tribunale di Velletri - quale giudice della esecuzione - ha disatteso la domanda introdotta da L.S. , tesa ad ottenere la declaratoria di non esecutività - ai sensi dell' art. 670 c.p.p. - della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 19 febbraio 2021. 1.1 In dispositivo si aggiunge una declaratoria di incompetenza circa la deduzione della nullità, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per decidere sull'atto di appello proposto tardivamente. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - L.S. . 2.1 Con unico motivo si deduce erronea applicazione della disciplina processuale e vizio di motivazione. In sintesi, si evidenzia che la decisione emessa in cognizione era da ritenersi radicalmente nulla per vizio insanabile del contraddittorio, verificatosi nel corso del procedimento mancata celebrazione dell'udienza calendarizzata il 20 marzo 2020 in virtù della emergenza pandemica e omessa comunicazione alle parti del prosieguo, con definizione del 19 febbraio 2021 in presenza del difensore di ufficio . A nulla rileva, in tesi, la omessa proposizione di impugnazione, data la particolare gravità ed evidenza del vizio. La decisione andava ritenuta inesistente o abnorme. 2.2 Le argomentazioni difensive sono state riprese in replica alla requisitoria scritta del P.G. - con cui si è chiesto il rigetto del ricorso -, con atto del 10 maggio 2022. 3. Il ricorso è infondato, con le precisazioni che seguono. 3.1 Va anzitutto rilevato che il provvedimento impugnato ha natura e contenuto di rigetto della domanda di accertamento della inesistenza del titolo esecutivo ai sensi dell' art. 670 c.p.p. , e come tale va ritenuto ricorribile per cassazione. A nulla rileva la statuizione di incompetenza relativa alla questione di nullità, che va ritenuta non apposta in quanto erronea. 3.2 La nullità per vizio del contraddittorio denunziata dalla difesa di L.S. si sarebbe verificata durante il giudizio di cognizione ed avverso la sentenza, comunque emessa in data 19 febbraio 2021 non è stata proposta tempestiva impugnazione. Come di recente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte sent. n. 15498 del 26.11.2020, dep.2021, Lovric , in tal caso lo strumento processuale teso a rimuovere il giudicato non può consistere nella domanda di accertamento della inesistenza o mancata esecutività del titolo di cui all' art. 670 c.p.p. . 3.3 Si è infatti precisato in detto arresto che la funzione assegnata dal legislatore alla previsione di cui all' art. 670 c.p.p. è quella di riconoscere, su domanda di parte, la mera apparenza del giudicato, lì dove il titolo posto in esecuzione non sia concretamente eseguibile. Per comprendere la logica sottesa alla previsione di legge in parola bisogna partire da una banale constatazione l'iniziativa esecutiva spetta al Pubblico Ministero, dunque ad un soggetto pubblico non avente i connotati della giurisdizionalità. Ben può accadere, pertanto, che l'organo titolare del potere di portare ad esecuzione il contenuto di una decisione apparentemente irrevocabile non si avveda della assenza dell'attributo essenziale della decisione, rappresentato dalla sua effettiva irrevocabilità e/o dalla esistenza di un limite legale alla eseguibilità anche in ragione di quanto previsto dall' art. 656 comma 5 c.p.p. . In tale ottica, l'intervento del giudice della esecuzione - descritto nel testo dell' art. 670 c.p.p. - stimolato da domanda di parte, è teso a riconoscere essenzialmente l'esistenza e la effettiva eseguibilità del titolo e si ricollega da un lato alle limitate ipotesi di inesistenza vista come macro-vizio dell'atto portato ad esecuzione, immediatamente percepibile, dall'altro alle ipotesi di giudicato solo apparente in virtù della erronea presupposizione della intervenuta irrevocabilità ed eseguibilità della decisione portata ad esecuzione. Ma la categoria dogmatica della inesistenza della sentenza è stata ritenuta sussistente, solo in quei particolari casi in cui l'atto, per difetto di alcuni elementi strutturali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente fuori dal sistema, non è ad esso riferibile, e non è riconoscibile all'esterno, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo in tali termini v. Sez. VI n. 3683 del 2000, rv 215844 . Tra questi, è stata riconosciuta - nel corso del tempo - la inesistenza a della sentenza emessa nei confronti di un minore non imputabile al momento del fatto da ultimo Sez. I n. 35 del 4 dicembre 2018, dep. 2019, rv 274644 b la sentenza ove manchi, in dispositivo, la statuizione decisoria su un capo di imputazione v.Sez. VI n. 39435 del 14 luglio 2017, rv 271710 c la sentenza emessa dal giudice civile in un ambito riservato al giudice penale v. Sez. U, n. 25 del 1999, rv 214694 d la sentenza emessa nei confronti di persona già deceduta al momento dell'esercizio dell'azione penale v. Sez. III n. 1502 del 19 aprile 1990, rv 184294 . 3.4 Ciò che le Sezioni Unite Lovric, pertanto, sulla base della pluriennale elaborazione interpretativa ampiamente citata nel testo della decisione, hanno ribadito, è che l'indagine sulla effettiva eseguibilità del titolo non riguarda le ipotesi di erroneità della decisione emessa in cognizione o quelle di vizi del procedimento verificatisi in fase di trattazione del giudizio che ha portato alla decisione che si pretende di eseguire , ma riguarda, sotto il profilo del vizio, esclusivamente l'esistenza di condizioni che impediscono l'esecuzione in virtù di a erronea considerazione della tempistica della possibile impugnazione non sono in realtà decorsi i termini per proporre impugnazione ordinaria b esistenza di un vizio nel sub-procedimento, posteriore alla decisione, di conoscenza legale della medesima, tale da impedire la formazione del giudicato. Si tratta, in tutte le ipotesi sin qui esposte, di rispondere al quesito sulla effettiva esistenza di un giudicato eseguibile e corrispondente a quello azionato. L'applicazione dell'istituto del controllo giurisdizionale sulla esistenza ed eseguibilità del titolo - ai sensi dell' art. 670 c.p.p. non può dunque riguardare pertanto vizi del procedimento avvenuti in sede di cognizione pur di consistente gravità che avrebbero potuto determinare la impugnazione della sentenza le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell' art. 670 c.p.p. , in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell' art. 629-bis c.p.p. , l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse Sez. U Lovric, rv 280931 . 3.5 Non può pertanto accedersi alli tesi sostenuta dal ricorrente, posto che il vizio del procedimento verificatosi nello sviluppo del procedimento di cognizione non ha dato luogo alla inesistenza della sentenza emessa in data 19 febbraio 2021 dal Tribunale di Velletri. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.