Ricorso per cassazione improcedibile e condizioni per il raddoppio del contributo unificato

«[…] Il raddoppio va disposto in tutti i casi in cui l’impugnazione si concluda con pronuncia specifica di inammissibilità, improcedibilità o rigetto».

P.G. ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello della Capitale ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 348-ter c.p.c., il suo gravame verso la sentenza del Tribunale romano. Tale ricorso, però, è improcedibile poiché il ricorrente non l'ha depositato ai sensi dell'articolo 369 c.p.c. Nonostante ciò, vi sono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di «fattispecie sanzionatoria oramai pacificamente correlata tra le altre a ogni ipotesi di improcedibilità». Secondo i Giudici di legittimità, infatti, «a l'obbligazione ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della eguale natura del contributo unificato iniziale» Cass. numero 8660/2019 «b il contributo iniziale, parametrato al valore della lite, è esigibile in capo a chi per primo proceda all'iscrizione a ruolo c il raddoppio va disposto in tutti i casi in cui l'impugnazione si concluda con pronuncia specifica di inammissibilità, improcedibilità o rigetto» Cass. numero 4315/2020 «d ciò rende non più attuale il diverso orientamento manifestato da una parte della giurisprudenza di questa Corte per il caso della improcedibilità determinata dal mancato deposito del ricorso ai sensi dell'articolo 369 c.p.c.».

Presidente Ferro – Relatore Terrusi Rilevato in fatto che G.P. ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 21-5-2021 con la quale la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c., il suo gravame nei confronti di una sentenza del tribunale della stessa città l'Avvocatura dello Stato ha depositato un controricorso in rappresentanza delle amministrazioni evocate. Considerato in diritto che I. - il ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell'articolo 369 c.p.c. invero è stato iscritto a ruolo il solo controricorso IV. - non sussistono i presupposti dell'articolo 96 c.p.c., anche perché nella tesi esposta nel ricorso a dire della controricorrente manifestamente infondata il ricorrente ha mostrato di non insistere omettendo il deposito del ricorso stesso V. - deve invece darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di fattispecie sanzionatoria oramai pacificamente correlata tra le altre a ogni ipotesi di improcedibilità in particolare a l'obbligazione ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della eguale natura del contributo unificato iniziale Cass. Sez. 1 numero 8660-19 b il contributo iniziale, parametrato al valore della lite, è esigibile in capo a chi per primo proceda all'iscrizione a ruolo c il raddoppio va disposto in tutti i casi in cui l'impugnazione si concluda specifica di inammissibilità, rigetto, così come precisato dalle Cass. Sez. U numero 4315-20 d ciò attuale il diverso orientamento manifestato da una parte della giurisprudenza di questa Corte per il caso della improcedibilità determinata dal mancato deposito del ricorso ai sensi dell'articolo 369 c.p.c. orientamento formatosi sul distinto presupposto dell'interesse alla pronuncia che tuttavia deflette dinanzi alla logica totalizzante sottesa all'insegnamento delle Sezioni unite. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito rigetta la domanda di danni ex articolo 96 c.p.c Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.