Rinuncia al ricorso in Cassazione e statuizione sulle spese processuali

Nei giudizi di rinuncia al ricorso per Cassazione, la mancata pronuncia circa le spese processuali è manifestazione della discrezionalità riconosciuta alla Suprema Corte in merito alla condanna per le stesse il difetto di statuizione non è pertanto ascrivibile a errore materiale. La ratio sottostante la solo eventuale condanna alle spese è da rinvenirsi nel particolare favore con cui l’istituto della rinuncia è visto dal legislatore.

In materia di rinuncia ed estinzione del giudizio di cassazione, è recente un'ordinanza della Suprema Corte avente ad oggetto le spese processuali e l'eventuale condanna al pagamento delle stesse secondo il disposto dell' art. 391 c.p.c. . Il ricorrente chiedeva, a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio, la correzione del supposto errore materiale consistente nell' omissione della Corte della condanna della controparte rinunciante al ricorso al pagamento delle spese processuali. Premette, anzitutto, la Corte, che la mancata pronuncia sulle spese processuali non costituisce un'ipotesi di errore materiale, riconoscendo la legge una ampia discrezionalità alla Corte stessa quando la rinuncia sia debitamente notificata alle controparti e che ciò è di gran evidenza nell'uso del termine può” riferito alla decisione di condanna alle spese. La condanna del rinunciante, in mancanza di adesione alla rinuncia del controricorrente, non è comunque necessitata e comunque discrezionalmente omettibile dalla Cassazione. La ragione fondante la norma in esame è il particolare favore col quale si vede l'istituto della rinuncia al ricorso, che risulta oltremodo favorito qualora si elimini il rischio, per il rinunciante, di incorrere nella condanna al pagamento delle spese processuali qualora l'avversario non aderisca. Ritenendo, la Suprema Corte, che sia suo unico compito quello di valutare l'opportunità di condannare il rinunciante alle spese, l'eventuale omissione deve ritenersi manifestazione del corretto svolgimento dell'attività discrezionale riconosciuta, dichiara inammissibile il ricorso.

Presidente Ferro – Relatore Terrusi Rilevato in fatto che la F.M. s.r.l. ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 26873-21 con essa è stata dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione introdotto da omissis s.a. e da omissis s.a.r.l. contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 5-7-2016 la società F.M. si era costituita in quel giudizio con controricorso, e assume che questa Corte, per errore materiale, abbia omesso di pronunciare sulle spese processuali e di disporle a carico delle rinuncianti, volta che alla rinuncia essa società e i relativi difensori non avevano aderito il ricorso è stato fissato in adunanza camerale e la ricorrente ha depositato una memoria. Considerato in diritto che I. - il ricorso per correzione di errore materiale è inammissibile innanzi tutto, non risulta che sia stato notificato alla controparte, a fronte del condivisibile orientamento di questa Corte che richiede invece la notifica quale requisito ordinario di ammissibilità di ogni ricorso in questa sede v. Cass. n. 11529-22 a ogni modo, e in apicibus, difetta il presupposto al quale è ancorata la tesi esposta nel detto ricorso II. - la mancata pronuncia sulle spese processuali non è difatti ascrivibile a errore materiale, dal momento che l' art. 391 c.p.c. , comma 2, attribuisce alla Corte Suprema la più ampia discrezionalità ove - come nella specie - la rinuncia sia valida in quanto debitamente notificata alle controparti ciò è reso evidente dall'impiego, nell'art. 391, comma 2, del termine può riferito alla decisione di condanna III. - non serve insistere sulla mancata adesione in mancanza di adesione o di accettazione semplicemente non ricorre la condizione di legge di cui all' art. 391 c.p.c. , comma 4, che esclude in ipotesi contraria la condanna alle spese in danno del rinunciante resta tuttavia che in esito alla novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 , la statuizione di condanna alle spese, in caso di valida rinuncia, non è più necessitata, potendo la Corte discrezionalmente ometterla IV. - la ratio della norma emerge chiaramente dalla Relazione allo schema di riforma poi confluito nel testo, essendo ancorata alla situazione di favore verso l'esito della rinuncia il quale è appunto favorito dalla eliminazione del condizionamento rappresentato dal rischio, per il rinunciante, di incorrere nella condanna al pagamento delle spese in mancanza di adesione dell'avversario compete quindi da questo punto di vista sempre e solo al collegio decidente apprezzare l'esistenza di ragioni tese a giustificare o meno la condanna alle spese in caso di valida rinuncia, donde nel caso di specie l'omissione della statuizione di condanna non può essere ascritta ad altro che alla valutazione discrezionale concretamente operata V. - non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto l'istanza di correzione di un errore materiale non introduce un giudizio di carattere impugnatorio sicché non sussiste la base di riferimento alla quale ancorare - in questi casi - il raddoppio del contributo per l'ipotesi di inammissibilità dell'istanza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale.