Indennità di accompagnamento anche alla persona ricoverata in ospedale

Inutile l’opposizione dell’INPS alla richiesta avanzata da una donna. Decisiva l’enfasi posta sulla patologia che ha colpito la donna, che rende non sufficienti le prestazioni garantite dalla struttura sanitaria.

Possibile riconoscere l'indennità di accompagnamento anche alla persona che è ricoverata gratuitamente in una struttura ospedaliera pubblica. A patto , però, che le prestazioni garantite del nosocomio non coprano totalmente l'assistenza di cui necessita la persona. Cass. civ., sez. lav., ord., 26 ottobre 2022, n. 31682 Ricovero. Protagonista della vicenda è una donna che, pur essendo accudita in un ospedale, porta avanti la propria battaglia contro l'INPS per ottenere l'indennità di accompagnamento. A dare ragione alla donna provvedono, innanzitutto, i giudici di merito. In particolare, in Appello viene chiarito che va accolta la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sebbene la donna fosse ricoverata gratuitamente in un nosocomio, e ciò in quanto le prestazioni della struttura ospedaliera non esaurivano le forme di assistenza necessaria nel caso . Assistenza. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dall'istituto previdenziale. I giudici di terzo grado riconoscono il sacrosanto diritto avanzato dalla donna, e ribadiscono che in tema di indennità di accompagnamento, il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana . Nella vicenda riguardante la donna è emerso, precisano i giudici, che le prestazioni della struttura sanitaria non esaurivano le forme di assistenza necessaria , poiché la donna è affetta da un tipo di patologia encefalopatia degenerativa che richiede per sua natura prestazioni specifiche non ordinarie .

Presidente Berrino Relatore Buffa Fatto e diritto La Corte di Appello di Cagliari con sentenza 8.2.16 ha confermato la sentenza 3.10.14 del tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sebbene la assistita fosse ricoverata gratuitamente e ciò in quanto le prestazioni della struttura non esaurivano le forme di assistenza necessaria nel caso. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo che deduce violazione dell' art. 2697 c.c. , e della L. n. 18 del 1980, art. 1 resiste con controricorso, illustrato da memoria, l'assistita. Il ricorso è infondato. Questa corte è ferma nel ritenere Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25569 del 22/10/2008, Rv. 605199 - 01 e Sez. L, Sentenza n. 2270 del 02/02/2007, Rv. 594534 - 01 che, in tema di indennità di accompagnamento il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Nella specie la corte territoriale ha accertato - con valutazione di merito qui non sindacabileche le prestazioni della struttura non esaurivano le forme di assistenza necessaria nel caso, rilevando correttamente che nella specie si trattava di encefalopatia degenerativa, un tipo di patologia che richiede per sua natura prestazioni specifiche non ordinarie. Spese secondo soccombenza, con Ndr testo originale non comprensibile in favore dell'avv. Maurizio Benelli. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00 per competenze professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%, con Ndr testo originale non comprensibile . Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.