No all’ordinanza del Sindaco che vieta ai cani di entrare (con le dovute precauzioni) nel parco dei bambini

Oggetto della controversia è un’ordinanza adottata da un Sindaco, nella parte in cui ha disposto il divieto, per i proprietari e detentori di cani, di accedere nei vicoli ricompresi nel perimetro urbano di un centro storico, di transitare lungo la pista pedonale nonché di condurre i cani, ancorché accompagnati, nelle aree giochi per bambini.

Tale ordinanza risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone e viola , così, i principi di adeguatezza e proporzionalità . Infatti, ai sensi dell' art. 1, l. n. 241/1990 , il principio di proporzionalità appena richiamato impone alla PA di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, in favore di quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi inutili” sacrifici. Nel caso di specie, lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l' igiene pubblica , oltre che la sicurezza dei cittadini, avrebbe potuto essere soddisfatto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia guinzaglio e museruola , trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale . Il Sindaco avrebbe, quindi, potuto fronteggiare gli eventuali comportamenti incivili da parte dei padroni dei cani con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione. Esigenze che risultano già salvaguardate dalla disciplina vigente in materia. Per tutti questi motivi il TAR Campania accoglie il ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza oggetto di causa.

Presidente Abbruzzese – Estensore Maffei Fatto e diritto 1.- Con il gravame in esame l'associazione odierna ricorrente impugna l'ordinanza - meglio indicata in epigrafe nei suoi estremi - adottata dal Sindaco della resistente Amministrazione nella sola parte in cui ha disposto il divieto, per i proprietari e detentori di cani, di accedere nei vicoli ricompresi nel perimetro urbano del centro storico denominato … ”, di transitare lungo la pista pedonale delimitata da pittura di colore blu attraversante Via … e Via … ” nonché di condurre i cani, ancorché accompagnati, nelle aree giochi per bambini. Il provvedimento è stato impugnato con un'articolata serie di censure sostanzialmente compendiate nella deduzione dell'eccesso di potere, per difetto di istruttoria e di proporzionalità, in cui sarebbe incorsa la civica amministrazione con l'adozione della contestata ordinanza extra ordinem. Si è costituito in giudizio il Comune di … eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludendo per la sua infondatezza. Accolta la domanda cautelare con l'ordinanza collegiale n. 1162/2022, alla pubblica udienza del 20 settembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione. 2.- Ritiene il Collegio, in adesione al costante orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine a fattispecie analoghe ex plurimis T.A.R. Basilicata, 17 ottobre 2013, n. 611 T.A.R. Calabria, Reggio Calabria , 28 maggio 2014, n. 225 T.A.R. Lombardia, Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431 , che debba dichiararsi la fondatezza del ricorso in esame. L'ordinanza sindacale che rechi, come nella specie, il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree ricomprese nel centro storico ovvero dei parchi cittadini dedicati all'intrattenimento ludico dei bambini -pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini inconsiderazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è in talmodo posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Premesso che il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall' art. 1della legge n. 241/1990 , impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, in favore di quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi 'inutili' sacrifici, nella specie, lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, avrebbe potuto essere soddisfatto non tanto mediante un generico divieto di accesso alle aree indicate, quanto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia guinzaglio e museruola , trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale. Pertanto, il Sindaco avrebbe potuto fronteggiare gli eventuali comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione. Ed invero, le esigenze poste a fondamento della gravata ordinanza risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni, dovendo quindi l'Amministrazione Comunale adoperarsi - in luogo dell'indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche - al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti. La gravata ordinanza, pertanto, in relazione ai dichiarati scopi perseguiti, appare essere posta in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso l'imposizione, di cui alla disciplina statale, agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio. In conclusione, il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento, in parte qua, della gravata ordinanza. 3.- Stante la peculiare natura degli interessi in lite, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti. Non sussistono, infine, elementi per smentire quanto già riconosciuto in via provvisoria dalla competente Commissione per l'Ammissione al gratuito Patrocinio ex art. 14 dell'allegato 2 al c.p.a P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, giusta quanto indicato in motivazione dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato, spese che liquida nell'importo complessivo di €500,00 cinquecento/00 , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.