Il (poco) equilibrio tra nesso di “occasionalità necessaria” e contegno “anomalo” dell’investitore

La Corte di Cassazione ha avuto modo di dirimere una controversia, avente ad oggetto la condanna solidale di una Banca e di un promotore finanziario al risarcimento danni, in seguito a molteplici malversazioni poste in essere da quest’ultimo, a danno di vari clienti.

Ed è proprio l' Istituto di credito a ricorrere in Cassazione, dolendosi dell'errore da parte della Corte d'Appello che ha riconosciuto la sua responsabilità in solido con il promotore , protagonista della vicenda, senza tener conto dei molteplici elementi dimostrativi della anomalia e delle modalità estranee alla normale prassi bancaria con cui è stato effettuato l'investimento in questione. La doglianza è fondata. Secondo l' art. 31, comma 3, d. lgs. n. 58/1998 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria , è a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, e la giurisprudenza di legittimità inquadra questo dettaglio nell'ampio significato del nesso di occasionalità necessaria ” Cass. n. 20588/2004 , n. 26172/2007 , n. 18928/2017 . Tale nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato , allorchè la sua condotta sia caratterizzata da anomalie ” tali da evidenziare la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore , ed in tal modo viene meno il rapporto di necessaria occasionalità cit. Inoltre, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c. , il contegno anomalo” dell'investitore può essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento . Ma quali sono gli elementi presuntivi sintomatici di un contegno c.d. anomalo ” dell'investitore ? Essi si possono ricavare dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere in modo irregolare, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza dell'iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche Cass. n. 27925/2017 , n. 30161/2018 , n. 857/2020 . Nel caso di specie, è da evidenziare la modalità e non l'entità della somma investita , avvenuta in contanti ed in assenza di alcun rapporto con la Banca , in mancanza di ogni tracciabilità . E la Corte di merito non ha considerato proprio questi dettagli. Per tutti questi motivi, il Collegio accoglie il ricorso, cassa la pronuncia e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona.

Presidente Cirillo – Relatore Spaziani Rilevato in fatto che con sentenza emessa il 21 settembre 2021, la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione pronunciata il 2 dicembre 2016 dal Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con cui S.G.M. aveva invocato la condanna solidale della F. s.p.a. e del promotore finanziario P.M. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento illecito del secondo, al quale aveva versato a più riprese l'importo di Euro 55.000 in contanti, perché fosse investito in strumenti finanziari la Corte dorica ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni - in primo luogo, dalle emergenze istruttorie era emerso che il P. - il cui contegno illecito nei confronti del S.G. era stato accertato con efficacia di giudicato e, del resto, si inseriva in una congerie seriale di malversazioni poste in essere a danno di molti clienti dell'istituto di credito - era inquadrato nell'organizzazione della banca con tutti i crismi dell'apparenza ed era entrato nell'orbita di F. quale ausiliario dotato o meno di una certa continuità di funzioni - in secondo luogo, pur a fronte di un'accertata pluralità di casi di truffa in danno di clienti della banca , non risultava in alcun modo che quest'ultima avesse assunto iniziative per avvertire tempestivamente l'investitore, operando per contenere le conseguenze dannose del contegno illecito del promotore ciò che la banca avrebbe potuto fare comunicando che non v'era autorizzazione da parte della banca stessa a versamenti che non fossero destinati ad essa e tracciabili pp.15 e 16 della sentenza comunicazione, questa, che, avuto riguardo alla rilevante struttura organizzativa dell'istituto di credito, avrebbe potuto essere effettuata facilmente e con costi modesti - in terzo luogo, non sussistevano nella condotta dell'investitore anomalie sintomatiche di una volontaria acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, non potendo questa essere desunta nè dall'uso di mezzi atipici di pagamento assegni in bianco o consegnati in violazione delle regole sulla loro circolazione nè dal numero o dalla ripetizione di operazioni poste in essere con modalità irregolari, atteso che l'importo di 55.000 Euro consegnato al promotore, per di più in quattro diverse tranches, non poteva reputarsi eccessivo, avuto riguardo alla circostanza che si trattava di somme date per investimento p.14 della sentenza impugnata avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona propone ricorso per cassazione F. sulla base di due motivi resiste con controricorso S.G.M. non svolge difese Po.Ma. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto che 1.1. con il primo motivo violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 3, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , n. 3 nonché omesso esame di fatti decisivi e controversi, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , n. 5 la F. s.p.a, si duole della circostanza che la Corte di appello abbia indebitamente riconosciuto la sua responsabilità, in solido con quella del promotore finanziario, senza tenere conto dei molteplici elementi dimostrativi della anomalia e delle modalità estranee alla normale prassi bancaria con cui il S.G. aveva effettuato le operazioni di investimento, consistenti principalmente a nel versamento in mano del promotore di denaro contante in quattro diversi momenti, tra il dicembre 2008 e il dicembre 2009 dapprima mediante dazione, per due volte, della somma di Euro 20.000 poi mediante dazione della somma di Euro 10.000 infine mediante dazione della somma di Euro 5.000,0 b nella mancata accensione di alcun rapporto nè di negoziazione, nè di conto corrente nè di deposito titoli presso l'istituto di credito c nella produzione di moduli di investimento non intestati alla banca che non riportavano i dati anagrafici del sottoscrittore ad eccezione del suo nome e cognome , non davano atto dell'effettuazione di alcun versamento e non descrivevano il prodotto finanziario da acquistare d e nell'omissione di qualsiasi verifica della propria situazione contabile presso la banca, non ostante H mancato ricevimento di rendiconti ufficiali da cui poter evincere l'esistenza e la consistenza degli investimenti effettuati tali elementi, ad avviso della ricorrente, avrebbero dovuto indurre a formulare un giudizio, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza dell'investitore alla violazione delle regole gravanti sul promotore, con conseguente esclusione del nesso di occasionalità necessaria richiesto ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca intermediaria 1.2. con il secondo motivo violazione dell' art. 1227 c.c. , e art. 112 c.p.c. , ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , n. 3 nonché omesso esame di fatti decisivi e controversi, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , n. 5 , la ricorrente lamenta che il contegno anomalo dell'investitore non sia stato quanto meno considerato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento 2. è fondato il primo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo 2.1. al riguardo giova ricordare che il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda Cass. 04/03/2014, n. 5020 presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di occasionalità necessaria , con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all' art. 2049 c.c. Cass. 22/10/2004, n. 20588 Cass. 13/12/2007, n. 26172 Cass. 31/07/2017, n. 18928 la norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità 2.2. peraltro, il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da anomalie tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore in questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affbdate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore tra le altre, Cass. 13/12/2013, n. 27925 Cass. 31/07/2017, n. 18928 Cass. 27/08/2020, n. 17947 il contegno anomalo dell'investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell' art. 1227 c.c. , comma 1, Cass. 01/03/2016, n. 4037 Cass. 13/05/2016, n. 9892 Cass. 26/07/2017, n. 18383 Cass. 28/07/2021, n. 21643 2.3. elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente anomalo dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche Cass. 13/12/2013, n. 27925 Cass. 22/11/2018, n. 30161 Cass. 17/01/2020, n. 857 2.4. tra questi elementi si colloca la consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di quietanza Cass. 20/01/2022, n. 1786 questa circostanza assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 bis art. 108 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007 2.5. pur dovendosi escludere l'operatività di qualsiasi automatismo giacché la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell'investitore - e l'apprezzamento se essi siano tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità da ultimo, Cass. 18/05/2022, n. 15917 , in motiv. , tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi quale, nella fattispecie, quello di consegnare al consulente finanziario unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonché strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio cfr., in tal senso, Cass.28/07/2021, n. 21643 , il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario 2.6. nel caso di specie, la Corte di appello, dopo aver richiamato i surricordati principii generali affermati da questa Corte p.11 della sentenza impugnata, recante, peraltro, pagine non numerate , prima di formulare i rilievi - invero poco rilevanti - concernenti l'inquadramento del promotore nella organizzazione della banca e la mancata attivazione di questa per rendere avvisati i clienti delle condotte di malversazione poste in essere da quello, pur numerose e seriali pp.15 e 16 , si è limitata a rilevare che il versamento della somma di Euro 55.000, corrisposta in quattro tranches, non poteva ritenersi eccessivo, tenuto conto che si trattava di somme date per investimento p. 14 è però evidente che l'elemento presuntivo sintomatico di un contegno significativamente anomalo dell'investitore non ineriva tanto all'entità della somma versata quanto piuttosto alle modalità del versamento, che, in violazione di specifiche norme giuridiche, era stato posto in essere in contanti ed in assenza di alcun rapporto con la banca, in mancanza di ogni tracciabilità, anche in ragione dell'omessa o incompleta compilazione dei moduli di investimento, senza riferimenti all'intermediaria e senza descrizione del prodotto finanziario da acquistare queste circostanze non sono state in alcun modo considerate dalla Corte territoriale, la quale si è limitata a rilevare - con argomentazione peraltro difficilmente intellegibile - che, nel momento in cui risulta accertato che il promotore ha ricevuto dall'investitore importi apparentemente riconducibili alla banca , l' asserita anomalia dei pagamenti è irrilevante , e ha tenuto ad evidenziare che, dal momento che l'anomalia ha vari significati, può accadere che i pagamenti siano anomali nel senso di essere veicolati da mezzi del tutto atipici , sebbene - ha precisato - tutt'altro che socialmente atipici p.14 posta la correlazione tra pagamenti anomali e pagamenti atipici , ha quindi individuato questi ultimi negli assegni con il nominativo lasciato in bianco ovvero assegni che vengano a circolare quali contanti, senza la serie di girate conseguenti ai vari passaggi del possesso del titolo p.14 è evidente che la riferita motivazione - la quale non menziona la dazione di denaro contante tra i pagamenti ritenuti atipici nè tra quelli ritenuti anomali - omette di esaminare le circostanze di fatto fondamentali emergenti dalla condotta del S.G. , in ragione delle quali avrebbe dovuto essere formulato il giudizio di merito circa il carattere anomalo o meno di tale condotta, giacché non considera nè che l'investitore aveva tenuto un comportamento contrario alla legge consegnando al promotore denaro contante senza alcuna tracciabilità nè che aveva operato secondo modalità estranee alla ordinaria prassi bancaria evitando di instaurare rapporti di negoziazione, di conto corrente o di deposito titoli con l'intermediaria e di avvalersi ritualmente dei moduli di investimento ad essa intestati e omette conseguentemente di manifestare alcun apprezzamento sulla rilevanza di tali anomalie in funzione della dimostrazione della collusione o, quanto meno, della consapevole acquiescenza del promotore rispetto al contegno illecito del consulente finanziario 3. le omissioni contenute nella gravata sentenza - le quali si traducono sia nell'omesso esame di decisive circostanze di fatto sia nella violazione delle regole sulla responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3 - inducono ad accogliere il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, la quale, attenendosi agli enunciati principi, rinnoverà l'accertamento di merito sulla rilevanza della condotta del danneggiato ai fini dell'eventuale esclusione o riduzione della responsabilità della banca intermediaria, tenendo presenti le circostanze di fatto indebitamente omesse il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità art. 385 c.p.c. , comma 3 . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.